§ 95.18.11 - Legge 18 dicembre 1959, n. 1079.
Abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.18 imposta di consumo
Data:18/12/1959
Numero:1079


Sommario
Art. 1.      Dal 1° gennaio 1960 l'aliquota massima dell'imposta comunale di consumo relativa alla voce "vino" di cui alla tariffa prevista dall'art. 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre [...]
Art. 2.      L'aliquota stabilita dal precedente articolo non è suscettibile di aumento per supercontribuzioni, per addizionali o per qualsiasi altro titolo.
Art. 3.      Dal 1° gennaio 1960, l'aliquota dell'imposta comunale di consumo relativa alla voce "vini spumanti in bottiglia", di cui alla tariffa stabilita dall'art. 95 del testo unico per la finanza locale [...]
Art. 4.      Dal 1° gennaio 1960 l'aliquota dell'imposta comunale di consumo relativa alla voce "vini spumanti in bottiglia" di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge, non è suscettibile di [...]
Art. 5.      Dal 1° gennaio 1960, ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono attribuite le sottoindicate quote del provento dell'imposta generale sull'entrata localmente riscossa dall'Ufficio [...]
Art. 6.      Gli incaricati e gli appaltatori delle imposte di consumo debbono versare in esenzione dalle relative tasse di versamento e di attestazione nonché dalle spese postali, l'imposta generale [...]
Art. 7.      Qualora il totale dei proventi realizzati a norma degli articoli 1 e 5 della presente legge da ciascun Comune sia inferiore alla somma riscossa nell'anno 1959 per imposta di consumo e per [...]
Art. 8.      Dal 1° gennaio 1962, l'imposta comunale di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia è abolita.
Art. 9.      L'art. 33 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 10.      Al testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, viene aggiunto il seguente art. 40 bis:
Art. 11.      Il primo comma dell'art. 94 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, è [...]
Art. 12.      Dal 1° gennaio 1960, per gli atti economici relativi al commercio dei vini spumanti, di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura [...]
Art. 13.      In aggiunta all'imposta di cui al precedente art. 12, è dovuto all'Erario per ogni bottiglia di vino spumante, di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge, acquistata nei pubblici [...]
Art. 14.      Per le violazioni delle disposizioni stabilite dagli articoli 12 e 13 della presente legge, si applicano le sanzioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge [...]
Art. 15.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, in parte, con l'aumento del gettito derivante dall'applicazione della legge concernente "nuove disposizioni in materia di [...]


§ 95.18.11 - Legge 18 dicembre 1959, n. 1079. [1]

Abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino.

(G.U. 21 dicembre 1959, n. 308)

 

     Art. 1.

     Dal 1° gennaio 1960 l'aliquota massima dell'imposta comunale di consumo relativa alla voce "vino" di cui alla tariffa prevista dall'art. 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è stabilita nella misura di lire 800 l'ettolitro, per tutti i Comuni.

 

          Art. 2.

     L'aliquota stabilita dal precedente articolo non è suscettibile di aumento per supercontribuzioni, per addizionali o per qualsiasi altro titolo.

 

          Art. 3.

     Dal 1° gennaio 1960, l'aliquota dell'imposta comunale di consumo relativa alla voce "vini spumanti in bottiglia", di cui alla tariffa stabilita dall'art. 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è ridotta a lire 100 per unità.

     Dalla stessa data, la nota [2] relativa alla voce "liquori e acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia, di gradazione fino a 21°", di cui alla tariffa suindicata, è sostituita dalla seguente:

     "Ai soli effetti dell'applicazione dell'imposta di consumo, i prodotti come aperitivi non a base vinosa, zabajoni non a base vinosa e simili, sono classificati tra i liquori e acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia, di gradazione fino a 21 gradi".

 

          Art. 4.

     Dal 1° gennaio 1960 l'aliquota dell'imposta comunale di consumo relativa alla voce "vini spumanti in bottiglia" di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge, non è suscettibile di aumento per supercontribuzioni, per addizionali o per qualsiasi altro titolo.

 

          Art. 5.

     Dal 1° gennaio 1960, ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono attribuite le sottoindicate quote del provento dell'imposta generale sull'entrata localmente riscossa dall'Ufficio delle imposte di consumo sui vini, mosti ed uve da vino, a norma dell'art. 14 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, nonché sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino, sulle relative carni fresche e sugli altri prodotti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 febbraio 1956, n. 33, al netto dell'aggio del 2 per cento spettante agli incaricati ed appaltatori dell'imposta di consumo:

     a) Comuni con oltre 10.000 abitanti e fino a 60.000, anche se capoluoghi di provincia......16%

     b) Comuni con oltre 60.000 abitanti e fino a 200.000, anche se capoluoghi di provincia......48%

     c) Comuni con oltre 200.000 abitanti......65%

     Ai suindicati effetti, si considera la popolazione legale risultante dall'ultimo censimento demografico.

     L'Intendenza di finanza determina l'attribuzione di cui ai precedenti commi.

     Intervenuta la determinazione dell'Intendenza di finanza, l'attribuzione delle suddette quote deve essere giornalmente effettuata, nei confronti dei Comuni aventi diritto, dai competenti Uffici del registro, con i fondi della riscossione, dietro rilascio di quietanza da parte del tesoriere comunale.

     Tali quietanze, a cura dell'Ufficio del registro, sono inoltrate mensilmente alle Intendenze di finanza, per il conseguente rimborso.

 

          Art. 6.

     Gli incaricati e gli appaltatori delle imposte di consumo debbono versare in esenzione dalle relative tasse di versamento e di attestazione nonché dalle spese postali, l'imposta generale sull'entrata al netto dell'aggio ad essi spettante, riscossa in modo virtuale a norma dell'art. 5 della presente legge entro il giorno successivo, non festivo, a quello in cui la riscossione si è verificata, direttamente sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro competente per territorio. Detto versamento può essere effettuato anche in modo virtuale allo stesso Ufficio del registro.

     Il secondo ed il sedicesimo giorno di ogni mese, gli stessi debbono, altresì, trasmettere agli Uffici del registro competenti copie delle bollette rilasciate per la riscossione del tributo nella quindicina precedente.

     Per l'omesso o tardivo versamento dell'imposta generale sull'entrata, afferente il commercio dei vini, mosti ed uve da vino, nonché per l'omessa o tardiva trasmissione all'Ufficio del registro delle copie delle bollette di cui al precedente comma, si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 della legge 4 febbraio 1956, n. 33.

     In caso di mancato pagamento totale o parziale del tributo dovuto per il commercio dei vini, mosti ed uve da vino, gli incaricati e gli appaltatori sono solidalmente responsabili con i contribuenti, tanto per l'imposta generale sull'entrata che per le rispettive pene pecuniarie.

 

          Art. 7.

     Qualora il totale dei proventi realizzati a norma degli articoli 1 e 5 della presente legge da ciascun Comune sia inferiore alla somma riscossa nell'anno 1959 per imposta di consumo e per eventuali supercontribuzioni e addizionali sul vino, la differenza sarà integrata a carico del bilancio dello Stato per il biennio 1960-61, a condizione che il Comune abbia applicato le aliquote massime normali su tutti i tributi.

     Le modalità relative saranno stabilite con decreti del Ministro per l'interno, di intesa con quelli per il tesoro e per le finanze [2] .

     Il Ministro per le finanze è autorizzato ad erogare ai Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti acconti provvisori commisurati: per il 1960, al 50 per cento del gettito realizzato nel 1959 per aumenti applicati, a qualsiasi titolo, sulla tariffa massima dell'imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia; per il 1961, al 50 per cento della somma liquidata ai sensi del primo comma del presente articolo [3] .

     Il recupero delle eventuali somme indebitamente erogate a titolo di acconto è effettuato a carico della compartecipazione dei Comuni alla imposta generale sull'entrata che verrà disposta a favore degli Enti interessati con la rata immediatamente successiva all'accertamento dell'indebito [4] .

     I fondi necessari alle erogazioni anzidette verranno forniti alle intendenze di finanza con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni [5] .

 

          Art. 8.

     Dal 1° gennaio 1962, l'imposta comunale di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia è abolita.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro la stessa data le norme per attuare l'abolizione dell'imposta suddetta attenendosi ai seguenti criteri:

     1) compensare i Comuni delle minori entrate che si verificheranno in conseguenza dell'abolizione dell'imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia, nonché delle relative supercontribuzioni e addizionali;

     2) mantenere nelle dimensioni in atto i limiti di delegabilità delle entrate comunali;

     3) salvaguardare la riscossione dell'imposta generale sull'entrata sui vini, mosti ed uve da vino, nonché sui vini spumanti in bottiglia;

     4) tutelare gli interessi del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo nell'eventualità di riorganizzazione del servizio conseguente all'abolizione dell'imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia;

     5) provvedere ad un'efficace repressione delle frodi e delle sofisticazioni delle bevande vinose, nonché al miglioramento qualitativo della produzione enologica nazionale.

 

          Art. 9.

     L'art. 33 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Si intende per commerciante all'ingrosso chi vende abitualmente le bevande vinose in quantità non inferiori a 50 litri e le bevande alcooliche in quantità non inferiori a 10 litri.

     Il commerciante all'ingrosso è soggetto a denunzia ed a licenza di esercizio.

     I commercianti all'ingrosso ed i depositari di bevande vinose, devono denunciare all'Ufficio delle imposte di consumo le quantità giacenti e tenere il registro di carico e scarico.

     Il pagamento dell'imposta a norma dell'articolo precedente, numeri 2 e 3, ha luogo all'estrazione delle bevande tassate dai locali di deposito; il commerciante può ottenere di soddisfare l'imposta mensilmente in base alle risultanze del registro di carico e scarico, ed in tal caso è tenuto a prestare cauzione.

     Per le eventuali differenze riscontrate nei locali di deposito o di vinificazione, si applicano le penalità previste dagli articoli da 55 a 61 del presente capo, aumentate del 50 per cento.

     Sono esclusi dall'osservanza delle disposizioni del presente articolo i produttori di bevande vinose che non rivestono la qualifica di commerciante all'ingrosso ed i commercianti al minuto in possesso della specifica licenza commerciale".

 

          Art. 10.

     Al testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, viene aggiunto il seguente art. 40 bis:

     "La bolletta figlia e lo scontrino della bolletta di accompagnamento scortano, unitamente, la merce sino all'Ufficio delle imposte di consumo di destinazione o, nel caso di esportazione all'estero, fino alla dogana di uscita.

     L'Ufficio delle imposte di consumo del Comune di destinazione e l'Ufficio di dogana devono restituire lo scontrino, con le annotazioni di scarico, a quello del Comune di origine entro cinque giorni.

     L'Ufficio delle imposte di consumo del Comune di emissione della bolletta di accompagnamento, deve segnalare a quello di destinazione la mancata restituzione dello scontrino dopo 20 e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della bolletta, secondo le norme da stabilire con decreto del Ministro per le finanze".

 

          Art. 11.

     Il primo comma dell'art. 94 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, è sostituito dal seguente:

     "I Comuni, in mancanza di altri cespiti delegabili per legge, possono rilasciare delegazioni sulle imposte di consumo, a garanzia di debiti assunti o da assumere, purché la riscossione sia data in carico all'appaltatore delle dette imposte, e, nel caso di gestione diretta, all'esattore delle imposte dirette o al tesoriere comunale, con le condizioni stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, e il prefetto dia il benestare con riferimento ai quattro quinti del cespite netto, tenuto conto di tutti gli altri vincoli su di esso imposti".

 

          Art. 12.

     Dal 1° gennaio 1960, per gli atti economici relativi al commercio dei vini spumanti, di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura dell'8 per cento dell'entrata imponibile.

     La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei detti prodotti.

 

          Art. 13.

     In aggiunta all'imposta di cui al precedente art. 12, è dovuto all'Erario per ogni bottiglia di vino spumante, di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge, acquistata nei pubblici esercizi classificati di lusso, un diritto fisso di lire cinquecento, da corrispondere a cura dell'acquirente sulle fatture di acquisto entro cinque giorni dal ricevimento di esse, nei modi stabiliti per il versamento dell'imposta generale sull'entrata dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

     Per i vini spumanti di cui al primo comma del citato art. 3, giacenti presso gli accennati pubblici esercizi classificati di lusso alla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto fisso di lire cinquecento a bottiglia è dovuto in modo virtuale al competente Ufficio del registro, in base a dichiarazione del soggetto contenente la descrizione sommaria delle bottiglie giacenti. La presentazione della dichiarazione ed il pagamento del diritto fisso devono essere effettuati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 14.

     Per le violazioni delle disposizioni stabilite dagli articoli 12 e 13 della presente legge, si applicano le sanzioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

 

          Art. 15.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, in parte, con l'aumento del gettito derivante dall'applicazione della legge concernente "nuove disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata" ed in parte con l'aumento del gettito derivante dall'applicazione della legge concernente "l'abolizione del bollo sulle bollette di misura e pesa pubblica e l'adeguamento di alcune voci della tariffa di bollo".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1305.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1305.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1305.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1305.