§ 3.2.10 - L.R. 24 giugno 1983, n. 46.
Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 12 febbraio 1975, n. 28, 6 settembre 1979, n. 69, 5 giugno 1978, n. 23, 27 settembre 1978, n. 63, 6 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 zootecnia
Data:24/06/1983
Numero:46


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 


§ 3.2.10 - L.R. 24 giugno 1983, n. 46.

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 12 febbraio 1975, n. 28, 6 settembre 1979, n. 69, 5 giugno 1978, n. 23, 27 settembre 1978, n. 63, 6 settembre 1979, n. 71, 8 febbraio 1980, n. 12, 20 maggio 1980, n. 37, 2 giugno 1980, n. 47.

(B.U. 20 luglio 1983, n. 20).

 

Art. 1.

     (Omissis).

 

     Art. 2. [1]

     [All'articolo 10 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 23, è aggiunto il seguente comma:

     «Alla liquidazione del concorso regionale negli interessi sui mutui di cui al precedente terzo comma si farà luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti».]

 

     Art. 3.

     All'articolo 12 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63, è aggiunto il seguente comma:

     «Alla liquidazione del concorso regionale negli interessi sui mutui di cui al presente articolo si farà luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti».

 

     Art. 4.

     Il quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 71, è sostituito come segue:

     «Alla liquidazione del concorso regionale negli interessi si farà luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti».

 

     Art. 5. [2]

     [All'articolo 6 della legge regionale 8 febbraio 1980, numero 12, è aggiunto il seguente comma:

     «Alla liquidazione del concorso regionale sui mutui agevolati previsti dal presente articolo si farà luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti».]

 

     Art. 6. [3]

     [All'articolo 6 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 37, è aggiunto il seguente comma:

     «Alla liquidazione del concorso regionale sui mutui agevolati previsti dal presente articolo si farà luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti».]

 

     Art. 7. [4]

     [All'articolo 5 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 47, è aggiunto il seguente comma:

     «Alla liquidazione del concorso regionale sui mutui agevolati previsti dal presente articolo si farà luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti».]

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[2] Articolo abrogato dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[3] Articolo abrogato dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[4] Articolo abrogato dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.