§ 4.8.8 – D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930.
Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.8 denominazioni di origine protetta e controllata
Data:12/07/1963
Numero:930


Sommario
Art. 1.      Per denominazioni di origine dei vini s'intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione - accompagnati o non con nomi [...]
Art. 2.      Le denominazioni di origine dei vini sono distinte in
Art. 3.      La denominazione di origine semplice designa i vini ottenuti da uve provenienti dai vitigni tradizionali delle corrispondenti zone di produzione, vinificate secondo gli [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Nei disciplinari di produzione di cui al precedente art. 4 saranno stabilite
Art. 6. 
Art. 7.      I vini con denominazione di origine "controllata e garantita" devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque [...]
Art. 8.      Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento di cui al precedente art. 4, le denominazioni di origine "controllate" o "controllate e garantite", non [...]
Art. 9.      L'uso comunque fatto su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una denominazione di origine "semplice", "controllata" o "controllata e [...]
Art. 10.      Nelle zone di produzione di vini a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" i terreni vitati destinati alla produzione dei vini suddetti, [...]
Art. 11.      Il conduttore di un terreno vitato a coltura specializzata o promiscua, iscritto nell'albo, che intenda vendere il proprio prodotto con la rispettiva denominazione di [...]
Art. 12.      Il conduttore che abbia ceduto o ceda a terzi l'uva denunciata o il mosto e il vino ottenutone, deve trasferire all'acquirente, previa annotazione apposta nello spazio [...]
Art. 13.      Gli industriali o i commercianti di vini con denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" sono tenuti ad impiantare un registro di magazzino di [...]
Art. 14.      Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per le [...]
Art. 15.      Per il prodotto confezionato in recipienti diversi da quelli previsti nel successivo art. 16 i viticoltori, singoli o associati, gli industriali ed i commercianti [...]
Art. 16.      Sulle bottiglie o sugli altri recipienti, di capacità non superiore a cinque litri, contenenti vini posti in commercio con denominazione di origine "controllata" o [...]
Art. 17.      E' istituito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini
Art. 18.      Il Comitato nazionale
Art. 19.      Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il Comitato nazionale può esperire tutte le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessati, anche [...]
Art. 20.      Le deliberazioni del Comitato debbono essere trasmesse entro quindici giorni dalla loro adozione ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e [...]
Art. 21.      Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio e previo parere del Comitato previsto dall'art. 17, con proprio [...]
Art. 22.      L'incarico di vigilanza, di cui al precedente articolo, può essere affidato ad un Consorzio anche per più vini, se questi siano compresi in una medesima denominazione di [...]
Art. 23.      La richiesta per ottenere l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio di un vino a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita", [...]
Art. 24.      I Consigli di amministrazione dei Consorzi, ai quali sia stato affidato l'incarico previsto dall'art. 21, possono essere sciolti, con decreto del Ministro per [...]
Art. 25.      Gli agenti, ivi compresi quelli dei Consorzi di cui all'art. 21 del presente decreto, incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e [...]
Art. 26.      Chiunque produce, vende o comunque fa commercio dei prodotti di cui al presente decreto, è tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli [...]
Art. 27.      Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine semplice, vini che non hanno i requisiti richiesti dall'art. [...]
Art. 28.      Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" vini che non hanno [...]
Art. 29.      Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui al precedente art. 7, o introduce nel territorio dello Stato, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa [...]
Art. 30.      Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con denominazione di [...]
Art. 31.      Chiunque usa le denominazioni di origine "controllata" o "controllata e garantita" per vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, [...]
Art. 32.      Chiunque adotta le denominazioni di origine "controllate" o "controllate e garantite" come "ragione sociale" o come "ditta" e ne fa uso, è punito con l'ammenda da L. [...]
Art. 33.      Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al secondo o al quarto comma dell'art. 10, è punito con l'ammenda da L. 15.000 a L. 90.000 per ogni ettaro o frazione di [...]
Art. 34.      Chiunque, essendo tenuto alla denuncia prevista dal primo o dal quarto comma dell'art. 11, denunci un quantitativo di uva o di vino maggiore di quello effettivamente [...]
Art. 35.      Chiunque scrive o fa scrivere falsa indicazione nei registri prescritti dall'art. 13 è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 600.000 lire
Art. 36.      Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto è punito con l'ammenda da L. 30.000 a L. 600.000, salvo che il fatto costituisca più [...]
Art. 37.      Chiunque impedisce l'espletamento delle verifiche di cui all'art. 25 del presente decreto o, essendovi tenuto, si rifiuta di rilasciare la dichiarazione di cui al [...]
Art. 38.      La condanna per alcuno dei delitti previsti dal presente decreto importa la pubblicazione della sentenza su due giornali tra i più diffusi della regione, dei quali uno [...]
Art. 39.      Trascorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del disciplinare di produzione di ciascun vino, è vietato nel commercio, nella propaganda e nella pubblicità del vino [...]
Art. 40.      Le norme del presente decreto si applicano anche ai mosti
Art. 41.      Le norme del presente decreto si applicano ai vini "Moscato Passito di Pantelleria" e "Marsala" ove non contrastino con quelle contenute nella legge 4 novembre 1950, n. [...]
Art. 42.      Sono abrogate le disposizioni in contrasto con il presente decreto


§ 4.8.8 – D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930. [1]

Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini

(G.U. 15 luglio 1963, n. 188, S.O.)

 

Capo I

DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE

 

     Art. 1.

     Per denominazioni di origine dei vini s'intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione - accompagnati o non con nomi di vitigni o altre indicazioni - usati per designare i vini che ne sono originari e le cui caratteristiche dipendono essenzialmente dai vitigni e dalle condizioni naturali di ambiente.

     La zona di produzione di cui al precedente comma può comprendere, oltre il territorio indicato nella rispettiva denominazione di origine, anche i territori vicini, quando in essi esistono analoghe condizioni naturali e, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si producono, da almeno dieci anni, vini immessi sul mercato con la medesima denominazione, purché abbiano analoghe caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche e siano prodotti con uve provenienti dai vitigni tradizionali della zona, vinificate con i metodi di uso generalizzato della zona stessa.

 

          Art. 2.

     Le denominazioni di origine dei vini sono distinte in:

     a) denominazioni di origine "semplice";

     b) denominazioni di origine "controllata";

     c) denominazioni di origine "controllata e garantita".

 

          Art. 3.

     La denominazione di origine semplice designa i vini ottenuti da uve provenienti dai vitigni tradizionali delle corrispondenti zone di produzione, vinificate secondo gli usi locali, leali e costanti delle zone stesse.

     Alla delimitazione di tali zone si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e commercio. In mancanza del provvedimento ministeriale di delimitazione la zona di produzione si intenderà costituita dall'intera circoscrizione dei Comuni ricadenti nel territorio cui si riferisce il nome o qualificazione geografica assunto come denominazione di origine del vino.

 

          Art. 4. [2]

 

          Art. 5.

     Nei disciplinari di produzione di cui al precedente art. 4 saranno stabilite:

     a) la denominazione di origine del vino;

     b) la delimitazione della zona di produzione delle uve. Nella zona di produzione saranno compresi i territori che già in essa furono ammessi con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in esecuzione della legge 10 luglio 1930, n. 1164;

     c) le condizioni di produzione (caratteristiche naturali dell'ambiente, vitigni, pratiche di impianto e di coltivazione dei vigneti, produzione massima di uva per ettaro consentita, modalità di preparazione anche per i vini speciali, pratiche correttive anche con uve, mosti o vini di altre zone di produzione eventualmente necessarie e limiti di dette correzioni);

     d) la resa massima dell'uva in mosto o in vino;

     e) le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche che deve presentare il vino, nonché la gradazione alcoolica minima naturale;

     f) modalità, condizioni ed eventuali limiti territoriali, sia per quanto riguarda la vinificazione di uve fuori della zona di produzione - con l'osservanza degli usi tradizionali della zona stessa - sia per quanto attiene alla preparazione di vini liquorosi e spumanti, anche al di fuori della zona di produzione da cui proviene il prodotto.

     Il disciplinare di produzione potrà prescrivere:

     1) un graduale aumento del rapporto uva-mosto-vino di cui alla lettera d) al fine di raggiungere migliori livelli quantitativi;

     2) disposizioni circa la capacità, i tipi di recipienti e le relative caratteristiche di confezione per la vendita del vino al dettaglio, nonché norme atte a garantire le indicazioni relative all'annata di produzione;

     3) disposizioni circa le modalità di uso di indicazioni aggiuntive alla denominazione di origine oltre quelle stabilite dall'art. 16, lettera a) del presente decreto;

     4) la prova di degustazione, nella fase di imbottigliamento, limitatamente ai vini a denominazione di origine "controllata" e "garantita", stabilendone le modalità;

     5) l'uso della specificazione aggiuntiva "classico" alla denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" del prodotto della zona di origine più antica, quando nella zona di produzione sono compresi anche altri territori. Tale specificazione, per quanto riguarda la denominazione di origine "Chianti", sarà concessa, in via esclusiva, al prodotto della zona del "Chianti classico" delimitata con il decreto interministeriale 31 luglio 1932.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quella dell'industria e commercio, per le finanze e per il commercio con l'estero può essere consentito, in relazione a particolari esigenze dei mercati esteri, che i vini, compresi quelli speciali, siano confezionati in modo diverso da quello previsto dai relativi disciplinari di produzione ed altresì che le gradazioni minime di detti vini speciali siano differenti da quelle previste nei disciplinari medesimi.

     Nei disciplinari di produzione saranno recepiti gli usi locali, leali, costanti ed utili a conferire, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative che hanno accreditato le denominazioni sul mercato.

 

          Art. 6. [3]

 

          Art. 7.

     I vini con denominazione di origine "controllata e garantita" devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, recanti le indicazioni di cui all'art. 16 del presente decreto e muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.

     Il contrassegno, oltre all'emblema dello Stato, porterà la dicitura "Ministero dell'agricoltura e delle foreste" denominazione di origine controllata e garantita, completata con la denominazione. Esso sarà fornito di una serie e di un numero di identificazione.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, saranno stabilite le altre caratteristiche nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni, il cui prezzo sarà stabilito, sulla base dei costi, ogni due anni, nel suo limite massimo, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti i predetti Ministri e il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto saranno indicati gli enti cui potrà essere dato l'incarico della distribuzione dei contrassegni medesimi compresi quelli da apporre ai contenitori dei vini spumanti [4].

     Il provento della vendita dei contrassegni affluirà al bilancio dello Stato.

 

          Art. 8.

     Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento di cui al precedente art. 4, le denominazioni di origine "controllate" o "controllate e garantite", non potranno essere usate se non in conformità di quanto stabilito nei decreti medesimi.

     A partire dalla stessa data è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita", in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.

     Nel silenzio di essi, il divieto di cui al precedente comma non si estende all'impiego di sottospecificazioni geografiche veritiere (come nomi di fattorie, di tenute, di Comuni, di frazioni).

     Non si considera impiego di denominazione di origine, ai fini del presente decreto, l'uso di denominazioni geografiche incluse in veritieri indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili, a condizione che i caratteri usati per indicarle non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore.

     Il riconoscimento di una denominazione di origine "controllata" esclude la possibilità di impiegare la denominazione stessa con denominazione di origine semplice. Il riconoscimento di una denominazione di origine "controllata e garantita" esclude la possibilità di impiegare la denominazione stessa sia come denominazione di origine "controllata" che come denominazione di origine semplice.

 

          Art. 9.

     L'uso comunque fatto su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una denominazione di origine "semplice", "controllata" o "controllata e garantita" costituisce dichiarazione di conformità del vino alla denominazione usata.

 

Capo II

ALBO DEI VIGNETI DENUNCIA E CONTROLLO DELLA PRODUZIONE

 

          Art. 10.

     Nelle zone di produzione di vini a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" i terreni vitati destinati alla produzione dei vini suddetti, debbono essere iscritti in apposito albo pubblico, istituito presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura.

     L'iscrizione nell'albo avviene, per il tramite del Comune, su denunzia dei conduttori interessati, corredata da una dichiarazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, attestante che il terreno vitato da iscrivere risponde ai requisiti prescritti. Qualora esista il Consorzio di cui all'art. 21 l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura potrà avvalersi della sua collaborazione per gli opportuni accertamenti.

     La denuncia di cui al precedente comma deve essere presentata entro sei mesi dall'impianto delle viti. Le denuncia degli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere presentata per ogni vino la cui denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" sia stata approvata, entro sei mesi dalla pubblicazione dei relativi decreti comprendenti i disciplinari di produzione [5].

     Il conduttore è tenuto a denunciare, per il tramite del Comune, nel termine di sessanta giorni, le variazioni di consistenza del terreno vitato iscritto, nonché tutte le modificazioni dei sistemi di coltivazione.

     Gli incaricati della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, nonché i Consorzi di cui all'art. 21, che abbiano notizia della esistenza di variazioni o modificazioni non denunciate, ne informano l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura che, compiuti i necessari accertamenti, dispone, d'ufficio, le variazioni da apportare nell'albo dei vigneti.

 

          Art. 11.

     Il conduttore di un terreno vitato a coltura specializzata o promiscua, iscritto nell'albo, che intenda vendere il proprio prodotto con la rispettiva denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" è tenuto a denunciare alla competente Camera di commercio, per il tramite del Comune, entro dieci giorni dalla fine della vendemmia, la quantità di uva prodotta e, nel caso che l'abbia venduta, il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente, nonché il vigneto da cui proviene il prodotto.

     La Camera di commercio, per il tramite del Comune, rilascia al conduttore ricevuta frazionabile per il quantitativo denunciato.

     Nella ricevuta devono essere riportate le seguenti indicazioni:

     a) quantità di uva e corrispondente denominazione di origine;

     b) ubicazione dei terreni vitati da cui l'uva proviene e luogo di destinazione;

     c) nominativo ed indirizzo del conduttore e, nel caso che il prodotto sia stato ceduto, dell'acquirente e del destinatario;

     d) data di presentazione della denuncia.

     Coloro i quali sono soggetti all'obbligo della denuncia di produzione e delle giacenze di vino ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, devono indicare, nella denuncia medesima e distintamente dagli altri prodotti, i quantitativi di vino a denominazione di origine "controllata" e "controllata e garantita", specificando, per ciascuno di detti vini, la corrispondente denominazione, il quantitativo di uva impiegato, nonché gli estremi della denuncia di produzione delle uve e della relativa ricevuta cui detto quantitativo si riferisce.

 

          Art. 12.

     Il conduttore che abbia ceduto o ceda a terzi l'uva denunciata o il mosto e il vino ottenutone, deve trasferire all'acquirente, previa annotazione apposta nello spazio all'uopo riservato, la ricevuta della denuncia di produzione o sue frazioni, da allegare a cura dell'acquirente nell'apposito registro di magazzino di carico e scarico prescritto dal successivo articolo.

 

          Art. 13.

     Gli industriali o i commercianti di vini con denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" sono tenuti ad impiantare un registro di magazzino di carico e scarico, in cui, nella parte del carico, devono essere registrate le partite da essi prodotte od acquistate da terzi, allegando le ricevute delle denuncie della produzione, delle relative fatture e, nella parte dello scarico, le partite vendute con gli estremi delle fatture emesse.

     I rivenditori al minuto non sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico, purché non confezionino i vini di cui al precedente comma in bottiglie o in altri recipienti; essi però devono conservare per tre anni le fatture di acquisto del vino.

     Coloro che producono vini spumanti e liquorosi a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" devono altresì tenere:

     a) un registro di produzione per i prodotti da essi preparati;

     b) un registro delle materie prime da essi introdotte nei propri stabilimenti in vista della lavorazione, e scaricate man mano ed in misura del loro impiego e della presa in carico nel registro dei prodotti ottenuti.

 

          Art. 14.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per le finanze, saranno emanate le norme da osservarsi:

     a) per la tenuta dell'albo dei terreni vitati di cui all'art. 10 con le relative formalità per le denunce di iscrizione e di variazione;

     b) per la denuncia di produzione ed il rilascio della ricevuta prevista dall'art. 11;

     c) per la tenuta dei registri di cui all'articolo precedente.

 

          Art. 15.

     Per il prodotto confezionato in recipienti diversi da quelli previsti nel successivo art. 16 i viticoltori, singoli o associati, gli industriali ed i commercianti all'ingrosso di vini, debbono indicare, a caratteri chiari ed indelebili, sui recipienti dei vini posti in commercio con denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita", o sulle etichette applicate sui recipienti medesimi, nonché sulle fatture e sui documenti di trasporto, il proprio nominativo, o ragione sociale e la sede, nonché l'indirizzo dello stabilimento di confezionamento, qualora esso non coincida con quello della sede.

     Da tali obblighi è esentato chi pone in commercio prodotto confezionato da altri in recipienti sigillati.

 

          Art. 16.

     Sulle bottiglie o sugli altri recipienti, di capacità non superiore a cinque litri, contenenti vini posti in commercio con denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita", o sulle etichette apposte sui medesimi, debbono risultare a caratteri chiari ed indelebili, le seguenti indicazioni:

     a) la denominazione d'origine sotto la quale il vino è posto in vendita, seguita, immediatamente, al di sotto, dalla dicitura "denominazione di origine controllata" o "denominazione di origine controllata e garantita";

     b) la quantità del prodotto effettivamente contenuta nel recipiente così espressa: "contenuto netto litri ...";

     c) nome e cognome o ragione sociale e sede dello stabilimento del produttore o, nel caso che l'imbottigliamento non sia effettuato da questi, dell'imbottigliatore;

     d) "vino imbottigliato dal produttore all'origine", o "vino imbottigliato nella zona di produzione", ovvero altre indicazioni equipollenti, a seconda che l'imbottigliamento del prodotto sia effettuato dal produttore o da terzi, entro o fuori della zona di produzione.

     L'imbottigliatore è responsabile della regolarità del prodotto imbottigliato e della veridicità delle indicazioni contenute nell'etichetta o apposte sui recipienti.

 

Capo III

ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA

DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE

 

          Art. 17.

     E' istituito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, saranno stabilite le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato.

     Il Comitato, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, è composto:

     da due funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     da un funzionario del Ministero dell'industria e commercio;

     da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;

     da un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

     da due membri scelti fra sei designati dall'Accademia della vite e del vino;

     da due esperti particolarmente competenti in materia di viticoltura e di enologia;

     da due membri scelti fra quattro designati dall'Associazione enotecnici italiani e dall'Ordine nazionale assaggiatori vino;

     da tre membri, di cui uno dell'Italia settentrionale, uno dell'Italia centrale e uno dell'Italia meridionale, scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori;

     da tre membri, di cui uno dell'Italia settentrionale uno dell'Italia centrale e uno dell'Italia meridionale, scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali dei coltivatori diretti;

     da tre membri, di cui uno dell'Italia settentrionale, uno dell'Italia centrale e uno dell'Italia meridionale, scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali dei coloni e mezzadri;

     da due membri delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici;

     da un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;

     da un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli;

     da un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali degli esportatori vinicoli;

     da un membro particolarmente competente in materia di produzione di vini speciali, scelto fra quattro designati dalle competenti organizzazioni sindacali;

     da un membro scelto fra due designati dalle organizzazioni dei mediatori e rappresentanti di vini;

     da un membro scelto fra una terna designata dall'Unione nazionale consumatori.

     Il presidente del Comitato è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio.

 

          Art. 18.

     Il Comitato nazionale:

     a) esprime il proprio parere ai sensi dei precedenti articoli 4 e 6, formulando e proponendo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita";

     b) promuove di propria iniziativa - qualora non ne sia stata fatta richiesta da parte degli interessati o dalle competenti Camere di commercio, industria e agricoltura - i decreti di riconoscimento delle denominazioni di origine "controllata" e "controllata e garantita", sentito il parere del Comitato regionale dell'agricoltura;

     c) collabora con i competenti organi statali e regionali e altri enti ed organismi pubblici in ogni materia inerente alla disciplina delle denominazioni di origine dei vini [6];

     d) promuove o assume iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui al presente decreto e contribuisce ad un opportuno coordinamento, secondo indirizzi informati all'interesse generale, di iniziative dello stesso genere e nella stessa materia assunte dalle regioni, da altri enti, organismi ed istituzioni [7];

     e) interviene in Italia e all'estero - e particolarmente nell'ambito della CEE - a tutela delle denominazioni di origine dei vini italiani nei modi consentiti dalle leggi e dai trattati internazionali anche in collaborazione con altri enti ed organismi pubblici. A tal fine può avvalersi sia della collaborazione dei consorzi volontari di cui all'art. 21 del presente decreto sia degli organi incaricati della vigilanza e della repressione delle frodi [8];

     f) svolge tutti gli incarichi che dalle competenti autorità vengano ad esso affidati nel campo delle sue attività istituzionali, per l'attuazione del presente decreto;

     g) cura il riepilogo di dati statistici riportati negli albi dei vigneti istituiti, ai sensi del precedente art. 10, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riepilogo annuale delle denunce delle uve effettuate, ai sensi del precedente art. 11, presso le stesse camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per poter aggiornare continuamente la situazione relativa a tutti i vini italiani a denominazione di origine [9];

     h) promuove e coordina in collaborazione con le regioni le indagini relative alla natura, composizione e rese dei vigneti nonché alla composizione analitica dei vini a denominazione di origine [10];

     i) avanza proposte sull'applicazione delle norme in materia di esame chimico ed organolettico dei vini italiani a denominazione di origine [11].

     Le deliberazioni del Comitato di cui alle lettere a) e b) del presente articolo devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per le eventuali istanze e controdeduzioni degli interessati, che devono essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

 

          Art. 19.

     Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il Comitato nazionale può esperire tutte le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessati, anche assistiti dai rispettivi consulenti tecnici.

     Il Comitato nazionale può chiedere il parere delle Camere di commercio, territorialmente competenti, in merito alle proposte dei disciplinari di produzione dei vini a denominazione "controllata" o "controllata e garantita".

 

          Art. 20.

     Le deliberazioni del Comitato debbono essere trasmesse entro quindici giorni dalla loro adozione ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio e del commercio con l'estero.

 

Capo IV

DEI CONSORZI VOLONTARI

 

          Art. 21.

     Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio e previo parere del Comitato previsto dall'art. 17, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, può affidare ai Consorzi volontari per la tutela del vino con denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita", l'incarico di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto, nonché dei disciplinari di produzione, con facoltà di costituirsi parte civile nei relativi procedimenti penali e l'incarico di distribuire ai consorziati i contrassegni di Stato previsti dal precedente art. 7. La vigilanza può essere esercitata da parte di ciascun Consorzio solo nei confronti degli appartenenti al Consorzio stesso.

     L'incarico della vigilanza può essere conferito soltanto a Consorzi i quali:

     a) comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 30 per cento dei produttori della zona e non meno del 30 per cento della produzione quando si tratti di denominazioni di origine riguardanti vini spumanti o liquorosi;

     b) comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 20 per cento dei produttori della zona e non meno del 20 per cento della produzione e della superficie complessiva dei vigneti - iscritti nell'albo di cui all'art. 10 - riguardante la corrispondente denominazione di origine, quando si tratti di vini diversi da quelli di cui alla lettera a);

     c) siano retti da statuti che consentano senza discriminazioni l'ammissione nel Consorzio di viticoltori, singoli o associati, industriali o commercianti interessati;

     d) garantiscano un efficace ed imparziale svolgimento delle funzioni di vigilanza.

     Ai funzionari dei Consorzi volontari, incaricati della vigilanza, è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, agli effetti del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alla parte che riguarda la vigilanza sul regolare uso della denominazione per la cui tutela i Consorzi medesimi sono costituiti.

     Restano in ogni caso salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alle altre pubbliche Amministrazioni, in base all'ordinamento vigente.

 

          Art. 22.

     L'incarico di vigilanza, di cui al precedente articolo, può essere affidato ad un Consorzio anche per più vini, se questi siano compresi in una medesima denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita".

     I Consorzi cui è affidato l'incarico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Qualsiasi modificazione dello statuto dei Consorzi incaricati deve essere approvata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio.

 

          Art. 23.

     La richiesta per ottenere l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio di un vino a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita", preventivamente pubblicata sul Foglio annunzi legali della Provincia a cura e spese del Consorzio interessato, deve essere avanzata dal legale rappresentante del Consorzio stesso, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredata dai seguenti documenti:

     1) elenco dei soci, corredato dai certificati delle competenti Camere di Commercio, industria e agricoltura comprovanti l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 21;

     2) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio;

     3) relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del Consorzio e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.

     Tre copie della domanda e dei documenti sopra indicati devono essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed una copia deve essere inviata al Ministero dell'industria e del commercio.

 

          Art. 24.

     I Consigli di amministrazione dei Consorzi, ai quali sia stato affidato l'incarico previsto dall'art. 21, possono essere sciolti, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, quando, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarli, o quando l'insufficienza dell'azione dei Consorzi stessi od altre circostanze determinino il loro irregolare funzionamento, con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico.

     Con lo stesso decreto, la gestione straordinaria del Consorzio è affidata ad un commissario governativo, il quale provvede, entro tre mesi, a convocare l'assemblea dei consorziati per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

     Nei casi di maggiore gravità, e segnatamente quando risulti che le funzioni di vigilanza non siano svolte imparzialmente, può essere disposta, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per l'industria e commercio, la revoca dell'incarico. La revoca può essere altresì disposta quando il numero degli aderenti al Consorzio si riduca al disotto dei limiti stabiliti dal terzo comma dell'art. 21.

 

Capo V

DISPOSIZIONI CONTRO LE FRODI E LA SLEALE CONCORRENZA

 

          Art. 25.

     Gli agenti, ivi compresi quelli dei Consorzi di cui all'art. 21 del presente decreto, incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari, possono entrare liberamente nei locali in cui si producono o si conservano mosti o vini di cui al presente decreto anche per verificare le denunce della produzione di cui all'art. 11 e la regolarità dei registri prescritti dall'art. 13 e per prelevare campioni di mosti o di vini.

     Le verifiche non possono essere impedite da parte dei detentori, i quali sono tenuti inoltre a dichiarare ai suddetti agenti le quantità di mosto o vino esistenti nei fusti, nelle botti e nei vasi vinari.

     Agli effetti del controllo e delle rilevazioni, sui predetti recipienti deve essere segnata - in caratteri indelebili che abbiano almeno 10 centimetri di altezza - la rispettiva capacità, con una tolleranza massima del 4 per cento sulla quantità di prodotto che può essere contenuto in ciascun recipiente.

 

          Art. 26.

     Chiunque produce, vende o comunque fa commercio dei prodotti di cui al presente decreto, è tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli ufficiali e agenti incaricati.

     Detti campioni saranno prelevati dagli ufficiali e agenti sopra indicati in numero di almeno cinque per ogni controllo, di cui due saranno consegnati al produttore o commerciante.

     Per quanto concerne il prelevamento dei campioni, la esecuzione delle analisi ed ogni altra attività necessaria per l'esercizio della vigilanza per la esecuzione del presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 27.

     Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine semplice, vini che non hanno i requisiti richiesti dall'art. 3 del presente decreto per l'uso di tale denominazione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da L. 30.000 a L. 150.000 per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto [12].

 

          Art. 28.

     Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da L. 60.000 a L. 300.000 per ogni ettolitro o frazione di ettolitro prodotto [13].

     Qualora si tratti di infrazioni relative a lievi differenze nelle gradazioni o alle disposizioni sulla etichettatura, non si applica la reclusione e la multa è ridotta ad un quarto.

 

          Art. 29.

     Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui al precedente art. 7, o introduce nel territorio dello Stato, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 30.000 a L. 600.000 [14].

 

          Art. 30.

     Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con denominazione di origine semplice oppure "controllata" o "controllata e garantita" in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.

 

          Art. 31.

     Chiunque usa le denominazioni di origine "controllata" o "controllata e garantita" per vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, premettendo le parole "tipo", "gusto", "uso", "sistema" e simili o impiega maggiorativi, diminutivi od altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è punito con la reclusione sino a due mesi e con la multa sino a lire 600.000 [15].

     Le stesse pene si applicano anche quando le parole o le denominazioni alterate di cui al comma precedente sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed in genere sui mezzi pubblicitari.

 

          Art. 32.

     Chiunque adotta le denominazioni di origine "controllate" o "controllate e garantite" come "ragione sociale" o come "ditta" e ne fa uso, è punito con l'ammenda da L. 60.000 a L. 600.000 [16].

     La disposizione di cui al comma precedente si applicherà dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della denominazione di origine.

     Per le ditte già esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto è data facoltà al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato nazionale, di consentire il proseguimento dell'utilizzazione della vecchia denominazione o ragione sociale in etichette preventivamente approvate.

 

          Art. 33.

     Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al secondo o al quarto comma dell'art. 10, è punito con l'ammenda da L. 15.000 a L. 90.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro cui l'omessa denuncia si riferisce, fino ad un massimo di L. 300.000 [17].

 

          Art. 34.

     Chiunque, essendo tenuto alla denuncia prevista dal primo o dal quarto comma dell'art. 11, denunci un quantitativo di uva o di vino maggiore di quello effettivamente prodotto è punito con l'ammenda da L. 6.000 a L. 30.000 per ogni quintale o frazione di quintale denunciato in eccedenza [18].

 

          Art. 35.

     Chiunque scrive o fa scrivere falsa indicazione nei registri prescritti dall'art. 13 è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 600.000 lire [19].

 

          Art. 36.

     Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto è punito con l'ammenda da L. 30.000 a L. 600.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato [20].

 

          Art. 37.

     Chiunque impedisce l'espletamento delle verifiche di cui all'art. 25 del presente decreto o, essendovi tenuto, si rifiuta di rilasciare la dichiarazione di cui al secondo comma dello stesso articolo o rilascia dichiarazioni inesatte è punito con la multa da L. 60.000 a L. 900.000 [21].

 

          Art. 38.

     La condanna per alcuno dei delitti previsti dal presente decreto importa la pubblicazione della sentenza su due giornali tra i più diffusi della regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico.

     Nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica, possono essere disposte la confisca del prodotto e la chiusura fino a 12 mesi dello stabilimento, cantina o magazzino di deposito.

 

          Art. 39.

     Trascorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del disciplinare di produzione di ciascun vino, è vietato nel commercio, nella propaganda e nella pubblicità del vino stesso:

     a) qualificare "classico" il vino a cui tale qualifica non sia stata riconosciuta dai decreti ministeriali di attuazione della legge 10 luglio 1930, n. 1164, o dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 4 del presente decreto;

     b) impiegare nella denominazione di un vino e del rispettivo territorio qualifiche o termini come "disciplinato", o "regolamentato", o "controllato", o "garantito", o "delimitato" e simili, se non per il prodotto cui dette qualifiche spettino in forza del presente decreto o dei relativi disciplinari di produzione di cui al precedente art. 4.

     La violazione delle disposizioni di cui alla lettera a) del presente articolo è punita con la multa da L. 30.000 a L. 150.000 per ogni quintale o frazione di quintale del prodotto detenuto o venduto [22].

 

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 40.

     Le norme del presente decreto si applicano anche ai mosti.

 

          Art. 41.

     Le norme del presente decreto si applicano ai vini "Moscato Passito di Pantelleria" e "Marsala" ove non contrastino con quelle contenute nella legge 4 novembre 1950, n. 1068, nella legge 4 novembre 1950, n. 1069, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1961, n. 1644.

 

          Art. 42.

     Sono abrogate le disposizioni in contrasto con il presente decreto.


[1] Abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, fatto salvo quanto ivi previsto. Per la depenalizzazione delle violazioni previste come reato dal presente decreto, vedi gli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[2] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348.

[3] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348.

[4] Comma così sostituito dall'art. unico della L. 6 marzo 1980, n. 62.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 11 maggio 1966, n. 302.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L. 6 giugno 1975, n. 207.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L. 6 giugno 1975, n. 207.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L. 6 giugno 1975, n. 207.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L. 6 giugno 1975, n. 207.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L. 6 giugno 1975, n. 207.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L. 6 giugno 1975, n. 207.

[12] L’importo della sanzione di cui al presente comma è stato così modificato per effetto dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[13] L’importo della sanzione di cui al presente comma è stato così modificato per effetto dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[14] L’importo della sanzione di cui al presente comma è stato così modificato per effetto dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[15] L’importo della sanzione di cui al presente comma è stato così modificato per effetto dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[16] L’importo della sanzione di cui al presente comma è stato così modificato per effetto dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[17] L’importo della sanzione di cui al presente comma è stato così modificato per effetto dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[18] L’importo della sanzione di cui al presente comma è stato così modificato per effetto dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[19] L’importo della sanzione di cui al presente comma è stato così modificato per effetto dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[20] L’importo della sanzione di cui al presente comma è stato così modificato per effetto dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[21] L’importo della sanzione di cui al presente comma è stato così modificato per effetto dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[22] L’importo della sanzione di cui al presente comma è stato così modificato per effetto dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.