§ 95.27.7 - D.P.R. 14 dicembre 1961, n. 1315.
Norme di attuazione dell'art. 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, concernente l'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.27 tributi locali
Data:14/12/1961
Numero:1315


Sommario
Art. 1.      Per il commercio dei vini fini, esclusi gli spumanti, e dei vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce, l'imposta generale sull'entrata di cui all'art. 14 del regio decreto-legge 9 [...]
Art. 2.      Coloro che provvedono alla trasformazione delle uve e dei mosti in vino hanno l'obbligo di presentare agli uffici delle imposte di consumo, entro il 30 novembre di ogni anno, denuncia in duplice [...]
Art. 3.      Gli uffici delle imposte di consumo devono annotare distintamente per ciascun denunciante, su apposito registro partitario, il carico e le gradazioni alcooliche e zuccherine risultanti dalle [...]
Art. 4.      Le bollette di accompagnamento, conformi al modello unito al regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, riunite in bollettari di 100 esemplari ciascuno, verranno [...]
Art. 5.      Agli incaricati ed appaltatori delle imposte di consumo compete, per il servizio di riscossione dell'imposta di cui al precedente art. 1, l'aggio nella misura del due per cento, oltre ad un [...]
Art. 6.      L'imposta di cui al precedente art. 1 ed il rimborso di spese di cui al precedente art. 5 dovranno essere liquidati e riscossi in base alle quote fisse che le Intendenze di finanza determinano [...]
Art. 7.      Restano ferme, in quanto compatibili col presente decreto, le norme contenute nel regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive [...]
Art. 8.      Il numero degli addetti alle gestioni delle imposte di consumo, tanto di nomina comunale, quanto di nomina privata, in servizio al 1° luglio 1961, non può essere ridotto per effetto [...]
Art. 9.      Gli operatori soggetti alla denuncia di cui al precedente art. 2 hanno l'obbligo di presentare la denuncia stessa, relativamente ai quantitativi giacenti al 1° gennaio 1962, entro il 31 dello [...]
Art. 10.      Le disposizioni di cui al presente decreto entreranno in vigore il giorno 1° gennaio 1962.


§ 95.27.7 - D.P.R. 14 dicembre 1961, n. 1315.

Norme di attuazione dell'art. 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, concernente l'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino.

(G.U. 23 dicembre 1961, n. 318)

 

     Art. 1.

     Per il commercio dei vini fini, esclusi gli spumanti, e dei vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce, l'imposta generale sull'entrata di cui all'art. 14 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuta una volta tanto secondo le norme e modalità previste per il pagamento delle imposte comunali di consumo sulle acquaviti, sui liquori e sugli alcoli ed è riscossa a cura degli uffici delle imposte di consumo.

 

          Art. 2.

     Coloro che provvedono alla trasformazione delle uve e dei mosti in vino hanno l'obbligo di presentare agli uffici delle imposte di consumo, entro il 30 novembre di ogni anno, denuncia in duplice esemplare dei quantitativi di vino ottenuti nell'annata e, distintamente, di quelli delle annate precedenti ed ancora giacenti presso di loro alla data della denuncia, con l'indicazione delle caratteristiche e del grado alcoolico di ciascuna partita.

     Ad analoga denuncia sono soggetti coloro che detengono mosti non ancora trasformati in vino alla data suddetta. Di tali mosti deve essere indicata la gradazione zuccherina e, nel caso, anche quella alcoolica.

     (Omissis) [1].

     Il controllo dei quantitativi prodotti e denunciati è esercitato dai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, oltre che dagli uffici delle imposte di consumo e dagli appartenenti al Corpo della guardia di finanza.

 

          Art. 3.

     Gli uffici delle imposte di consumo devono annotare distintamente per ciascun denunciante, su apposito registro partitario, il carico e le gradazioni alcooliche e zuccherine risultanti dalle denuncie rese ai sensi del precedente art. 2. Nella parte dello scarico del detto partitario devono essere indicati, sempre per ciascun denunciante, i quantitativi destinati ad usi esenti a norma di legge, nonché i quantitativi comunque ceduti a grossisti, dettaglianti o privati, specificando i destinatari del prodotto e gli estremi dei documenti emessi dagli uffici stessi.

     Se presso il denunciante vengono rinvenuti quantitativi di vino di entità superiore o di qualità diversa rispetto a quelli risultanti dal registro di cui al comma precedente, tutti i quantitativi rinvenuti sono considerati prodotti in frode ed immediatamente sequestrati.

     Qualora vengano accertati quantitativi inferiori a quelli risultanti dal registro, il prodotto mancante si considera venduto in evasione all'imposta generale sull'entrata.

     Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo sono tollerate differenze in più o in meno non eccedenti il due per cento dei quantitativi risultanti dal registro.

 

          Art. 4.

     Le bollette di accompagnamento, conformi al modello unito al regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, riunite in bollettari di 100 esemplari ciascuno, verranno distribuite agli uffici delle imposte di consumo, a cura delle Intendenze di finanza, che ne dovranno tenere una apposita contabilità di carico e scarico per ciascun ufficio delle imposte di consumo. I detti uffici restituiranno alle Intendenze di finanza i bollettari esauriti dopo aver allegato a ciascuna matrice il relativo scontrino.

     Gli uffici delle imposte di consumo non possono rilasciare bollette di accompagnamento per quantitativi maggiori di quelli risultanti giacenti presso il denunciante dal registro di cui al precedente art. 3 o presso il commerciante all'ingrosso dal registro di carico e scarico di cui all'art. 33 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

     Si applicano ai commercianti le disposizioni di cui agli ultimi tre commi del precedente art. 3.

     Il privato consumatore non potrà ottenere bollette di accompagnamento per trasporti di vino se non previa documentazione del titolo in base al quale ne è venuto in possesso.

 

          Art. 5.

     Agli incaricati ed appaltatori delle imposte di consumo compete, per il servizio di riscossione dell'imposta di cui al precedente art. 1, l'aggio nella misura del due per cento, oltre ad un rimborso di spese dovuto in aggiunta all'imposta e forfetizzato nella misura dell'otto per cento dell'imposta stessa.

 

          Art. 6.

     L'imposta di cui al precedente art. 1 ed il rimborso di spese di cui al precedente art. 5 dovranno essere liquidati e riscossi in base alle quote fisse che le Intendenze di finanza determinano periodicamente con le apposite tariffe, a norma dell'art. 14 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

 

          Art. 7.

     Restano ferme, in quanto compatibili col presente decreto, le norme contenute nel regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni stabilite dall'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, e dall'art. 18 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331, per i prodotti vinosi destinati agli usi industriali dai detti articoli previsti, nonché le disposizioni della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, concernente l'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino.

     Restano altresì ferme, ai soli effetti dell'esenzione dall'imposta di cui all'art. 1 del presente decreto, le disposizioni previste dall'art. 30, numeri 1 e 2 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, relative alle bevande vinose destinate alla somministrazione ai collaboratori delle aziende agricole ed al consumo familiare dei produttori.

 

          Art. 8.

     Il numero degli addetti alle gestioni delle imposte di consumo, tanto di nomina comunale, quanto di nomina privata, in servizio al 1° luglio 1961, non può essere ridotto per effetto dell'applicazione della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, fino al 31 dicembre 1962.

     I contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo, in corso alla data del 1° luglio 1961 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 1962, sono prorogati, alle stesse condizioni in essi previste, fino al 31 dicembre 1962.

     Indipendentemente dalle revisioni di legge, i contratti di appalto a canone fisso e quelli stipulati con Consorzi di esercenti, prorogati ai sensi del comma precedente, potranno essere revisionati, soltanto ad istanza dei Comuni e limitatamente al periodo prorogato, sulla base delle riscossioni effettuate nei due anni anteriori alla proroga.

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui al secondo comma qualora, alla data di pubblicazione del presente decreto, il servizio di riscossione dell'imposta di consumo sia gestito in economia dal Comune o sia stato conferito in appalto o in gestione per conto con nuovo contratto divenuto esecutivo.

 

          Art. 9.

     Gli operatori soggetti alla denuncia di cui al precedente art. 2 hanno l'obbligo di presentare la denuncia stessa, relativamente ai quantitativi giacenti al 1° gennaio 1962, entro il 31 dello stesso mese.

 

          Art. 10.

     Le disposizioni di cui al presente decreto entreranno in vigore il giorno 1° gennaio 1962.

 


[1]  Comma abrogato dall'art. 2 della L. 10 luglio 1971, n. 543.