§ 3.1.28 - L.R. 5 giugno 1978, n. 23.
Norme e provvedimenti per favorire l'occupazione giovanile nel settore agricolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:05/06/1978
Numero:23


Sommario
Art. 1.  In attuazione ed integrazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, la Regione Lazio, al fine di facilitare e sviluppare l'occupazione giovanile e in particolare quella femminile, nel settore [...]
Art. 2.  Sono beneficiari della presente legge:
Art. 3.  Le agevolazioni previste dalla presente legge si estendono a tutto il territorio della Regione Lazio e vengono concesse con priorità alle cooperative, indicate nel precedente articolo che operino:
Art. 4.  Al fine di realizzare gli indirizzi e conseguire gli obiettivi del programma regionale di sviluppo e del piano agricolo alimentare, e nel quadro degli orientamenti e degli studi di riferimento [...]
Art. 5.  Le cooperative di giovani imprenditori di cui all'art. 2 devono presentare un progetto contenente le linee di sviluppo delle produzioni agricole in armonia con gli obiettivi e i progetti di sviluppo [...]
Art. 6.  Le cooperative e le associazioni che intendono beneficiare dei provvedimenti di cui alla presente legge, presentano la domanda, con i relativi progetti, agli uffici agricoli periferici della Regione.
Art. 7.  Allo scopo di favorire la concreta attuazione della presente legge, l'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio - E.R.S.A.L., è autorizzato a prendere in affitto per periodi di tempo adeguati e [...]
Art. 8.  Per ottenere l'assegnazione a vario titolo dei terreni di cui all'art. 7 le cooperative devono presentare all'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio - E.R.S.A.L., o alla comunità montana [...]
Art. 9.  La gestione da parte delle cooperative di giovani dei  terreni di cui alla presente legge è considerata gestione agricola anche agli effetti dell'accesso al credito agrario agevolato di conduzione e [...]
Art. 10.  Le cooperative di giovani di cui alla presente legge possono chiedere contributi in conto capitale e mutui per l'attuazione del progetto di sviluppo aziendale previsto dal precedente art. 5.
Art. 11.  Ai soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 2 è concessa priorità sulle provvidenze previste da leggi statali o regionali riguardanti la formazione della proprietà coltivatrice, salvo i diritti di [...]
Art. 12.  L'assistenza tecnica a livello regionale viene svolta direttamente dalla Regione attraverso gli uffici agricoli centrali e periferici e dall'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio - E.R.S.A.L.
Art. 13.  La Regione, ai sensi degli articoli 2 e 20 della legge 1° giugno 1977, n. 285 e nell'ambito della predisposizione del programma annuale delle attività di formazione professionale, secondo le norme [...]
Art. 14.  I competenti uffici regionali effettueranno un controllo semestrale per verificare lo stato di attuazione del progetto e riferiranno alla commissione di cui all'art. 6.
Art. 15.  Oltre ai fondi previsti dal titolo III della legge 1° giugno 1977, n. 285 per l'anno 1978 è autorizzata la spesa di L. 800 milioni.
Art. 16.  Nello stato di previsione della spesa di bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni.
Art. 17.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 3.1.28 - L.R. 5 giugno 1978, n. 23. [1]

Norme e provvedimenti per favorire l'occupazione giovanile nel settore agricolo.

(B.U. 20 giugno 1978, n. 17).

 

Art. 1. In attuazione ed integrazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, la Regione Lazio, al fine di facilitare e sviluppare l'occupazione giovanile e in particolare quella femminile, nel settore agricolo, favorisce prioritariamente la promozione e l'incremento della cooperazione a prevalente presenza di giovani nonché i giovani imprenditori di cui all'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 2. Sono beneficiari della presente legge:

     a) le cooperative che associano giovani di età compresa tra diciotto e i ventinove anni in numero non inferiore al quaranta per cento e non superiore a settanta per cento dei soci complessivi;

     b) i giovani compresi tra i diciotto e i ventinove anni che sono imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della legge regionale di recepimento delle leggi statali 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 o che presentando un piano aziendale, secondo le norme della citata legge, dimostrino di raggiungere i suddetti requisiti al termine di esso.

 

     Art. 3. Le agevolazioni previste dalla presente legge si estendono a tutto il territorio della Regione Lazio e vengono concesse con priorità alle cooperative, indicate nel precedente articolo che operino:

     a) per la messa a coltura di terre incolte o insufficientemente coltivate;

     b) per la trasformazione di terreni demaniali, patrimoniali e collettivi a tal fine concessi dai comuni, dalle università agrarie, dalle comunità montane, dalla Regione, dall'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio - E.R.S.A.L., nonché dagli altri enti pubblici;

     c) per la trasformazione e lavorazione di prodotti agricoli;

     d) per la gestione di servizi tecnici per l'agricoltura.

 

     Art. 4. Al fine di realizzare gli indirizzi e conseguire gli obiettivi del programma regionale di sviluppo e del piano agricolo alimentare, e nel quadro degli orientamenti e degli studi di riferimento territoriale della Regione Lazio, la Regione Lazio promuove il censimento delle terre incolte e insufficientemente coltivate, delle strutture e infrastrutture agricole esistenti finalizzato all'allargamento ed alla diffusione delle basi produttive.

     I risultati del censimento saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

     Art. 5. Le cooperative di giovani imprenditori di cui all'art. 2 devono presentare un progetto contenente le linee di sviluppo delle produzioni agricole in armonia con gli obiettivi e i progetti di sviluppo della programmazione regionale. Le cooperative devono presentare l'atto costitutivo e lo statuto.

     Nel progetto saranno indicati i terreni che si intende utilizzare, titolo di godimento degli stessi, e la possibilità di acquisizione da parte della cooperativa, allegando la relativa documentazione.

     Saranno, altresì, indicati gli obiettivi che si intendono raggiungere, i cicli produttivi programmati, la prevista produzione ed i previsti ricavi, nonché il numero dei soci che dovrà essere comunque non eccedente rispetto alle esigenze di realizzazione del progetto di sviluppo. La cooperativa dovrà annoverare fra i propri componenti elementi capaci di assicurare la conduzione tecnico-amministrativa.

 

     Art. 6. Le cooperative e le associazioni che intendono beneficiare dei provvedimenti di cui alla presente legge, presentano la domanda, con i relativi progetti, agli uffici agricoli periferici della Regione.

     Questi provvedono all'istruttoria ed alla trasmissione all'Assessorato regionale all'agricoltura entro trenta giorni dalla ricezione.

     Sui progetti presentati esprime il proprio parere consultivo la commissione territorialmente competente istituita dalla legge regionale di attuazione della legge statale 9 maggio 1975, n. 153, in questo caso integrata da un rappresentante dei disoccupati, designato dalle organizzazioni sindacali.

     La decisione, con la concessione delle relative provvidenze, è assunta dalla Giunta regionale.

     L'ufficio che istruisce la domanda, la commissione consultiva e la Giunta regionale possono richiedere e suggerire modifiche ed integrazioni prima della conclusione dei rispettivi atti.

     La decisione della Giunta regionale deve essere assunta entro sessanta giorni dalla trasmissione della domanda.

     L'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio - E.R.S.A.L.,

su richiesta, fornirà l'assistenza tecnica necessaria per la redazione del

progetto e nella relativa fase istruttoria.

     Qualora nei progetti presentati è compresa l'utilizzazione di territori di cui all'art. 10, al progetto dovrà essere allegato l'impegno di concessione dei terreni stessi da parte della comunità montana o dell'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio - E.R.S.A.L..

     L'assegnazione effettiva dei terreni avverrà di diritto con l'approvazione del progetto da parte della Giunta regionale.

 

     Art. 7. Allo scopo di favorire la concreta attuazione della presente legge, l'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio - E.R.S.A.L., è autorizzato a prendere in affitto per periodi di tempo adeguati e per razionali e convenienti cicli economici di investimento, terreni da privati ad enti ed organismi che comunque ne dispongano, per assegnarli allo stesso titolo alle cooperative di giovani indicate nell'art. 2.

     Agli stessi fini l'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio - E.R.S.A.L., può assegnare alle cooperative di cui al citato art. 2 le terre delle quali è venuto in possesso ai sensi delle leggi nazionali e regionali. L'autorizzazione prevista nel primo comma può essere altresì data alle comunità montane. Queste possono concedere alle suddette cooperative di giovani anche terreni di cui abbiano la disponibilità da parte dei comuni, nonché terreni acquisiti ai sensi dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

     L'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio - E.R.S.A.L., è tenuto a fornire alle comunità montane che ne facciano richiesta l'assistenza tecnica necessaria sia per l'acquisizione dei terreni che per la loro assegnazione alle cooperative.

 

     Art. 8. Per ottenere l'assegnazione a vario titolo dei terreni di cui all'art. 7 le cooperative devono presentare all'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio - E.R.S.A.L., o alla comunità montana territorialmente competente domanda su carta semplice.

     L'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio - E.R.S.A.L., o la comunità montana, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, rilasciano dichiarazione di disponibilità alla concessione del terreno richiesto.

     Nel caso di concessioni in affitto si applicano le norme previste dalla legge n. 11 dell'11 febbraio 1971 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 9. La gestione da parte delle cooperative di giovani dei  terreni di cui alla presente legge è considerata gestione agricola anche agli effetti dell'accesso al credito agrario agevolato di conduzione e di miglioramento. Le relative operazioni sono assistite dalla garanzia fidejussoria anche integrale da parte dell'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio - E.R.S.A.L., ed avranno carattere prioritario.

 

     Art. 10. Le cooperative di giovani di cui alla presente legge possono chiedere contributi in conto capitale e mutui per l'attuazione del progetto di sviluppo aziendale previsto dal precedente art. 5.

     La concessione delle agevolazioni è subordinata all'approvazione del progetto con le modalità indicate nell'art. 6 della presente legge ed è finalizzata in particolare al miglioramento delle produzioni, alla trasformazione delle strutture ed all'incremento dell'occupazione.

     La misura del contributo in conto capitale non può superare il venti per cento della spesa; per il restante ottanta per cento della spesa è concesso un mutuo agevolato fino a venti anni, ai sensi della normativa vigente sul credito agrario, per l'acquisizione delle terre e la realizzazione delle strutture e delle opere di miglioramento fondiario; per le scorte vive e morte il mutuo agevolato è concesso per la durata massima di anni dieci.

     I contributi in conto capitale saranno elevati alla misura del trenta per cento e alla misura del cinquanta per cento per le cooperative che associno donne in numero non inferiore rispettivamente al trenta per cento e al cinquanta per cento dei soci complessivi.

     Tra le agevolazioni sotto forma creditizia sono compresi i finanziamenti per fare fronte agli oneri relativi, all'acquisizione delle terre, ai canoni di locazione ed all'acquisto e noleggio dei mezzi tecnici necessari per la messa a coltura delle terre concesse e per la realizzazione del piano di miglioramento fondiario e produttivo.

     Le provvidenze di cui ai precedenti commi sono concesse altresì alle cooperative per la conduzione di terreni anche diversi da quelli indicati all'art. 3 della presente legge, sempreché siano costituite, almeno per il sessanta per cento, da giovani compresi tra i diciotto e i ventinove anni.

 

     Art. 11. Ai soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 2 è concessa priorità sulle provvidenze previste da leggi statali o regionali riguardanti la formazione della proprietà coltivatrice, salvo i diritti di prelazione fissati da leggi e su quelle riguardanti l'impianto o l'ampliamento delle aziende agricole ivi comprese le pertinenze rustiche, le attrezzature, le scorte aziendali. Eguale priorità è concessa sulle provvidenze ed agevolazioni previste da leggi statali e regionali intese a favorire l'esercizio dell'impresa agricola.

     Agli stessi soggetti nel momento che assumono la gestione diretta dell'impresa quale aiuto per l'avviamento dell'impresa agricola, è concesso un mutuo agevolato fino a cinque anni ai sensi della normativa vigente sul credito agrario per un ammontare non superiore ai cinque milioni.

     La concessione è legata, oltre che alla dimostrazione dell'assunzione della gestione dell'impresa agricola, alla presentazione di un piano di sviluppo aziendale.

 

     Art. 12. L'assistenza tecnica a livello regionale viene svolta direttamente dalla Regione attraverso gli uffici agricoli centrali e periferici e dall'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio - E.R.S.A.L.

     La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare agricoltura, può finanziare, mediante apposita convenzione, progetti specifici di assistenza tecnica presentati da associazioni legalmente riconosciute finalizzati a favore delle cooperative previste dalla presente legge e dei giovani di cui alla lettera b) dell'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 13. La Regione, ai sensi degli articoli 2 e 20 della legge 1° giugno 1977, n. 285 e nell'ambito della predisposizione del programma annuale delle attività di formazione professionale, secondo le norme regionali vigenti, stabilisce e promuove i concorsi di formazione professionale per i giovani agricoltori di cui alla presente legge.

     I corsi di formazione professionale, nel quadro degli indirizzi e dei contenuti di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285 dovranno avere per oggetto anche nozioni teoriche ed applicazioni pratiche in relazione alle caratteristiche produttive delle aziende alle quali sono interessati i giovani agricoltori. Le modalità di organizzazione, di svolgimento, di partecipazione, nonché di remunerazione dei giovani partecipanti sono quelle stabilite dalla legge 1° giugno 1977, n. 285.

     La Regione, attraverso apposite convenzioni, può chiedere l'utilizzazione di personale docente altamente specializzato all'Università e ad enti pubblici di ricerca in agricoltura nonché agli istituti professionali di Stato per l'agricoltura.

 

     Art. 14. I competenti uffici regionali effettueranno un controllo semestrale per verificare lo stato di attuazione del progetto e riferiranno alla commissione di cui all'art. 6.

     In caso di gravi inadempienze, gli uffici competenti possono proporre alla Regione la cessazione di ogni ulteriore beneficio.

     Tale provvedimento è obbligatorio qualora la struttura associativa non abbia più i requisiti previsti dalla presente legge.

     La Regione approva il provvedimento di cessazione dei benefici con la procedura prevista nell'art. 6.

 

     Art. 15. Oltre ai fondi previsti dal titolo III della legge 1° giugno 1977, n. 285 per l'anno 1978 è autorizzata la spesa di L. 800 milioni.

     Per L. 200 milioni si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi dall'area progettuale attinente l'agricoltura, iscritti nel capitolo n. 101299 del bilancio del 1978.

     Per L. 600 milioni si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi attinenti l'occupazione giovanile, iscritti nel capitolo n. 422299 del bilancio 1978.

     Lo stanziamento per gli anni successivi sarà disposto con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

     Per le operazioni connesse alla concessione dei crediti di cui alla presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione bilancio, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito.

 

     Art. 16. Nello stato di previsione della spesa di bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni.

     In diminuzione:

     capitolo n. 101299 «Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi»: L. 200.000.000;

     capitolo n. 422299 «Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi»: L. 600.000.000.

     In aumento:

     capitolo n. 101266 «Contributi in conto capitale per l'attuazione del piano di sviluppo aziendale»: L. 200.000.000;

     capitolo n. 101267 «Concorso nel pagamento degli interessi su mutui ventennali a tasso agevolato, oltre a due annualità per le spese di preammortamento, per l'attuazione del piano di sviluppo aziendale»: L. 200.000.000;

     capitolo n. 101268 «Concorso nel pagamento degli interessi su mutui decennali a tasso agevolato per l'acquisizione di scorte vive e morte»: L. 100.000.000;

     capitolo n. 101219 «Concorso nel pagamento degli interessi su mutui quinquennali a tasso agevolato, per aiuti di avviamento alla gestione dell'impresa agricola ai soggetti di cui al punto b) del precedente art. 2»: L. 200.000.000;

     capitolo n. 101218 «Contributi per esecuzione di progetti di assistenza tecnica presentati da associazioni riconosciute »: L. 50.000.000;

     capitolo n. 101217 «Spese per utilizzazione di personale docente altamente specializzato per corsi di formazione professionale per giovani in agricoltura»: L. 50.000.000.

 

     Art. 17. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.