§ 3.1.15 - L.R. 2 giugno 1980, n. 47.
Attuazione nella Regione Lazio dell'articolo 14 della legge n. 984 del 1977: «Interventi nel settore della vitivinicoltura».


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:02/06/1980
Numero:47


Sommario
Art. 1.  (Finalità). La Regione Lazio, nel quadro del programma regionale di sviluppo dell'agricoltura, promuove, in coerenza con gli indirizzi generali e gli obiettivi fissati dal comitato interministeriale [...]
Art. 2.  (Direttiva d'intervento). Nell'ambito delle azioni dirette a conseguire un equilibrato assetto della base produttiva vinicola, la Regione, ferma restando l'osservanza dei vincoli derivanti dalla [...]
Art. 3.  (Modalità di intervento). Nelle aree delimitate per la produzione di vini a denominazione di origine controllata (D.O.C.) e nelle aree prevalentemente vitate aventi le caratteristiche di cui al [...]
Art. 4.  (Opere finanziabili). Per l'attuazione di piani di sviluppo che prevedono programmi di nuovi impianti o reimpianti viticoli conformi alle disposizioni di cui al precedente articolo 3 sono [...]
Art. 5.  (Misura degli interventi - Soggetti beneficiari - Priorità). Sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 4, previste nei piani di sviluppo, la [...]
Art. 6.  (Sperimentazione - Attività vivaistica). La Regione potrà stabilire con istituti di sperimentazione agraria ed altri istituti di ricerca operanti nel settore vitienologico per la realizzazione di [...]
Art. 7.  (Impianti di trasformazione). La Regione interviene per lo sviluppo ed il potenziamento degli impianti cooperativi di vinificazione coerentemente con i principi di programmazione viticola contenuti [...]
Art. 8.  (Attività di valorizzazione). Per favorire la difesa e la valorizzazione dei vini laziali, la Regione collabora con gli organi statali preposti alla più efficace prevenzione e repressione delle [...]
Art. 9.  (Interventi a sostegno). Tutte le aziende interessate ai piani di sviluppo e di investimento previsti nella presente legge possono fruire del credito agrario di esercizio per un'adeguata loro [...]
Art. 10.  (Disposizioni finanziarie). Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge relative all'anno finanziario 1980, è autorizzata la spesa di L. 1.800 milioni.
Art. 11.  (Disposizioni finali). Le direttive contenute nella presente legge sostituiscono ogni precedente disposizione regionale in materia.


§ 3.1.15 - L.R. 2 giugno 1980, n. 47. [1]

Attuazione nella Regione Lazio dell'articolo 14 della legge n. 984 del 1977: «Interventi nel settore della vitivinicoltura».

(B.U. 20 giugno 1980 n. 17).

 

Art. 1. (Finalità). La Regione Lazio, nel quadro del programma regionale di sviluppo dell'agricoltura, promuove, in coerenza con gli indirizzi generali e gli obiettivi fissati dal comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA), il miglioramento, il potenziamento e la riqualificazione del settore vitivinicolo, favorendo, in relazione alle vocazioni specifiche, alle condizioni economiche e socio- strutturali ed all'esistenza delle diverse zone di valide colture alternative alla vite:

     - la difesa e la valorizzazione dei vini regionali.

     - la ricostituzione e la razionalizzazione degli impianti produttivi;

     - il miglioramento delle tecniche di allevamento e colturali nonché degli assetti varietali mediante un adeguato sviluppo dell'attività vivaistica regionale;

     - il potenziamento delle cantine sociali, con particolare riguardo all'adeguamento tecnologico degli impianti esistenti ed alla realizzazione di nuovi impianti di vinificazione in zone carenti e di impianti per la preparazione di succo d'uva;

     - lo sviluppo della cooperazione di grado superiore per le attività di condizionamento e di commercializzazione, nonché per attività industriali strettamente connesse con l'utilizzazione dell'uva e dei suoi derivati;

     - la difesa e la valorizzazione dei vini regionali.

 

     Art. 2. (Direttiva d'intervento). Nell'ambito delle azioni dirette a conseguire un equilibrato assetto della base produttiva vinicola, la Regione, ferma restando l'osservanza dei vincoli derivanti dalla regolamentazione comunitaria, stabilisce di:

     1) evitare l'espansione dei vigneti per uve da vino nelle zone di pianura irrigue o dominate da impianti collettivi di adduzione idrica, negando ogni incentivo pubblico a favore di nuovi impianti nei territori statisticamente delimitati di pianura non ricadenti in zone di produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

     2) consentire nuovi impianti solo all'interno delle zone delimitate ai sensi del D.P.R. n. 930 del 1963 per la produzione di vini a denominazione di origine controllata (D.O.C.) nelle zone collinari vocate nelle quali la viticoltura rappresenta per fattori tecnici economici e sociali una scelta senza valide alternative;

     3) stimolare nelle zone di cui al punto 2) l'eliminazione degli impianti promiscui e la graduale trasformazione degli stessi in impianti specializzati nonché la ristrutturazione degli impianti vetusti e/o tecnicamente e varietalmente non rispondenti;

     4) coordinare gli interventi nell'attività vivaistica viticola, quelli nella fase di trasformazione e di commercializzazione e le attività strumentali a livello zonale e comprensoriale con le linee di intervento sulle strutture produttive.

     Fino a quando non saranno state completamente delimitate sul territorio regionale le zone aventi vocazione viticola non comprese in aree di produzione di vini a denominazione di origine controllata (D.O.C.), ai fini della selettività dell'intervento regionale si dovrà tener conto delle suscettività della zona interessata per colture alternative in relazione alle condizioni ambientali inerenti al terreno ed al clima, all'assetto colturale prevalente, all'organizzazione delle aziende, alle disponibilità del fattore umano ed alle strutture agricolo-industriali esistenti.

 

     Art. 3. (Modalità di intervento). Nelle aree delimitate per la produzione di vini a denominazione di origine controllata (D.O.C.) e nelle aree prevalentemente vitate aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 2 la Regione concede agevolazioni finanziarie per:

     - nuovi impianti di vigneti per uve da vino con preferenza a quelli che realizzano accorpamenti produttivi in zone viticole omogenee;

     - reimpianti, secondo la definizione comunitaria, dei vigneti esistenti a fini:

     a) della specializzazione dei vigneti in coltura secondaria:

     b) del rinnovamento e della ricostituzione dei vigneti vetusti;

     c) dell'adeguamento di vigneti tecnicamente e varietalmente poco rispondenti a produzioni di qualità.

     I nuovi impianti ed i reimpianti debbono essere effettuati con le varietà previste nei disciplinari di produzione all'interno delle zone delimitate a denominazione di origine controllata (D.O.C.), con le varietà prevalentemente coltivate nella zona omogenea tra quelle classificate, per la provincia interessata, nella categoria delle varietà raccomandate negli altri casi.

     Dovranno impiegarsi solo barbatelle innestate prodotte ai sensi della vigente normativa in materia, con preferenza al materiale della categoria «certificato» derivanti da selezioni clonali operate possibilmente con riferimento a specifiche esigenze degli ambienti regionali.

     I portinnesti utilizzabili sono quelli maggiormente atti a con ferire, nei particolari ambienti pedo-climatici, elevate caratteristiche qualitative ai vini prodotti.

     Con riferimento alle caratteristiche geomorfologiche e climatiche, potranno essere impartite prescrizioni vincolanti sulle forme di allevamento e sui sesti di nuovi impianti in rapporto alle esigenze tecniche ed economiche della produzione vinicola.

 

     Art. 4. (Opere finanziabili). Per l'attuazione di piani di sviluppo che prevedono programmi di nuovi impianti o reimpianti viticoli conformi alle disposizioni di cui al precedente articolo 3 sono finanziabili:

     a) le opere di sistemazione idraulica-agraria dei terreni;

     b) la rimozione della coltura preesistente ed il risanamento biologico del terreno, nel caso di reimpianto sullo stesso appezzamento;

     c) lo scasso e la preparazione del terreno, compresa la concimazione di fondo;

     d) l'impianto di sistemi vivi o morti di protezione dal vento e da altre meteore;

     e) la realizzazione degli impianti, compreso l'acquisto del materiale vegetativo e delle strutture e materiali di sostegno;

     f) i reinnesti e la modifica dei sesti di allevamento;

     g) le opere infrastrutturali necessarie per un più agevole esercizio agricolo nonché altre opere e strutture effettivamente funzionali alla validità del piano.

     Le spese per opere infrastrutturali e per altre opere e strutture aziendali non possono complessivamente superare il trenta per cento dell'investimento previsto. Tale limite è elevato al cinquanta per cento nel caso di piani di sviluppo interaziendali che, nelle zone collinari, prevedono interventi di ricostituzione e di miglioramento delle strutture produttive connessi a piani di riordino agrario e di accorpamenti produttivi.

 

     Art. 5. (Misura degli interventi - Soggetti beneficiari - Priorità). Sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 4, previste nei piani di sviluppo, la Regione concede contributi in conto capitale nella misura del venti per cento, elevata al quaranta per cento nelle zone collinari, montane e svantaggiate, e mutuo integrativo decennale di importo pari al quaranta per cento della spesa a favore di:

     a) cooperative agricole e loro consorzi, costituite da coltivatori diretti proprietari ed affittuari, da mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti, nonché cooperative di conduzione costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e della legge regionale 54 giugno 1978, n. 23;

     b) gruppi di coltivatori diretti riuniti in forme societarie costituite, per l'esercizio dell'agricoltura, con atto pubblico registrato presso la cancelleria del tribunale competente per territorio con preferenza alle società in cui la maggioranza dei coltivatori diretti abbia i terreni contermini;

     c) coltivatori diretti singoli.

     A favore degli imprenditori non coltivatori diretti, che esercitano l'attività agricola a titolo principale ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63 vengono concessi solo i mutui agevolati decennali sull'intera spesa riconosciuta ammissibile nelle zone collinari, montane e svantaggiate, e per un importo pari all'ottanta per cento della spesa stessa nelle altre zone.

     I mutui agevolati previsti al comma precedente possono essere richiesti anche dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma in alternativa alla forma combinata di finanziamento.

     Non possono accedere ai benefici previsti i titolari di aziende ai quali sia stato concesso il premio comunitario per la riconversione dei vigneti.

     Nella concessione delle provvidenze previste, i piani di sviluppo saranno considerati secondo il seguente ordine di priorità:

     1) piani interaziendali proposti, in nome e per conto dei soci conduttori delle aziende interessate, da cooperative agricole con impianti di trasformazione già attivi o in corso di realizzazione;

     2) piani interaziendali proposti da cooperative di conduzione con particolare riguardo alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e della legge regionale 5 giugno 1978, n. 23 o interessanti imprese familiari coltivatrici associate con preferenza ai piani che realizzano anche ricomposizioni fondiarie ed accorpamenti produttivi;

     3) piani aziendali proposti da singoli imprenditori.

     Priorità assoluta sarà data ai piani di sviluppo esecutivi di progetti comprensoriali e di programmi definiti dalle associazioni dei produttori riconosciute che perseguano obiettivi globali per la migliore qualificazione del vino.

     Alla liquidazione del concorso regionale sui mutui agevolati previsti dal presente articolo si farà luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti [2].

 

     Art. 6. (Sperimentazione - Attività vivaistica). La Regione potrà stabilire con istituti di sperimentazione agraria ed altri istituti di ricerca operanti nel settore vitienologico per la realizzazione di programmi di ricerca e individuazione e selezione di varietà e cloni che producano vini di qualità più elevata rispetto agli standards zonali, di risanamento e di miglioramento, attraverso l'individuazione dei portinnesti più idonei, delle piattaforme ampelografiche regionali, nonché di miglioramento delle tecnologie di vinificazione.

     Per favorire lo sviluppo dell'attività vivaistica a supporto del miglioramento della viticoltura regionale, potranno essere finanziati, secondo quanto previsto dalla legge regionale 22 settembre 1978, n. 59:

     a) la creazione di un nucleo regionale di pre-moltiplicazione del materiale di base e l'impianto di campi di piante madri di base, sia in collegamento con l'attività vivaistica propria delle aziende interessate, sia per la fornitura ai vivaisti della Regione di materiale selezionato;

     b) la realizzazione, da parte di cooperative di vivaisti viticoli regionali che diano il necessario affidamento, di idonee strutture di produzione di barbatelle innestate certificate, promuovendo, ai fini della programmazione produttiva, gli opportuni raccolti con i viticoltori associati.

     Per l'acquisto di singole attrezzature e per la normale conduzione delle attività viene concesso il credito agrario di esercizio, ai sensi delle vigenti leggi regionali.

     La concessione delle provvidenze previste è subordinata, oltre che all'osservanza delle specifiche norme in materia di vivaismo viticolo, alla presentazione del piano di sviluppo.

 

     Art. 7. (Impianti di trasformazione). La Regione interviene per lo sviluppo ed il potenziamento degli impianti cooperativi di vinificazione coerentemente con i principi di programmazione viticola contenuti nell' articolo 2 della presente legge.

     All'interno delle zone destinate, ai sensi della presente legge, alla viticoltura per vocazione e per inesistenza di possibilità di colture alternative di rilevante interesse generale, sono concessi finanziamenti per l'adeguamento tecnologico e dimensionale degli impianti collettivi esistenti, anche mediante processi di opportune concentrazioni in zone viticole omogenee e per la realizzazione di nuovi stabilimenti di vinificazione.

     I nuovi impianti potranno essere realizzati solo in zone viticole che ne siano sprovviste o insufficientemente dotate in relazione ai programmi di intervento sulle strutture produttive, al grado di utilizzazione degli impianti esistenti e alle possibilità di acquisizione da parte delle cooperative agricole di impianti pubblici e/o privati.

     In ogni caso la priorità sarà data alle strutture di vinificazione inserite in organici piani zonali che perseguono obiettivi globali per la migliore qualificazione del vino.

     Potranno altresì essere finanziati progetti di cooperative agricole e loro consorzi che prevedano impianti per la preparazione di succo d'uva ed iniziative di studio preliminare, di promozione e diffusione del consumo di detto prodotto, nonché progetti di consorzi di cooperative riguardanti altre attività industriali strettamente connesse con l'utilizzazione dell'uva e dei suoi derivati.

     I progetti relativi ad impianti collettivi di condizionamento sono ammissibili ai benefici pubblici con priorità per i centri di stoccaggio e di imbottigliamento proposti da organismi cooperativi nell'ambito dei programmi di produzione e commercializzazione definiti da associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 764 e con particolare riferimento alle produzioni di vini a denominazione di origine controllata quando i progetti stessi riguardano l'adeguamento, il rinnovo o la installazione di linee di imbottigliamento presso stabilimenti cooperativi di vinificazione.

 

     Art. 8. (Attività di valorizzazione). Per favorire la difesa e la valorizzazione dei vini laziali, la Regione collabora con gli organi statali preposti alla più efficace prevenzione e repressione delle frodi ed attua programmi di ricerca e di individuazione di nuovi mercati e programmi di miglioramento degli attuali circuiti di commercializzazione mediante:

     - lo svolgimento diretto di campagne pubblicitarie e promozionali;

     - la concessione ai consorzi di cantine sociali ed alle associazioni dei produttori vinicoli riconosciute di finanziamenti per:

     a) la creazione di strutture permanenti di offerta;

     b) la istituzione di un servizio commerciale permanente per la rilevazione e raccolta di dati ed informazioni sui principali mercati.

     I programmi regionali di cui al comma precedente, quando riguardino attività promozionali all'estero, debbono essere preventivamente concordati con gli organi statali competenti e coordinati con i programmi assunti a livello nazionale.

     Gli interventi regionali saranno rivolti esclusivamente ai vini prodotti dalle cantine sociali, dai loro consorzi e da produttori aderenti alle associazioni regolarmente costituite, con priorità ai prodotti per i quali è garantito un adeguato standard qualitativo e quantitativo.

     I dati e le informazioni rilevati dai servizi commerciali istituiti con i benefici regionali dovranno essere posti a disposizione dell'Amministrazione regionale.

     Per le spese di direzione tecnica e commerciale, alle cooperative agricole ed ai consorzi di cantine sociali possono essere concessi contributi in misura dal cinque all'uno per cento inversamente proporzionale al fatturato lordo annuale ed in misura dall'uno al cinque per cento direttamente proporzionale al fatturato annuo per le vendite all'estero.

     La Regione assumerà a proprio totale onere la spesa per eventuali programmi promozionali per il succo d'uva prodotto da cooperative agricole del Lazio e concederà contributi fino a dieci milioni per la formazione dei quadri tecnici di conduzione degli stabilimenti di produzione previsti negli specifici programmi di investimento approvati.

 

     Art. 9. (Interventi a sostegno). Tutte le aziende interessate ai piani di sviluppo e di investimento previsti nella presente legge possono fruire del credito agrario di esercizio per un'adeguata loro dotazione di macchine ed attrezzature mobili e per le spese colturali.

     In alternativa al credito agrario per la conduzione dei vigneti, ai viticoltori soci di cantine sociali che gestiscono impianti collettivi di vinificazione possono essere concesse, durante la fase colturale, anticipazioni da parte delle cooperative di appartenenza che possono fruire del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti per lo specifico scopo, a condizione che sia opportunamente regolamentato negli statuti sociali l'obbligo del conferimento totale dell'uva prodotta.

     Alle cantine sociali ed ai loro consorzi sarà comunque concesso il credito agrario di esercizio per le spese di gestione e per la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti in conformità con le disposizioni regionali in materia di credito alla cooperazione.

     I programmi di difesa fitosanitaria del vigneti saranno finanziabili ai sensi delle norme regionali vigenti.

     In caso di annate eccezionalmente avverse per attacchi parassitari si applicheranno le norme relative alle calamità biologiche.

 

     Art. 10. (Disposizioni finanziarie). Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge relative all'anno finanziario 1980, è autorizzata la spesa di L. 1.800 milioni.

     La spesa di cui al precedente comma viene iscritta, quanto a L. 1.750 milioni, in termini di competenza, nei seguenti capitoli che si istituiscono nel bilancio di previsione regionale per l'anno 1980:

 

 

     capitolo n. 01211 (cod. 0100- tit. I -

sez. X - categ. V) «Contributi a cooperative

agricole ed a consorzi di cantine sociali per

le spese di direzione tecnica e commerciale»      L.  50.000.000

     capitolo n. 01212 (cod. 0100 - tit. I -

sez X - categ. IV) «Spese per attività di

ricerca e sperimentazione nel settore

vitinicolo»                                       L. 150.000.000

     capitolo n. 01213 (cod. 0100- tit. I -

sez. X - categ. IV) «Spese per ricerca ed

individuazione di nuovi mercati per lo

svolgimento di campagne pubblicitarie e

promozionali»                                     L. 100.000.000

     capitolo n. 01214 (cod. 0100- tit. II -

sez. x - categ. III) «Contributi in conto

capitale nella misura del venti per cento,

elevata al quaranta per cento nelle zone

collinari, montane e svantaggiate,

sulla spesa ammessa per interventi agronomici e

gli altri interventi riguardanti gli impianti

ed i reimpianti viticoli»                         L. 700.000.000

     capitolo n. 01215 (cod. 0100 - tit. II -

sez. X - categ. III) «Concorso negli

interventi agronomici decennali per gli

interventi agronomici e gli altri interventi

riguardanti gli impianti ed i reimpianti

viticoli»                                         L. 200.000.000

     capitolo n. 01216 (cod. 0100- tit. II -

sez. X - categ. III) «Contributi in conto

capitale a favore di cooperative e di

consorzi di cooperative nella misura del

venticinque per cento della spesa approvata

per la realizzazione, l'acquisizione,

l'adeguamento tecnologico e dimensionale,

l'ampliamento di impianti di vinificazione,

di imbottigliamento e stoccaggio nonché per

la realizzazione di progetti riguardanti la

preparazione di succo d'uva ed altre attività

industriali strettamente connesse con

l'utilizzazione dell'uva e dei suoi derivati»     L. 500.000.000

     capitolo n. 01217 (cod. 0100 - tit. II -

sez. X - categ. III) «Contributi a consorzi

di cantine sociali e ad associazioni di

produttori per la realizzazione di strutture

permanenti di offerta e di servizi

commerciali permanenti»                           L.  50.000.000

     Ai fini della gestione di cassa sono attribuite le seguenti dotazioni:

     capitolo n. 01211 L.  25.000.000

     capitolo n. 01212 L.  75.000.000

     capitolo n. 01213 L.  50.000.000

     capitolo n. 01214 L. 200.000.000

     capitolo n. 01215 L.  30.000.000

     capitolo n. 01215 L. 100.000.000

     capitolo n. 01217 L.  20.000.000

 

 

     Inoltre per le iniziative interessanti il vivaismo viticolo, previste dall'articolo 6, comma secondo, lettera a) e b) della presente legge, viene aumentata la dotazione finanziaria, in termini di competenza, dei capitoli n. 01126 e n. 01127 del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1980 rispettivamente di L. 20.000.000 e di L. 30.000.000.

     Alla copertura finanziaria della complessiva spesa di L. 1.800 milioni in termini di competenza e di L. 500 milioni in termini di cassa si provvede, nell'ambito dello stesso bilancio regionale per l'anno 1980:

     - per L. 500 milioni, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. 01202 (contributi per il miglioramento della viticoltura);

     - per L. 1.300 milioni, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza del capitolo n. 01999 (fondo globale).

     La spesa necessaria per l'attuazione della presente legge negli anni finanziari successivi sarà determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale.

 

     Art. 11. (Disposizioni finali). Le direttive contenute nella presente legge sostituiscono ogni precedente disposizione regionale in materia.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[2] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. n. 46/83.