§ 5.14.15 - L.R. 27 gennaio 1982, n. 3.
Interventi urgenti in materia di promozione culturale e sociale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:27/01/1982
Numero:3


Sommario
Art. 1.  In attesa dell'approvazione della legge generale sulla promozione culturale e sociale, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare per l'anno 1982:
Art. 2.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 5.14.15 - L.R. 27 gennaio 1982, n. 3. [1]

Interventi urgenti in materia di promozione culturale e sociale.

(B.U. 10 febbraio 1982, n. 4).

 

Art. 1. In attesa dell'approvazione della legge generale sulla promozione culturale e sociale, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare per l'anno 1982:

     la somma di L. 300 milioni alla Diocesi di Albano per interventi di promozione sociale;

     la somma di L. 150 milioni all'Accademia Filarmonica Romana;

     la somma di L. 60 milioni al Teatro di Roma;

     la somma di L. 20 milioni al Teatro dell'Opera;

     la somma di L. 20 milioni all'Accademia di S. Cecilia.

     Alla copertura dell'onere complessivo di L. 550 milioni per l'anno 1982, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà con legge di approvazione del bilancio mediante l'istituzione, in termini di competenza e di cassa, di apposito capitolo con denominazione: «Trasferimenti a organizzazioni teatrali e musicali della Regione Lazio per interventi di promozione culturale e sociale».

 

     Art. 2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.