§ 3.1.19 - L.R. 3 luglio 1978, n. 27. - Interventi per la difesa
fitosanitaria in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:03/07/1978
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Finalità). La Regione attua interventi per assicurare una più razionale difesa delle coltivazioni da parassiti animali, vegetali e virus e per garantire la tutela della salute pubblica, degli [...]
Art. 2.  (Interventi fitosanitari). Entro il 30 ottobre di ciascun anno la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare per l'agricoltura, presenterà i programmi di intervento che si intendono [...]
Art. 3.  (Contributi). Possono essere concessi a favore di cooperative agricole, consorzi e associazioni di produttori agricoli, che propongono programmi di lotta antiparassitaria, contributi nella misura [...]
Art. 4.  (Procedure). I soggetti di cui al precedente articolo presentano i programmi di intervento agli ispettorati provinciali dell'agricoltura che provvedono all'istruttoria e ad elaborare il progetto di [...]
Art. 5.  (Studi e sperimentazioni). Per le finalità di cui all'art. 1, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, la Giunta regionale promuove attività di studio e sperimentazione per le malattie delle [...]
Art. 6.  (Calamità biologiche). Possono essere concessi indennizzi su vaste aree territoriali che abbiano subito calamità biologiche riconosciute consistenti in danni non sanabili e imprevedibili, arrecati [...]
Art. 7.  (Precedenze). Ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti ed alla cooperativa di conduzione i cui fondi ricadano nei territori dichiarati danneggiati per calamità biologica verrà data [...]
Art. 8.  (Finanziamenti). La spesa necessaria per l'attuazione della presente legge sarà determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale, a partire dall'anno finanziario 1979.


§ 3.1.19 - L.R. 3 luglio 1978, n. 27. - Interventi per la difesa

fitosanitaria in agricoltura.

(B.U. 20 luglio 1978, n. 20).

 

Art. 1. (Finalità). La Regione attua interventi per assicurare una più razionale difesa delle coltivazioni da parassiti animali, vegetali e virus e per garantire la tutela della salute pubblica, degli operatori agricoli e dell'ambiente dalle sostanze inquinanti.

 

     Art. 2. (Interventi fitosanitari). Entro il 30 ottobre di ciascun anno la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare per l'agricoltura, presenterà i programmi di intervento che si intendono realizzare sulle aree ritenute idonee al conseguimento degli obiettivi della presente legge.

 

     Art. 3. (Contributi). Possono essere concessi a favore di cooperative agricole, consorzi e associazioni di produttori agricoli, che propongono programmi di lotta antiparassitaria, contributi nella misura massima del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile dai competenti uffici regionali per:

     l'esecuzione di programmi di lotta guidata, integrata e biologica riguardanti colture erbacee ed arboree, quando le medesime rivestano particolare interesse nell'attività regionale di sviluppo e potenziamento dell'agricoltura;

     l'esecuzione di programmi per la salvaguardia dei nemici dei parassiti.

 

     Art. 4. (Procedure). I soggetti di cui al precedente articolo presentano i programmi di intervento agli ispettorati provinciali dell'agricoltura che provvedono all'istruttoria e ad elaborare il progetto di attuazione e di finanziamento per il territorio di competenza. Il progetto sarà inviato all'assessorato regionale all'agricoltura sulla base del programma di cui all'art. 2.

     La Giunta regionale approva i progetti e delibera l'accreditamento dei fondi agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti. Sulla base del finanziamento di cui al comma precedente gli ispettorati provinciali dell'agricoltura rilasciano i decreti.

     Su richiesta degli interessati è ammessa l'erogazione anche parziale dei contributi, previa regolare certificazione dello stato di avanzamento della esecuzione del programma di lotta.

 

     Art. 5. (Studi e sperimentazioni). Per le finalità di cui all'art. 1, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, la Giunta regionale promuove attività di studio e sperimentazione per le malattie delle piante determinate da parassiti animali, vegetali e virus e sui mezzi per combatterle.

     Possono essere altresì organizzate attività di qualificazione ed aggiornamento professionale dei tecnici agricoli degli uffici centrali e periferici della Regione.

 

     Art. 6. (Calamità biologiche). Possono essere concessi indennizzi su vaste aree territoriali che abbiano subito calamità biologiche riconosciute consistenti in danni non sanabili e imprevedibili, arrecati da parassiti animali, vegetali e virus, nella misura massima del 50 per cento del danno ritenuto ammissibile ai sensi del successivo comma.

     Il danno accertato non dovrà essere inferiore ad un terzo della produzione media ai fini del riconoscimento dell'area territoriale colpita da calamità biologica.

     Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, provvede con proprio decreto ad individuare e delimitare l'area entro la quale si è verificata l'avversità biologica, nonché a stabilire l'ammontare percentuale e totale del danno.

     I coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, gli imprenditori agricoli e le cooperative di conduzione le cui aziende ricadono nel territorio dichiarato danneggiato, debbono presentare domande di indennizzo entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma precedente nel Bollettino Ufficiale.

     La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria per la individuazione del fondo e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la superficie coltivata e la superficie danneggiata.

     Le domande vanno presentate ai comuni nei cui territori ricadono i fondi danneggiati.

     I comuni provvedono a trasmettere all'Assessorato regionale all'agricoltura l'elenco delle domande di cui sopra.

     La Giunta regionale delibera in ordine alla richiesta di indennizzo ed invia le somme ai comuni, che provvedono ad erogarle ai singoli richiedenti.

     Tutti gli elenchi dei beneficiari, con i relativi indennizzi da erogare ed erogati saranno affissi negli albi dei comuni interessati per la durata di trenta giorni consecutivi.

     Contro le decisioni è ammessa opposizione all'autorità che ha emesso l'atto, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione degli elenchi.

 

     Art. 7. (Precedenze). Ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti ed alla cooperativa di conduzione i cui fondi ricadano nei territori dichiarati danneggiati per calamità biologica verrà data la precedenza nell'erogazione dei benefici recati dalle leggi regionali per l'approvvigionamento dei mezzi di produzione e per l'eventuale ricostituzione delle colture danneggiate.

 

     Art. 8. (Finanziamenti). La spesa necessaria per l'attuazione della presente legge sarà determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale, a partire dall'anno finanziario 1979.

     Nel bilancio regionale saranno istituiti pertanto i seguenti capitoli:

     «Contributi per l'esecuzione di programmi di lotta fitosanitaria».

     «Interventi per studi e sperimentazioni nel campo delle malattie delle piante».

     «Indennizzi per danni provocati da calamità biologiche».