§ 5.14.60 - L.R. 23 settembre 1991, n. 59.
Costituzione dell'istituto di studi musicali di Latina.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:23/09/1991
Numero:59


Sommario
Art. 1.      1. In conformità all'articolo 53, primo comma, lettera a); dello statuto regionale la Regione promuove la costituzione dell'istituto per gli studi musicali con sede in Latina finalizzata a
Art. 2.      1. L'istituto provvede, nell'ambito delle competenze regionali, in materia di promozione culturale, di ricerca, documentazione, formazione e scambi culturali per favorire gli studi musicali ad [...]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      1. Al finanziamento della presente legge si provvede mediante istituzione di apposito capitolo nel bilancio di previsione della Regione per il 1991, n. 16212 denominato: «Finanziamento per le [...]


§ 5.14.60 - L.R. 23 settembre 1991, n. 59. [1]

Costituzione dell'istituto di studi musicali di Latina.

(B.U. n. 28 del 10 ottobre 1991).

 

Art. 1.

     1. In conformità all'articolo 53, primo comma, lettera a); dello statuto regionale la Regione promuove la costituzione dell'istituto per gli studi musicali con sede in Latina finalizzata a:

     a) attività di ricerca e studi musicali del Campus internazionale di musica di Latina;

     b) iniziative culturali formative, di ricerca, raccolta e documentazione di musiche e di studi musicali.

 

     Art. 2.

     1. L'istituto provvede, nell'ambito delle competenze regionali, in materia di promozione culturale, di ricerca, documentazione, formazione e scambi culturali per favorire gli studi musicali ad espletare attività di:

     a) raccolta e documentazione di musiche contemporanee;

     b) acquisto di manoscritti ed epistolari originali;

     c) costituzione di biblioteca musicale;

     d) costituzione di archivio storico del Campus internazionale di musica di Latina;

     e) servizi di consultazione, relazione, incontri di studio e scambio culturale;

     f) organizzazione premio biennale «Latina» di studi musicali;

     g) stampa dei lavori vincitori del premio e degli atti degli incontri;

     h) bando di borse di studio per giovani laziali;

     i) stampa di bollettino di informazione.

 

     Art. 3. [2]

     1. La gestione dell'Istituto è affidata ad apposito gruppo europeo di interesse economico (GEIE)

 

     Art. 4. [3]

     1. Fino alla costituzione del GEIE, le funzioni dell'Istituto vengono svolte dalla Giunta regionale, assessorato regionale alla cultura e realizzate sulla base di apposita convenzione con il Campus internazionale di musica di Latina. L'erogazione della somma di cui al precedente articolo 3 avviene con deliberazione della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente per la cultura.

 

     Art. 5.

     1. Al finanziamento della presente legge si provvede mediante istituzione di apposito capitolo nel bilancio di previsione della Regione per il 1991, n. 16212 denominato: «Finanziamento per le spese di gestione e lo sviluppo dell'istituto per gli studi musicali di Latina», con lo stanziamento di lire 500 milioni.

     2. Alla copertura finanziaria del predetto onere di lire 500 milioni per l'anno 1991 si farà fronte con diminuzione di pari importo del capitolo n. 31001 denominato: «Fondo di riserva per spese obbligate e d'ordine».

     3. All'onere per gli anni successivi si provvede con le relative leggi di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 58 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 75 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

[3] Articolo così modificato dall'art. 75 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.