§ 4.8.1B - Legge 6 marzo 1980, n. 62.
Modifica dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.8 denominazioni di origine protetta e controllata
Data:06/03/1980
Numero:62


Sommario
Art. unico.      Il terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituito dal seguente:


§ 4.8.1B - Legge 6 marzo 1980, n. 62.

Modifica dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini.

(G.U. 17 marzo 1980, n. 75)

 

     Art. unico.

     Il terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituito dal seguente:

     "Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, saranno stabilite le altre caratteristiche nonchè le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni, il cui prezzo sarà stabilito, sulla base dei costi, ogni due anni, nel suo limite massimo, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti i predetti Ministri e il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto saranno indicati gli enti cui potrà essere dato l'incarico della distribuzione dei contrassegni medesimi compresi quelli da apporre ai contenitori dei vini spumanti".