§ 3.1.1 - L.R. 26 gennaio 1973, n. 2.
Crediti di conduzione contratti da agricoltori singoli o associati e da cooperative agricole per gli scopi di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1928, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:26/01/1973
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1972, la spesa di L. 550.000.000 per la concessione da parte di [...]
Art. 2.  Resta a carico della Regione la differenza tra il tasso di interesse praticato dall'istituto od ente finanziatore - al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie - e quello a [...]
Art. 3.  Il concorso della Regione di cui al precedente articolo della presente legge, è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, che [...]
Art. 4.  Alla liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun istituto od ente autorizzato, si provvede con decreto dell'Assessore per l'agricoltura sulla base [...]
Art. 5.  I prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi in favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, altri [...]
Art. 6.  Alla operazione di prestito di cui alla presente legge si applicano le agevolazioni fiscali e le procedure di rendicontazione previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454 e 27 ottobre 1966, n. 910 e [...]
Art. 7.  All'onere derivante dell'applicazione della presente legge previsto in L. 550.000.000 si farà fronte mediante prelevamento dal cap. 85/01: «Fondo per far fronte ad oneri dipendenti dall'esercizio [...]


§ 3.1.1 - L.R. 26 gennaio 1973, n. 2. [1]

Crediti di conduzione contratti da agricoltori singoli o associati e da cooperative agricole per gli scopi di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

(B.U. 31 gennaio 1973, n. 2).

 

Art. 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1972, la spesa di L. 550.000.000 per la concessione da parte di istituti ed enti esercenti il credito agrario nella Regione Lazio di prestiti di conduzione per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 ed al tasso d'interesse del 3%.

     I prestiti sono accordati con priorità alle cooperative agricole ed ai coltivatori diretti singoli e associati.

 

     Art. 2. Resta a carico della Regione la differenza tra il tasso di interesse praticato dall'istituto od ente finanziatore - al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie - e quello a carico delle ditte prestatarie nella misura prevista al precedente art. 1.

     Il concorso della Regione negli interessi per dette operazioni, calcolato in conformità a quanto previsto dal successivo art. 3, sarà corrisposto in semestralità o annualità anticipate e sull'importo attribuito a ciascun istituto od ente potranno essere disposte anticipazioni nella misura massima del 50%.

 

     Art. 3. Il concorso della Regione di cui al precedente articolo della presente legge, è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella determinata annualmente, conforme a quanto previsto all'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

 

     Art. 4. Alla liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun istituto od ente autorizzato, si provvede con decreto dell'Assessore per l'agricoltura sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto od ente finanziatore muniti del visto del collegio sindacale, rimanendo l'istituto od ente medesimo responsabile dell'impiego, in conformità al precedente articolo, delle somme erogate.

 

     Art. 5. I prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi in favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra singoli ed associati, cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di cui all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 sino all'ammontare della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

     Gli istituti ed enti, quando trattasi di prestatari di cui al precedente comma, sono tenuti ad operare una volta tanto all'atto della prima amministrazione, sull'importo originario del prestito, la trattenuta dello 0,10% da versare al Fondo Interbancario di Garanzia.

 

     Art. 6. Alla operazione di prestito di cui alla presente legge si applicano le agevolazioni fiscali e le procedure di rendicontazione previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454 e 27 ottobre 1966, n. 910 e successive.

 

     Art. 7. All'onere derivante dell'applicazione della presente legge previsto in L. 550.000.000 si farà fronte mediante prelevamento dal cap. 85/01: «Fondo per far fronte ad oneri dipendenti dall'esercizio delle funzioni trasferite nonché agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» del bilancio 1072.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.