§ 3.1.45 - L.R. 6 settembre 1979, n. 71. - Integrazione regionale sui
finanziamenti dei programmi approvati dalla Comunità economica europea in attuazione dei regolamenti comunitari n. 17/64 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:06/09/1979
Numero:71


Sommario
Art. 1.  (Finalità). Con la presente legge la Regione Lazio finanzia, per la parte non coperta dai contributi comunitari, le iniziative approvate dalla Comunità economica europea, ai sensi dei regolamenti [...]
Art. 2.  (Interventi per il regolamento C.E.E. n. 17/64). Per l'esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del regolamento n. 17 in data 5 febbraio 1964 - 17/64 - del Consiglio dei [...]
Art. 3.  (Mutui integrativi). I mutui di cui all'ultimo comma del precedente art. 2, sono ammessi al concorso regionale nel pagamento degli interessi per venti anni, oltre a due annualità di preammortamento [...]
Art. 4.  (Interventi per il regolamento C.E.E. n. 355/77). Per la realizzazione dei progetti già ammessi o che saranno ammessi ai benefici di cui al regolamento n. 355 del 15 febbraio 1977, relativo ad [...]
Art. 5.  (Procedure). La Giunta regionale, dopo l'approvazione dei progetti da parte degli organismi comunitari, provvede con propria deliberazione al finanziamento dei progetti stessi ed al relativo [...]
Art. 6.  (Norme transitorie). Le norme di procedura, previste all'art. 5 della presente legge, non si applicano per i progetti già istruiti dagli uffici centrali dell'Assessorato all'agricoltura. Per tali [...]
Art. 7.  (Disposizioni finanziarie). Per l'attuazione degli interventi finanziari di cui alla presente legge, è stanziata la somma di L. 5.800.000.000.
Art. 8.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 3.1.45 - L.R. 6 settembre 1979, n. 71. - Integrazione regionale sui

finanziamenti dei programmi approvati dalla Comunità economica europea in attuazione dei regolamenti comunitari n. 17/64 e n. 355/77.

(B.U. 29 settembre 1979, n. 27).

 

Art. 1. (Finalità). Con la presente legge la Regione Lazio finanzia, per la parte non coperta dai contributi comunitari, le iniziative approvate dalla Comunità economica europea, ai sensi dei regolamenti C.E.E., n. 17 del 5 febbraio 1964 e n. 355 del 15 febbraio 1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 2. (Interventi per il regolamento C.E.E. n. 17/64). Per l'esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del regolamento n. 17 in data 5 febbraio 1964 - 17/64 - del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, possono essere concessi, in aggiunta ai contributi a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - F.E.O.G.A., contributi in conto capitale.

     Tali contributi possono essere concessi fino al venticinque per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per una somma non superiore alla differenza tra il cinquanta per cento della spesa ammessa e l'ammontare del contributo concesso dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - sezione orientamento. Fermo restando il limite del venticinque per cento della spesa ammessa, il contributo può essere concesso fino ad una misura massima pari alla differenza fra il sessanta per cento di tale spesa e l'ammontare del contributo concesso dal Fondo, quando trattasi di iniziative eseguite nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 [1] e 10 agosto 1950, n. 647 [2] e successive modificazioni ed integrazioni, e nei territori classificati montani ai sensi delle leggi 25 luglio 1952, n. 991 [3] e 10 maggio 1976, n. 352 [4] e successive modificazioni ed integrazioni.

     Per le opere e gli impianti di interesse collettivo, eseguite da enti di sviluppo, da enti pubblici operanti nel settore agricolo, da cooperative e loro consorzi, nonché da associazioni di produttori agricoli, può essere concesso il concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi dei contributi previsti nel presente articolo, contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760 [5] e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 3. (Mutui integrativi). I mutui di cui all'ultimo comma del precedente art. 2, sono ammessi al concorso regionale nel pagamento degli interessi per venti anni, oltre a due annualità di preammortamento nella misura pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi di interesse fissati dalle vigenti disposizioni, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 5,75 per cento, riducibili al 4,25 per cento nei territori di cui alla legge lo agosto 1950, n. 646 [1] e alla legge 10 agosto 1950, n. 647 [2] e successive modificazioni ed integrazioni e nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 [6] e della legge 10 maggio 1976, n. 352 [7] e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 4. (Interventi per il regolamento C.E.E. n. 355/77). Per la realizzazione dei progetti già ammessi o che saranno ammessi ai benefici di cui al regolamento n. 355 del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, possono essere concessi, in aggiunta al contributo a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - F.E.O.G.A., contributi in conto capitale fino al venticinque per cento della spesa ammissibile.

 

     Art. 5. (Procedure). La Giunta regionale, dopo l'approvazione dei progetti da parte degli organismi comunitari, provvede con propria deliberazione al finanziamento dei progetti stessi ed al relativo accreditamento dei fondi necessari per la concessione del contributo in conto capitale ai settori decentrati dell'agricoltura.

     I settori decentrati dell'agricoltura, dopo aver proceduto alla istruttoria definitiva dei progetti, emettono il decreto di concessione del contributo, precisando i criteri ed i tempi di realizzazione delle opere e, ove previsto, il nulla-osta alla concessione del mutuo da inviare al beneficiario ed all'istituto di credito. Provvedono, inoltre, all'accertamento dell'esecuzione delle opere, all'emissione del decreto di liquidazione ed alla trasmissione del verbale d'accertamento della avvenuta esecuzione all'istituto di credito.

     L'istituto di credito interessato invierà contemporaneamente agli uffici centrali e periferici dell'Assessorato un elenco trimestrale dei mutui erogati, con richiesta di assegnazione e liquidazione.

     Alla liquidazione del concorso regionale negli interessi sarà provveduto con deliberazione della Giunta regionale.

     I rapporti con la Comunità economica europea, ai fini della realizzazione dei progetti e della erogazione del contributo comunitario, saranno tenuti dal Presidente della Giunta tramite il Ministero degli affari esteri.

 

     Art. 6. (Norme transitorie). Le norme di procedura, previste all'art. 5 della presente legge, non si applicano per i progetti già istruiti dagli uffici centrali dell'Assessorato all'agricoltura. Per tali progetti si provvederà mediante decreto del Presidente della Giunta regionale per la concessione, la liquidazione e il pagamento del contributo in conto capitale e del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi.

 

     Art. 7. (Disposizioni finanziarie). Per l'attuazione degli interventi finanziari di cui alla presente legge, è stanziata la somma di L. 5.800.000.000.

     La somma di L. 5.000.000.000 verrà iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 al cap. a. 101595 con la seguente denominazione: «Contributi in conto capitale a favore di iniziative approvate dalla C.E.E. ai sensi dei regolamenti n. 17/64 e numero 355/77».

     La somma di L. 800.000.000 verrà iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 al capitolo n. 101596 con la seguente denominazione: «Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi ventennali, oltre a due annualità di preammortamento, contratti dai soggetti beneficiari delle provvidenze comunitarie di cui al regolamento C.E.E. a. 17/64».

     Quanto a L. 5.000.000.000 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. n. 101599 del bilancio di previsione per l'anno 1979; quanto a L. 800.000.000 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. n. 101588 del bilancio di previsione per l'anno 1979, capitolo che trova la sua fonte finanziaria nell'art. 2 della legge nazionale 1° luglio 1977, n. 403 [8] (mutui ventennali di miglioramento fondiario).

     Ai fini della gestione di cassa al cap. n. 101595 viene attribuita la dotazione di L. 1.000.000.000 ed al capitolo n. 101596 viene attribuita la dotazione di L. 100 milioni; corrispondentemente vengono ridotti i capitoli n. 101599 e n. 101558 rispettivamente di L. 1.000.000.000 e lire 100.000.000.

     Il Presidente della Giunta è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio per l'anno 1979.

 

     Art. 8. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Pubblicata sulla G.U. 1/9/1950, n. 200, concerne l'«Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)».

[2] Pubblicata sulla G.U. 1/9/1950, n. 200, concerne l'«Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale».

[3] Pubblicata sulla G.U. 31/7/1952, n. 176, concerne i «Provvedimenti in favore dei territori montani».

[4] Pubblicata sulla G.U. 4/6/1976, n. 146, concerne l' «Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate».

[5] Converte, con modificazioni, il R.D.L. 29/7/1927, n. 1509, recante «Provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario».

[1] Pubblicata sulla G.U. 1/9/1950, n. 200, concerne l'«Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)».

[2] Pubblicata sulla G.U. 1/9/1950, n. 200, concerne l'«Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale».

[6] Pubblicata sulla G.U. 31/7/1952, n. 176, concerne i «Provvedimenti in favore dei territori montani».

[7] Pubblica sulla G.U. 4/6/1976, n. 146, concerne l'«Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate».

[8] Pubblicata sulla G.U. 16/7/1977, n. 194, concerne i «Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni».