§ 4.1.67 - L.R. 14 febbraio 1974, n. 12.
Interventi regionali per l'edilizia ospedaliera.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:14/02/1974
Numero:12


Sommario
Art. 1.  La Regione, per consentire una migliore utilizzazione delle strutture ospedaliere esistenti, è autorizzata ad erogare agli enti ospedalieri della Regione Lazio contributi una tantum in conto [...]
Art. 2.  Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'art. 1 gli enti ospedalieri dovranno far pervenire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda [...]
Art. 3.  Il Consiglio regionale approva il piano di ripartizione dei fondi disponibili, formulato dalla Giunta regionale in base alle domande presentate dagli enti interessati entro il termine stabilito, [...]
Art. 4.  I singoli contributi vengono concessi con deliberazione della Giunta regionale, dietro presentazione da parte dell'ente beneficiario del progetto esecutivo delle opere e possono essere corrisposti [...]
Art. 5.  Per far fronte alle spese relative alle provvidenze di cui alla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1973 una spesa di L. 750 milioni.


§ 4.1.67 - L.R. 14 febbraio 1974, n. 12. [1]

Interventi regionali per l'edilizia ospedaliera.

(B.U. 25 febbraio 1974, n. 5, S.O.).

 

Art. 1. La Regione, per consentire una migliore utilizzazione delle strutture ospedaliere esistenti, è autorizzata ad erogare agli enti ospedalieri della Regione Lazio contributi una tantum in conto capitale, per le spese concernenti la esecuzione di opere di adattamento che si rendono indispensabili per la funzionalità delle divisioni, sezioni e servizi di diagnosi e cura.

     I contributi di cui al primo comma sono concessi nella misura massima del 70% della spesa complessiva riconosciuta ammissibile sempre che si tratti di opere che non beneficiano dei contributi di cui alle leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82 e 20 giugno 1969, n. 383, in quanto non previste o non prevedibili.

 

     Art. 2. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'art. 1 gli enti ospedalieri dovranno far pervenire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda all'Assessore per la sanità e l'igiene.

     Le domande devono essere corredate:

     1) dalla deliberazione adottata dall'ente richiedente con la annotazione della esecutività della medesima;

     2) dal progetto di massima dell'opera;

     3) da una relazione illustrativa dei motivi che rendono necessari i lavori;

     4) da un preventivo di spesa.

 

     Art. 3. Il Consiglio regionale approva il piano di ripartizione dei fondi disponibili, formulato dalla Giunta regionale in base alle domande presentate dagli enti interessati entro il termine stabilito, tenuto conto della priorità dei lavori da eseguire, anche in relazione alla utilizzazione delle attrezzature tecnico-sanitarie acquistate con i contributi di cui all'art. 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonché delle condizioni economico-finanziarie degli enti richiedenti.

 

     Art. 4. I singoli contributi vengono concessi con deliberazione della Giunta regionale, dietro presentazione da parte dell'ente beneficiario del progetto esecutivo delle opere e possono essere corrisposti in unica soluzione, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, oppure in corso d'opera mediante acconti fino ai 3/4 dell'ammontare del contributo concesso, in base agli stati di avanzamento dei lavori; in tale ultimo caso il rimanente quarto è corrisposto dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

 

     Art. 5. Per far fronte alle spese relative alle provvidenze di cui alla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1973 una spesa di L. 750 milioni.

     A tal fine, nello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1973 è iscritto il cap. 2444 con la seguente denominazione: «Contributi in conto capitale a favore degli enti ospedalieri per le spese occorrenti per lavori di adattamento edilizio necessari per la funzionalità delle divisioni, sezioni e servizi di diagnosi e cura».

     La somma indicata al primo comma viene prelevata dal capitolo 2981 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1973.

     Conseguentemente, nell'elenco 4, allegato allo stato di previsione predetto, la partita «Interventi vari nell'ambito della programmazione regionale» viene ridotto di L. 750 milioni.

     Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1973 possono essere utilizzate nell'esercizio successivo e comunque non oltre il 31 dicembre 1975.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.