§ 4.8.2 – L. 4 novembre 1950, n. 1068.
Norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato "Moscato di Pantelleria".


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.8 denominazioni di origine protetta e controllata
Data:04/11/1950
Numero:1068


Sommario
Art. 1.      La denominazione di "Moscato passito di Pantelleria" è riservata esclusivamente al vino ottenuto dall'uva zibibbo (moscatellone) convenientemente appassita e prodotta [...]
Art. 2.      Il moscato di cui all'articolo precedente può essere di tipo normale e di tipo extra o superiore
Art. 3.      Chiunque pone in vendita o mette, comunque, in commercio vino moscato passito, di provenienza diversa da quella reale, con la denominazione di "Moscato passito di [...]


§ 4.8.2 – L. 4 novembre 1950, n. 1068. [1]

Norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato "Moscato di Pantelleria".

(G.U. 11 gennaio 1951, n. 8).

 

     Art. 1.

     La denominazione di "Moscato passito di Pantelleria" è riservata esclusivamente al vino ottenuto dall'uva zibibbo (moscatellone) convenientemente appassita e prodotta nel territorio dell'Isola di Pantelleria e preparato nello stesso territorio con la sola aggiunta di alcool etilico.

     Il vino suddetto deve avere una gradazione alcoolica non inferiore al 14 per cento in volume, un contenuto zuccherino non inferiore all'11 per cento (analisi col liquore di Fehling), colore ambrato, gusto dolce gradevole, aroma delicato di moscato e brillantezza assoluta.

 

          Art. 2.

     Il moscato di cui all'articolo precedente può essere di tipo normale e di tipo extra o superiore.

     Il tipo normale deve avere le caratteristiche minime specificate nell'art. 1, mentre il tipo extra, da vendere in bottiglie originali, deve avere come minimo 15,5 per cento di alcool in volume e 14 per cento di zucchero (analisi col liquore di Fehling) e caratteri organolettici aromatici e raffinati.

 

          Art. 3.

     Chiunque pone in vendita o mette, comunque, in commercio vino moscato passito, di provenienza diversa da quella reale, con la denominazione di "Moscato passito di Pantelleria", oppure produce nella zona tipica e commercia o pone in vendita vino "Moscato passito di Pantelleria", che non abbia le specifiche caratteristiche di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è punito con le sanzioni stabilite dagli articoli 51, 55 e 57 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni. In ogni caso si procede al sequestro del prodotto e, accertata l'infrazione, l'autorità giudiziaria ordina la confisca della merce.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.