§ 93.4.16 - R.D.L. 14 gennaio 1927, n. 29 .
Facoltà ed attribuzioni dei capi compartimento e dei comitati di esercizio delle ferrovie dello Stato


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:14/01/1927
Numero:29


Sommario
Art. 1.      Il capo compartimento delle ferrovie dello Stato, nella circoscrizione territoriale cui presiede, oltre a rappresentare, per delegazione del Ministro, l'amministrazione [...]
Art. 2.      In particolar modo il capo compartimento
Art. 3.      Il capo compartimento ha facoltà di prendere cognizione di tutti gli atti degli uffici aventi sede nella propria circoscrizione; e per le proprie trattazioni può [...]
Art.4      In caso di assenza o d'impedimento di breve durata, il capo compartimento è sostituito dal capo della sezione di esercizio preventivamente designato a tale effetto dal [...]
Art. 5.      Il comitato d'esercizio è composto, oltreché dal capo compartimento che lo presiede, dai capi delle sezioni movimento e traffico materiale e trazione, lavori, poste [...]
Art. 6.      Il comitato d'esercizio ha facoltà di
Art. 7.      È lasciata facoltà al Ministro per le comunicazioni di emanare eventuali norme per l'applicazione del presente decreto
Art. 8.      I regi decreti 5 agosto 1912, n. 906, e 8 febbraio 1923, n. 598, sono abrogati
Art. 9.      Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge


§ 93.4.16 - R.D.L. 14 gennaio 1927, n. 29 [1] .

Facoltà ed attribuzioni dei capi compartimento e dei comitati di esercizio delle ferrovie dello Stato

(G.U. 21 gennaio 1927, n. 16)

 

 

     Art. 1.

     Il capo compartimento delle ferrovie dello Stato, nella circoscrizione territoriale cui presiede, oltre a rappresentare, per delegazione del Ministro, l'amministrazione verso i terzi, fermo l'art. 11 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868 per quanto si attiene alla rappresentanza legale, ha l'alta dirigenza e responsabilità dell'esercizio, con l'obbligo di presiedere e vigilare sull'andamento del servizio e delle sezioni di esercizio e degli altri uffici aventi sede nel compartimento, e di regolarne e coordinarne il lavoro, secondo le direttive stabilite dal Ministro e dal direttore generale.

     Per quanto riguarda l'opera dei dirigenti degli anzidetti uffici e degli agenti che ne dipendono, egli, oltre ad esercitare le facoltà conferitegli secondo le disposizioni del regolamento del personale e del presente decreto, ha il compito di intervenire direttamente in caso di urgenza, o di provocare in via ordinaria i provvedimenti del direttore generale, ogniqual volta ne riconosca la necessità, per meglio integrarne o stimolarne le energie e le iniziative, per correggerne o modificarne l'indirizzo, o per altre speciali esigenze.

     In casi eccezionali di particolare urgenza il capo compartimento può anche impartire disposizioni che sono normalmente di competenza dei servizi centrali, informandone subito il direttore generale ed il capo del servizio interessato.

 

          Art. 2.

     In particolar modo il capo compartimento:

     a) Segue i bisogni delle industrie, del commercio e dell'agricoltura nei rapporti con le ferrovie,e vigila sul pronto esame dei reclami.

     b) Vigila e cura che sia assicurata la continuità dell'esercizio in caso di anormalità, promuovendo i necessari accordi con gli altri compartimenti.

     c) Sorveglia sulla buona utilizzazione delle locomotive in servizio ai treni e alle manovre e del materiale di esercizio e sulla economia generale dell'azienda.

     d) A modificazione di quanto è stabilito nell'allegato F, annesso agli artt. 43 e 46 del regolamento del personale di cui il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, compila le note informative dei capi delle sezioni, delle officine, degli uffici speciali e degli uffici distaccati aventi sede nel compartimento. Le note stesse sono rivedute dal direttore generale, sentito il capo servizio.Vista e rivede anche le note informative del rimanente personale dei gradi dal 3° al 6° incluso addetto alle sezioni ed uffici sopra indicati. Per queste note il direttore generale decide sui reclami sentito il capo servizio .

     e) Presiede il comitato di esercizio, le commissioni locali di avanzamento e tutte le altre commissioni compartimentali indicate in speciali decreti o regolamenti.

     f) Stipula e firma, con definitiva obbligatorietà per l'amministrazione secondo le norme di massima stabilite dal direttore generale, i contratti che interessino più di una sezione di esercizio , e quelli interessanti una sola sezione che esorbitino dalla competenza per valore del relativo dirigente fino all'importo di L. 20.000.000, se a trattativa privata, e di L. 40.000.000 , se per pubblica asta od a licitazione privata [2].

     g) Autorizza l'ammissione eccezionale di viaggiatori isolati o in comitiva in determinati treni, dai quali sarebbero esclusi per disposizione delle concessioni speciali o per restrizioni indicate nell'orario generale, previ accordi, ove del caso, con i capi degli altri compartimenti interessati.

     h) Procede ad ispezioni straordinarie e ad inchieste speciale, ed in genere disimpegna tutti gli altri incarichi che gli vengono affidati dal Ministro e dal direttore generale.

     i) A modificazione di quanto è stabilito nell'allegato M e negli artt. 103 e 104 del regolamento del personale, di cui il R.D.L. 7 aprile 1925, n. 405, ha anche facoltà di infliggere la censura a tutti i funzionari del compartimento dei gradi dal 2° al 4° inclusi. La facoltà di infliggere la censura è estesa anche ai capi delle sezioni compartimentali per i funzionari dei gradi 3° e 4° .Per le punizioni inflitte dal capo compartimento al personale non addetto al suo ufficio decide sui ricorsi il direttore generale, sentito, ove occorra, il capo servizio.

     l) Autorizza, nell'ambito del compartimento, il trasloco di agenti, dal grado 7° al 15° inclusi, proposti dalle sezioni ed uffici .

     m) Autorizza le assenze dei capi delle sezioni e degli altri uffici di cui al punto d) per congedi; i capi predetti sono tenuti ad informarlo di volta in volta e preventivamente delle missioni che compiono per motivi di servizio.

     n) Dà il proprio parere al direttore generale sulle proposte di promozione al grado 2° .

     Sono avvocati esclusivamente al capo compartimento i rapporti e la corrispondenza con gli onorevoli senatori e deputati, e con tutte le principali autorità pubbliche del compartimento. Il capo compartimento corrisponde col pubblico e con le altre amministrazioni pubbliche e private per le questioni più importanti dell'esercizio.

 

          Art. 3.

     Il capo compartimento ha facoltà di prendere cognizione di tutti gli atti degli uffici aventi sede nella propria circoscrizione; e per le proprie trattazioni può avvalersi del personale degli uffici stessi, in maniera da evitare duplicazioni di lavoro.

     Indipendentemente da ciò i capi degli uffici compartimentali devono tenere informato il capo compartimento sull'andamento del servizio, tenerlo al corrente di tutte le pratiche e questioni principali e dargli visione di tutta la corrispondenza in arrivo e partenza coi servizi centrali, nonché di quella ordinaria che rivesta una certa importanza.

     Dei referti che il capo compartimento invia al direttore generale circa l'andamento dell'esercizio in applicazione dell'art. 1 è tenuto a trasmettere copia, per norma, ai capi dei servizi interessati.

 

          Art.4

     In caso di assenza o d'impedimento di breve durata, il capo compartimento è sostituito dal capo della sezione di esercizio preventivamente designato a tale effetto dal direttore generale; per le assenze prolungate provvede di volta in volta il direttore generale stesso.

 

          Art. 5.

     Il comitato d'esercizio è composto, oltreché dal capo compartimento che lo presiede, dai capi delle sezioni movimento e traffico materiale e trazione, lavori, poste nella località sede del compartimento; salvo che si trovino in questa condizione due sezioni di uno stesso ramo di esercizio, nel qual caso interviene normalmente al comitato solo il capo della sezione più elevato in grado o, a parità, più anziano nel grado stesso .

     I capi delle altre sezioni od uffici, aventi sede nell'àmbito della circoscrizione compartimentale, presentano al comitato concrete proposte scritte, e sono chiamati ad intervenirvi, con voto deliberativo, soltanto sulle questioni che li interessano, quante volte il comitato non trovi di aderire senz'altro alle dette proposte.

     Il comitato d'esercizio è convocato in via ordinaria ogni settimana, ed in via straordinaria ogni qualvolta il capo compartimento ne riconosca la necessità.

     Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza, con preponderanza del voto del presidente in caso di parità. Alla esecuzione dei deliberati provvedono i capi delle sezioni di esercizio o degli altri uffici interessati sotto la loro responsabilità.

 

          Art. 6.

     Il comitato d'esercizio ha facoltà di:

     a) proporre le variazioni degli orari dei treni viaggiatori, che interessano le linee comprese nella circoscrizione del compartimento;

     b) approvare proposte di lavori o provviste nei limiti di spesa e con le norme stabilite dal direttore generale, ed esaminare ed esprimere parere in merito alle altre proposte eccedenti i limiti di competenza;

     c) autorizzare, nei limiti delle piante approvate, o comunque secondo le direttive stabilite dal direttore generale, le assunzioni di avventizi straordinari, pel tempo strettamente rispondente ai bisogni precari cui provvedere;

     d) autorizzare pel tempo preveduto necessario, e comunque non oltre due mesi, temporanei passaggi di agenti da uno ad altro ufficio o posto di servizio;

     e) decidere sui reclami riflettenti l'applicazione degli orari di lavoro e dei turni di servizio;

     f) deliberare i provvedimenti demandati alla sua competenza dalle disposizioni del regolamento del personale;

     g) approvare, nei limiti della somma stanziata e fino al massimo consentito, gratificazioni che eccedano la competenza degli uffici compartimentali, per compensare prestazioni eccezionali o speciali benemerenze, specialmente per fatti nei quali siano interessati più servizi;

     h) elargire, sempre nei limiti delle somme e fino al massimo consentito, sussidi che eccedano la competenza degli uffici compartimentali;

     i) autorizzare congedi straordinari senza stipendio agli agenti di grado inferiore al 3° , di durata non superiore a novanta giorni, quante volte la concessione esorbiti dalla competenza degli uffici compartimentali;

     l) prendere in esame tutte le questioni che il capo compartimento ritiene necessario di sottoporre alle sue deliberazioni, e concordare i provvedimenti relativi.

 

          Art. 7.

     È lasciata facoltà al Ministro per le comunicazioni di emanare eventuali norme per l'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 8.

     I regi decreti 5 agosto 1912, n. 906, e 8 febbraio 1923, n. 598, sono abrogati.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

     Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1]  Convertito in legge dalla L. 16 giugno 1927, n. 984. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Per un aumento degli importi di cui al presente comma, vedi la L. 10 dicembre 1953, n. 936, il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422 e l'art. 20 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.