§ 3.1.5 - L.R. 25 maggio 1974, n. 25.
Interventi in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:25/05/1974
Numero:25


Sommario
Art. 1.      Nell'ambito delle competenze demandate in materia di agricoltura con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e in armonia con gli obiettivi perseguiti dalla legislazione nazionale e comunitaria, la [...]
Art. 2.      La Regione concede contributi volti al finanziamento di attività intese ad assicurare una più intensa e razionale difesa delle colture da parassiti animali e vegetali e da malattie da virus, su [...]
Art. 3.      I contributi di cui all'articolo precedente possono essere concessi nella misura massima del 50% in favore di cooperative, consorzi ed associazioni di produttori agricoli della spesa [...]
Art. 4.      L'Amministrazione regionale attuerà interventi volti a prevenire ed eliminare i danni provocati alle piante forestali da cause avverse, fisiche e biologiche
Art. 5.      È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per il finanziamento della legge regionale 26 gennaio 1973, n. 2 prevedente interventi nel settore del credito agrario di conduzione
Art. 6.      La Regione Lazio assume e promuove iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione nel settore agricolo. A tal fine concede alle cooperative costituite fra produttori agricoli ed [...]
Art. 7.      La Regione Lazio promuove e favorisce iniziative per la difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici, sussidiando l'esecuzione di operazioni collettive di raccolta, conservazione, [...]
Art. 8.      I compiti relativi all'attuazione della presente legge sono svolti dall'Assessorato all'agricoltura
Art. 9.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in L. 1.800.000.000 si farà fronte mediante prelevamento di pari somma dal cap. 2982 del bilancio 1973
Art. 10.      La somma di L. 1.800.000.000 prevista per il finanziamento degli interventi della presente legge per l'anno 1973 viene suddivisa nei seguenti capitoli di nuova istituzione
Art. 11.      Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, su proposta dell'Assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio


§ 3.1.5 - L.R. 25 maggio 1974, n. 25. [1]

Interventi in agricoltura.

(B.U. 10 giugno 1974, n. 16).

 

Art. 1.

     Nell'ambito delle competenze demandate in materia di agricoltura con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e in armonia con gli obiettivi perseguiti dalla legislazione nazionale e comunitaria, la Regione Lazio attua gli interventi di cui alla presente legge, per i quali sono autorizzate le spese previste negli articoli seguenti.

 

Titolo I

CONTRIBUTI PER LA RAZIONALE DIFESA DELLE COLTIVAZIONI

DA PARASSITI ANIMALI, VEGETALI E DA MALATTIE DA VIRUS

 

     Art. 2.

     La Regione concede contributi volti al finanziamento di attività intese ad assicurare una più intensa e razionale difesa delle colture da parassiti animali e vegetali e da malattie da virus, su aree territoriali, anche con l'eventuale adozione di metodi di lotta biologica.

 

     Art. 3.

     I contributi di cui all'articolo precedente possono essere concessi nella misura massima del 50% in favore di cooperative, consorzi ed associazioni di produttori agricoli della spesa riconosciuta ammissibile per:

     a) esecuzione di operazioni antiparassitarie riguardanti le colture frutticole, olivicole e viticole;

     b) acquisto di antiparassitari e di attrezzature occorrenti per la somministrazione di antiparassitari;

     c) attrezzature di impianti per la disinfestazione dei prodotti agricoli;

     d) programmi di lotta antiparassitaria riguardanti altre colture arboree ed erbacee approvate caso per caso dagli Organi competenti.

 

Titolo II

INTERVENTI PER LA FITOPATOLOGIA FORESTALE

 

     Art. 4.

     L'Amministrazione regionale attuerà interventi volti a prevenire ed eliminare i danni provocati alle piante forestali da cause avverse, fisiche e biologiche.

     L'Amministrazione regionale potrà, inoltre, sostituirsi agli Enti pubblici ed ai privati negli interventi di cui al precedente comma.

     Promuoverà indagini al fine degli interventi di cui ai precedenti commi.

 

Titolo III

CREDITO DI CONDUZIONE

 

     Art. 5.

     È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per il finanziamento della legge regionale 26 gennaio 1973, n. 2 prevedente interventi nel settore del credito agrario di conduzione.

 

Titolo IV

COOPERAZIONE

 

     Art. 6.

     La Regione Lazio assume e promuove iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione nel settore agricolo. A tal fine concede alle cooperative costituite fra produttori agricoli ed aventi per oggetto la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, contributi nelle spese generali in misura non superiore al 50% sulle spese di esercizio ritenute ammissibili.

     I contributi di cui al comma precedente vengono concessi nel limite massimo di L. 2.500.000.

 

     Art. 7.

     La Regione Lazio promuove e favorisce iniziative per la difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici, sussidiando l'esecuzione di operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di tali prodotti da parte di cooperative e loro consorzi, di associazioni di produttori agricoli, di enti di sviluppo o di altri enti particolarmente qualificati.

     A tal fine può concedere un concorso negli interessi dei prestiti contratti con istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella Regione, per la corresponsione di acconti ai produttori agricoli conferenti in misura pari alla differenza tra il tasso praticato da istituti o enti esercenti il credito e il 2% che deve restare a carico dei beneficiari.

 

Titolo V

 

     Art. 8.

     I compiti relativi all'attuazione della presente legge sono svolti dall'Assessorato all'agricoltura.

 

     Art. 9.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in L. 1.800.000.000 si farà fronte mediante prelevamento di pari somma dal cap. 2982 del bilancio 1973.

 

     Art. 10.

     La somma di L. 1.800.000.000 prevista per il finanziamento degli interventi della presente legge per l'anno 1973 viene suddivisa nei seguenti capitoli di nuova istituzione:

     cap. 2731 con denominazione: (artt. 2 e 3) «Contributi per la razionale difesa delle coltivazioni da parassiti animali, vegetali e da malattie da virus» L. 200.000.000;

     cap. 2732 con denominazione: (art. 4) «Interventi per la fito- patologia forestale» L. 100.000.000;

     cap. 2733 con denominazione: (art. 5) «Credito di conduzione» L. 1.000.000.000;

     cap. 2734 con denominazione: (art. 6) «Contributi a sostegno della cooperazione» L. 250.000.000;

     cap. 2735 con denominazione: (art. 7) «Concorso sugli interessi per mutui alle cooperative» L. 250.000.000.

 

     Art. 11.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, su proposta dell'Assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.