§ 4.4.107 - L.R. 9 luglio 1998, n. 27.
Disciplina regionale della gestione dei rifiuti.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:09/07/1998
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Ambito di applicazione).
Art. 3.  (Principi).
Art. 4.  (Funzioni amministrative della Regione).
Art. 5.  (Funzioni amministrative delle province).
Art. 6.  (Funzioni amministrative dei comuni).
Art. 6 bis.  (Stabilizzazione della filiera dei veicoli fuori uso e trattamento dei rifiuti metallici)
Art. 7.  (Programmazione regionale).
Art. 8.  (Linee-guida per la predisposizione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti).
Art. 9.  (Anagrafi regionali).
Art. 10.  (Regolamento-tipo per la gestione dei rifiuti urbani).
Art. 11.  (Piani provinciali).
Art. 12.  (Modalità di cooperazione per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali).
Art. 13.  (Poteri sostitutivi della Regione).
Art. 14.  (Criteri tecnici per la valutazione e l'approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e delle discariche).
Art. 15.  (Approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e delle discariche).
Art. 16.  (Autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti).
Art. 17.  (Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati).
Art. 18.  (Approvazione dei progetti e autorizzazione degli impianti di ricerca e di sperimentazione).
Art. 19.  (Stazioni di trasferimento dei rifiuti urbani).
Art. 20.  (Procedure semplificate per l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti).
Art. 21.  (Interventi per il contenimento, il riutilizzo e il recupero dei rifiuti urbani e per lo sviluppo delle raccolte differenziate)
Art. 21 bis.  (Tariffazione puntuale)
Art. 22.  (Utilizzo di materiali riciclati).
Art. 22 bis.  (Accordi volontari e di programma).
Art. 22 ter.  (Divieti di conferimento in discarica di particolari tipologie di rifiuti).
Art. 22 quater.  (Sanzioni).
Art. 23.  (Promozione dell'educazione e formazione professionale in materia ambientale e delle attività di volontariato).
Art. 24.  (Finanziamento degli impianti e delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti e di ricerca e sperimentazione).
Art. 25.  (Abrogazioni).
Art. 26.  (Primo piano regionale di gestione dei rifiuti e piani provinciali).
Art. 27.  (Efficacia dei piani esistenti).
Art. 28.  (Approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche).
Art. 29.  (Autorizzazione all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche).
Art. 30.  (Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e discariche in esercizio).
Art. 31.  (Gestione dei rifiuti urbani non pericolosi esistenti).
Art. 32.  (Programma per la bonifica delle aree interessate da discariche dismesse).
Art. 33.  (Sezione regionale del catasto dei rifiuti).
Art. 34.  (Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali in attesa dei piani).
Art. 35.  (Autorizzazioni rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915).
Art. 36.  (Procedure di valutazione di impatto ambientale).
Art. 37.  (Raccolta differenziata dei rifiuti urbani).
Art. 38.  (Contributi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani).
Art. 39.  (Contributi per la bonifica delle aree interessate da discariche dismesse).
Art. 40.  (Disposizioni finanziarie).


§ 4.4.107 - L.R. 9 luglio 1998, n. 27.

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti.

(B.U. 30 luglio 1998, n. 21 - S.O. n. 2).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina la gestione dei rifiuti nella Regione in coerenza con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni, concernente l'attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, sui rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e definisce, altresì, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni nonché della legislazione regionale di riorganizzazione delle funzioni amministrative degli enti locali, le funzioni amministrative di competenza regionale, provinciale e comunale [1].

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione).

     1. La presente legge si applica alle attività di gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi, così come definiti dall'articolo 184 del d.lgs. 152/2006 [2].

     2. La disciplina prevista per i rifiuti urbani dalla presente legge, si estende ai rifiuti speciali assimilati agli urbani secondo quanto previsto dai regolamenti comunali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera C).

 

     Art. 3. (Principi).

     1. La Regione, le province e i comuni, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, sono tenuti a dare attuazione ai seguenti principi:

     a) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie al fine di tutelare la salute della collettività ed evitare possibili fonti di inquinamento dell'ambiente, preferibilmente mediante l'utilizzazione di tecnologie capaci di contenere ai più bassi livelli le emissioni inquinanti provenienti dagli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti;

     b) tenere conto della pianificazione territoriale salvaguardando i valori naturali e paesaggistici;

     c) promuovere il recupero, anche energetico, dei rifiuti al fine di ridurre lo smaltimento finale degli stessi;

     d) favorire la raccolta differenziata;

     e) prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti;

     f) adottare modalità e criteri per la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi;

     g) favorire la gestione unitaria dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali, attraverso una rete integrata di impianti di recupero e di smaltimento al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento degli stessi;

     h) favorire lo smaltimento dei rifiuti speciali negli impianti più vicini al luogo di produzione al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenuto conto delle esigenze di carattere geografico o della necessità di smaltimento in impianti specializzati;

     i) perseguire l'obiettivo della regionalizzazione dell'intera gestione del ciclo dei rifiuti, nel rispetto delle competenze della Regione e degli enti locali;

     l) garantire la messa in sicurezza, la bonifica, ed il ripristino ambientale delle aree inquinate dai rifiuti.

 

     Art. 4. (Funzioni amministrative della Regione).

     1. Competono alla Regione:

     a) l'adozione del piano regionale di gestione dei rifiuti;

     b) il coordinamento e la verifica di conformità con il piano regionale dei piani provinciali per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

     c) l'adozione del piano regionale per la bonifica delle aree inquinate dai rifiuti previa predisposizione di un'anagrafe delle aree da bonificare;

     d) l'adozione delle linee-guida per la predisposizione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti nonché l'individuazione delle tipologie dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza non sottoposti ad approvazione;

     e) le funzioni amministrative di cui all’articolo 17, comma 2, nel caso di bonifica di sito contaminato compreso nel territorio di più comuni [3];

     f) l'adozione del regolamento-tipo per la gestione dei rifiuti urbani ai fini della redazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera C);

     g) l'approvazione dei progetti degli impianti rientranti nella categoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1988, n. 204, dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e le relative autorizzazioni alla realizzazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei citati rifiuti e di recupero degli stessi, qualora non siano individuati ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 22/1997;

     h) l'approvazione dei progetti di discariche, con esclusione di quelle di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 del d.lgs. 22/1997 e le relative autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio delle attività di smaltimento;

     i) l'autorizzazione degli impianti mobili di smaltimento e di recupero, con esclusione di quelli preposti alla sola riduzione volumetrica, nonché alla frantumazione degli inerti, secondo le modalità di cui all'articolo 15;

     l) le attività in materia di spedizione transfrontaliere di cui al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993;

     m) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione degli impianti di ricerca e sperimentazione;

     n) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;

     n-bis) la Regione attiva le procedure amministrative al fine di ottemperare alle previsioni dell’articolo 205, comma 3 del d.lgs. 152/2006 a partire dai dati della raccolta relativi all’anno 2021 [4].

     2. Salve diverse disposizioni contenute nella presente legge, i provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, sono adottati dai competenti organi regionali, secondo quanto previsto dalla legge regionale 1 luglio 1996, n. 25 e successive modificazioni sulla organizzazione regionale.

 

     Art. 5. (Funzioni amministrative delle province).

     1. Sono attribuite alle province:

     a) l'adozione dei piani provinciali per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ivi compresi quelli per la raccolta differenziata, di seguito denominati piani provinciali, secondo il principio della gestione unitaria dei rifiuti e nel rispetto delle previsioni del piano regionale di gestione dei rifiuti;

     b) il coordinamento dei comuni ricadenti nello stesso ambito territoriale ottimale in modo che sia garantita la gestione unitaria dei rifiuti urbani non pericolosi ai sensi dell'articolo 12;

     c) l'attività di controllo sulla corretta gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti nell'ambito del rispettivo territorio, ivi compreso il controllo in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione, il controllo e la verifica degli interventi di ripristino, messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati, ivi compresa l’adozione delle ordinanze di cui all’articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa statale vigente per le violazioni delle relative disposizioni, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera d) [5];

     d) la certificazione dell'avvenuto completamento degli interventi previsti nei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti;

     e) l'iscrizione, in apposito registro, delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui all'articolo 20, nonché la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure stesse;

     e bis) l’individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ove già adottato, e delle previsioni di cui all’articolo 199, comma 3, lettere d) e h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche nonché sentiti l’ente di governo dell’ambito e i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti [6].

     2. Sono delegate alle province:

     a) l'approvazione dei progetti degli impianti per la gestione dei rifiuti ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere g) ed h) e dall'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), nonché l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio;

     b) l'autorizzazione relativa alla realizzazione degli impianti e delle varianti di cui alla lettera a);

     c) l'autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere g) ed h), dall'articolo 6, comma 2, lettera c) e dall'articolo 20, nonché delle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e utilizzazione dei fanghi in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e all'attività di raccolta e di eliminazione degli olii usati di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95;

     d) le autorizzazioni relative alle stazioni di trasferimento.

     3. Le province provvedono, altresì, all'acquisizione dei dati inerenti ai servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti al fine di delineare la situazione quali-quantitativa della produzione dei rifiuti stessi per l'elaborazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché dei piani provinciali.

 

     Art. 6. (Funzioni amministrative dei comuni).

     1. Sono attribuite ai comuni:

     a) l'attività di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 22/1997, compresa la eventuale progettazione, realizzazione o modifica degli impianti fissi per la gestione dei rifiuti urbani, in attuazione dei piani provinciali, in modo da assicurare la raccolta differenziata;

     b) l'adozione dei regolamenti per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani, sulla base del regolamento-tipo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f);

     [c) l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti ricadenti nel proprio territorio, e l'autorizzazione degli interventi da essi previsti;] [7]

     d) l'attività di controllo sul corretto conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta nell'ambito del proprio territorio nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 50 del d.lgs. 22/1997 per l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti.

     2. Sono delegate ai comuni:

     a) l'approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti dei materiali inerti lapidei provenienti da demolizioni e costruzioni, ad eccezione dei materiali isolanti contenenti amianto di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della dir. 91/689/CEE e la relativa autorizzazione alla realizzazione degli impianti, nonché l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e la relativa autorizzazione alla realizzazione;

     b) l'approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione degli autoveicoli a motore e rimorchi, dalla rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature deteriorati ed obsoleti e la relativa autorizzazione alla realizzazione degli impianti, nonché l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e la relativa autorizzazione alla realizzazione [8];

     c) l'autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui alle lettere a) e b) [9];

     c bis) le funzioni amministrative di cui all’articolo 17, comma 2, concernenti la bonifica dei siti contaminati ricadenti nel proprio territorio [10];

     3. I comuni possono delegare o subdelegare, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della l. 142/1990 e successive modificazioni, le funzioni di cui ai commi precedenti, alle comunità montane.

     3 bis. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire ai propri dipendenti o ai dipendenti dei soggetti ai quali è affidato il servizio di raccolta dei rifiuti, funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali relative alle modalità del conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta [11].

     3 ter. Il provvedimento di cui al comma 3bis è rilasciato ai dipendenti che non abbiano riportato condanne penali o non abbiano procedimenti penali pendenti a proprio carico e che abbiano superato, con esito favorevole, l’esame conclusivo di un idoneo corso di formazione [12].

     3 quater. I verbali redatti dai dipendenti di cui al comma 3bis hanno l’efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile [13].

 

     Art. 6 bis. (Stabilizzazione della filiera dei veicoli fuori uso e trattamento dei rifiuti metallici) [14]

     1. Al fine di garantire la stabilizzazione della filiera dei veicoli fuori uso ed evitare l’interruzione delle attività di trattamento dei veicoli fuori uso e/o di trattamento dei rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi, trova applicazione l’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) per gli impianti che abbiano operato in virtù di autorizzazioni rilasciate dai soggetti attuatori previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 1999 (Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della città di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale e di protezione civile) e dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 settembre 2005, n. 3473 (Interventi urgenti per la delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del comune di Roma) e per i loro aventi causa e subentranti.

     2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, del d.lgs. 209/2003 nonché per gli impianti la cui localizzazione è conforme, gli enti delegati ai sensi degli articoli 5 e 6 autorizzano la prosecuzione dell’attività secondo quanto stabilito dalle norme tecniche e dai requisiti dell’allegato 1 del medesimo decreto, indicando la tempistica di delocalizzazione e le specifiche prescrizioni nell’ambito dei singoli procedimenti, e comunque l’individuazione della delocalizzazione dovrà essere effettuata entro sei mesi e attuata entro un periodo massimo di ventiquattro mesi.

     3. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, gli enti competenti ai sensi della presente legge, per quanto di rispettiva competenza, provvedono a trasmettere alla Regione un quadro complessivo degli impianti esistenti, delle autorizzazioni rilasciate, delle attività di controllo degli impianti attuate e programmate nonché l’elenco delle attività da delocalizzare e delle aree di destinazione individuate. Inoltre, dovranno essere segnalate eventuali attività esistenti e non rientranti in quelle di cui al comma 1 per le quali dovrà essere indicato un programma di ripristino delle aree.

 

CAPO II

PROGRAMMAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE

IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E ATTUAZIONE DEI PIANI

 

     Art. 7. (Programmazione regionale).

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, approva il piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e successive modificazioni, anche in mancanza del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale di cui al Titolo I, Capo I, della l.r. 17/1986.

     2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, sulla base dei dati forniti dalle province ai sensi dell'articolo 5, comma 3, definisce, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 3, il quadro complessivo delle azioni da attivare ai fini della costituzione di un sistema organico e funzionalmente integrato di gestione dei rifiuti.

     3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede in particolare:

     a) l'individuazione di eventuali ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi in deroga all'ambito provinciale definito dall'articolo 23 del d.lgs. 22/1997;

     b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, in modo da garantire efficienza ed economicità nella gestione dei rifiuti stessi, tenuto conto degli obiettivi previsti di riduzione dei rifiuti o di raccolta differenziata e di riciclaggio, nonché le misure per il raggiungimento dell'autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani non pericolosi;

     c) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenuto conto delle esigenze di carattere geografico o della necessità di smaltire in impianti specializzati;

     d) le tipologie, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o smaltire;

     e) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), del d.lgs. 22/1997, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

     f) i criteri per l'individuazione da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento;

     g) le condizioni ed i criteri tecnici per la localizzazione, da parte delle province, degli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;

     h) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorirne il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero, ottimizzando tali operazioni soprattutto con riferimento al reimpiego di materie prime;

     i) le direttive per l'elaborazione dei progetti degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, in modo che sia garantito il corretto dimensionamento degli stessi, soprattutto con riferimento agli impianti di recupero di energia;

     l) le indicazioni per l'utilizzazione agricola dei fanghi di depurazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, n. 4, del d.lgs. 99/1992;

     m) l'indicazione delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle azioni previste;

     n) la propria durata.

     4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è adeguato secondo le modalità di cui all'articolo 17, della l.r. 17/1986 e successive modificazioni, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla l.r. 74/1991.

     5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti può essere approvato ed adeguato limitatamente a specifici settori o tipologie di rifiuti.

     6. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è integrato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate dai rifiuti, di seguito denominato piano regionale per la bonifica, che viene approvato ed adeguato contestualmente ad esso.

     7. Il piano regionale per la bonifica, sulla base dei dati acquisiti in relazione all'anagrafe delle aree da bonificare di cui all'articolo 9 prevede:

     a) l'ordine di priorità degli interventi;

     b) l'individuazione delle aree da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti;

     c) le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale;

     d) la stima degli oneri finanziari;

     e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

 

     Art. 8. (Linee-guida per la predisposizione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti).

     1. La Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla l.r. 74/1991 e sentita la commissione consiliare competente, approva, con propria deliberazione, le linee-guida per la predisposizione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti, definendo i contenuti essenziali dei progetti stessi.

     2. Con la deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede anche all'individuazione delle tipologie di progetti di bonifica o di messa in sicurezza non sottoposte ad approvazione.

     3. Le linee-guida sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).

 

          Art. 9. (Anagrafi regionali).

     1. La Giunta regionale istituisce:

     a) l'anagrafe delle aree inquinate dai rifiuti, in cui sono individuati siti da bonificare, sulla base delle notifiche presentate dai soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo, ai fini della elaborazione del piano regionale per la bonifica;

     b) l'anagrafe delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base delle indicazioni contenute nei piani provinciali;

     c) l'anagrafe delle discariche e degli impianti di incenerimento non destinati al recupero di energia, in cui sono registrati i dati necessari per l'accertamento del tributo speciale di cui alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 28, sulla base delle comunicazioni che le province ed i comuni devono inviare alla Regione relative alle autorizzazioni rilasciate ai sensi, rispettivamente, degli articoli 5, comma 2, e 6, comma 2.

     2. Le anagrafi di cui al comma 1 sono tenute ed aggiornate dalla struttura regionale preposta al sistema informativo regionale per l'ambiente, che cura la pubblicazione periodica dei relativi elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 10. (Regolamento-tipo per la gestione dei rifiuti urbani).

     1. La Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla l.r. 74/1991, approva, con propria deliberazione, un regolamento-tipo per la gestione dei rifiuti urbani, ai fini dell'elaborazione, da parte dei comuni, dei relativi regolamenti comunali.

     2. Il regolamento-tipo, che è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, prevede, tra l'altro, disposizioni per:

     a) assicurare la tutela igienico-sanitaria e la protezione dell'ambiente;

     b) disciplinare il conferimento, la raccolta differenziata ed il trasporto dei rifiuti urbani in modo da garantire, oltre al recupero degli stessi, una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, separando i rifiuti di provenienza alimentare, gli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;

     c) garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;

     d) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

     e) disciplinare l'esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento;

     f) assimilare per qualità e quantità rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sulla base dei criteri fissati dallo Stato.

 

     Art. 11. (Piani provinciali).

     1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti sul Bollettino Ufficiale della Regione, le province adottano, secondo le modalità di cui all'art. 16, della l.r. 17/1986, in quanto compatibili, i piani provinciali di cui all'art. 5, comma 1, lettera a).

     2. I piani provinciali devono contenere i seguenti elementi:

     a) l'accertamento del fabbisogno annuo di smaltimento dei rifiuti;

     b) le modalità e le verifiche utili per ridurre la produzione dei rifiuti, per incentivare il loro riciclaggio ed utilizzo ai fini del recupero della materia prima e del recupero di energia;

     c) [l'individuazione, sulla base dei criteri previsti dal piano regionale di gestione dei rifiuti, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, dei luoghi o degli impianti adatti allo smaltimento degli stessi, con esclusione di quelli di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b), nonché delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto] [15];

     d) l'eventuale individuazione di sotto-ambiti per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi, qualora ricorrano esigenze di carattere tecnico, all'interno degli ambiti territoriali ottimali, tali da assicurare un'unitaria ed adeguata dimensione gestionale;

     e) la stima dei costi per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e per la realizzazione dei relativi impianti;

     f) la propria durata.

     2 bis. Ai piani provinciali è allegata la documentazione relativa all’individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti come previsto dall’articolo 5, comma 1), lettera f) [16].

     3. I piani provinciali, adottati ai sensi dei commi precedenti, sono sottoposti a verifica di conformità da parte della Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla l.r. 74/1991 e sentita la commissione consiliare competente. Nel caso in cui il piano provinciale contenga elementi di difformità rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti, la Giunta regionale lo rinvia alla provincia, unitamente alle proprie osservazioni, fissando il termine entro il quale la provincia deve provvedere all'adeguamento del piano provinciale alle stesse osservazioni. Decorso inutilmente tale termine la Regione attiva il controllo sostitutivo ai sensi della normativa vigente. Qualora la Giunta regionale ritenga che le difformità siano valutabili positivamente, trasmette il piano provinciale al Consiglio regionale che lo approva. Tale approvazione ha efficacia di variazione del piano regionale di gestione dei rifiuti.

     4. I piani provinciali, che possono essere approvati anche per settori o per tipologie di rifiuti e costituiscono allegati ai piani provinciali territoriali di coordinamento previsti dall'art. 15, comma 2, della l. 142/1990 e successive modificazioni, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     5. I piani provinciali sono adeguati, in relazione alle variazioni del piano regionale di gestione dei rifiuti, con le modalità previste per la loro adozione.

 

     Art. 12. (Modalità di cooperazione per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali).

     1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei piani provinciali, le province ed i comuni ricadenti nello stesso ambito o sotto- ambito territoriale ottimale, al fine di cooperare per garantire la gestione unitaria dei rifiuti urbani non pericolosi, stipulano apposita convenzione, denominata convenzione di cooperazione sulla base del disciplinare-tipo adottato dalla Giunta regionale [17].

     2. Nella convenzione di cooperazione sono indicati, tra l'altro:

     a) le finalità;

     b) la durata;

     c) le modalità di coordinamento da parte della provincia;

     d) le modalità di funzionamento della conferenza di cui al comma 3;

     e) la forma di gestione del servizio che, nel caso in cui l'ambito di gestione coincida con quello provinciale, può attuarsi attraverso una convenzione di affidamento della gestione stessa alla provincia da parte dei comuni interessati, ai sensi dell'art. 24, della l. 142/1990 e successive modificazioni.

     3. E' istituita come forma permanente di consultazione dei comuni e delle province appartenenti allo stesso ambito o sotto-ambito territoriale ottimale, la conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province interessati, il cui coordinamento è assicurato dalla provincia nel territorio della quale ricade il maggior numero dei comuni suddetti. Per la stipulazione della convenzione di cooperazione, il presidente della provincia responsabile del coordinamento, convoca la conferenza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei piani provinciali. Nei confronti dei comuni che, a seguito della conferenza, non intendono aderire alla stipula della convenzione di cui al comma 1, l'organo regionale di controllo provvede in via sostitutiva con le modalità previste dalla normativa vigente [18].

 

     Art. 13. (Poteri sostitutivi della Regione).

     1. Qualora le province od i comuni omettano l'adozione di singoli atti obbligatori concernenti le funzioni ad essi attribuite o delegate dalla presente legge, l'organo regionale di controllo provvede in via sostitutiva con le modalità previste dalla normativa vigente.

     2. Nel caso di mancato esercizio delle funzioni delegate ovvero di esercizio in violazione delle leggi, degli indirizzi e delle direttive regionali, il potere sostitutivo è esercitato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.

 

     Art. 14. (Criteri tecnici per la valutazione e l'approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e delle discariche).

     1. La Regione e la provincia competenti all'approvazione dei progetti di cui all'art. 15, sulla base delle direttive contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 7, comma 3, lettera i), indicano, con apposite deliberazioni, i criteri tecnici che devono essere tenuti presenti in sede di valutazione e di approvazione dei progetti stessi.

     2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 15. (Approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e delle discariche).

     1. I soggetti che intendano realizzare gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e le discariche di cui all'articolo 4, comma 1, lettere g) ed h), e all'articolo 5, comma 2, lettera a), ivi compresi i comuni nel caso previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), presentano apposita domanda rispettivamente alla Regione ed alla provincia competente per territorio, corredata dal relativo progetto, a seguito della pubblicazione dei criteri tecnici emanati ai sensi dell'articolo 14.

     1 bis. Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, dei criteri di priorità e delle percentuali di raccolta differenziata disposti rispettivamente dall’articolo 179 e dall’articolo 205, comma 1 del succitato d.lgs. 152/2006, è vietata, qualora non sia espressamente prevista dal vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, l’installazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti o che utilizzino combustibili derivanti da rifiuti. Il divieto si applica a tutti gli impianti, comunque denominati, come definiti agli articoli 273 e 273 bis del d.lgs. 152/2006, inclusi gli impianti che utilizzino altri processi di trattamento termico, quali, ad esempio, la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, anche nel caso in cui le sostanze risultanti dal trattamento non siano successivamente incenerite o i gas prodotti dal trattamento termico dei rifiuti siano purificati in misura tale da non costituire più rifiuti prima del loro incenerimento e da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale. Il divieto di installazione di nuovi impianti si applica anche ai procedimenti di autorizzazione pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione [19].

     2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere, tra l'altro, i seguenti elementi:

     a) indicazione del sito dell'impianto o della discarica in conformità alle previsioni del piano provinciale;

     b) studio geologico, pedologico e idrogeologico relativo al sito;

     c) studio dell'impatto ambientale effettuato in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1996, n. 210, anche quando non sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA), contenente l'analisi del rischio che l'impianto o la discarica possono provocare a seguito di eventi sfavorevoli;

     d) descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto o della discarica;

     e) capacità e modalità di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

     f) relazione economica e contabile contenente l'analisi dei costi.

     3. Il procedimento relativo all'approvazione dei progetti di cui al comma 2, ha inizio d'ufficio decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione dei criteri tecnici previsti dall'articolo 14.

     4. La Regione o la provincia, secondo le rispettive competenze, convocano, entro trenta giorni dall'inizio del procedimento di cui al comma 3, un'apposita conferenza per la valutazione dei progetti pervenuti.

     5. Alla conferenza convocata dalla Regione partecipano i responsabili delle strutture regionali competenti, i rappresentanti degli enti locali interessati ed i membri del comitato tecnico-scientifico di cui alla l.r. 74/1991, specializzati nella materia trattata, i quali esprimono, in tale sede, collegialmente il proprio parere. Alla conferenza convocata dalla provincia partecipano, tra gli altri, i competenti organi regionali coadiuvati dai membri del comitato tecnico-scientifico di cui alla l.r. 74/1991, specializzati nella materia trattata, che esprimono collegialmente il proprio parere in tale sede.

     6. Alle conferenze previste dal comma 5 possono essere invitati a partecipare anche i richiedenti l'autorizzazione o loro rappresentanti, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.

     7. La conferenza procede alla valutazione del progetto entro novanta giorni dalla sua convocazione tenendo conto dei criteri tecnici di cui all'articolo 14. Qualora il progetto rientri tra quelli sottoposti a valutazione di impatto ambientale, il termine rimane sospeso fino all'acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale.

     8. La Regione o la provincia, secondo le rispettive competenze, entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di servizi e valutando le risultanze della stessa, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizzano la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione, ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. 152/2006, sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali costituisce, ove occorra e in caso di parere favorevole del comune territorialmente competente, variante agli strumenti urbanistici comunali. L'approvazione comporta, altresì, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori [20].

     9. Qualora insorgano eccezionali esigenze connesse alla localizzazione degli impianti, al soddisfacimento dei bisogni di smaltimento e di recupero ed alle innovazioni tecnologiche che comportino la necessità di modificazioni o integrazioni dei piani provinciali, l'approvazione di cui al comma 8 è effettuata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Tale approvazione costituisce modifica o integrazione ai piani provinciali.

     10. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applica quanto previsto dall'articolo 27, comma 6, del d.lgs. 22/1997.

     11. I soggetti che intendano realizzare gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), presentano apposita domanda al comune competente per territorio, corredata dal relativo progetto.

     12. Il progetto di cui al comma 11 deve contenere, tra l'altro, i seguenti elementi:

     a) indicazione del sito dell'impianto;

     b) studio geologico ed idrogeologico relativo al sito;

     c) studio dell'impatto ambientale effettuato in conformità al D.P.R. 12 aprile 1996, anche quando non sia richiesta la VIA, contenente l'analisi del rischio che l'impianto o la discarica possono provocare a seguito di eventi sfavorevoli;

     d) capacità e modalità di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

     13. Per la valutazione del progetto di cui al comma 11, il comune convoca un'apposita conferenza, cui partecipano, tra gli altri, i competenti organi regionali, coadiuvati dai membri del comitato tecnico- scientifico di cui alla l.r. 74/1991, specializzati nella materia trattata, che esprimono collegialmente il proprio parere in tale sede, ed approva il progetto secondo le modalità e con gli effetti previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10.

     14. Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio a seguito delle quali gli impianti o le discariche esistenti aumentino, in misura del dieci per cento, la capacità di trattamento dei rifiuti ovvero smaltiscano o recuperino rifiuti con caratteristiche qualitative diverse, tali da determinare una difformità degli impianti o delle discariche rispetto all'autorizzazione rilasciata.

     15. Unitamente alla domanda di cui al comma 1, può essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e di recupero previsto dall'articolo 16. In tal caso gli enti indicati dai commi 1 e 13 autorizzano le attività di smaltimento e di recupero contestualmente all'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto o della discarica, con efficacia subordinata all'esito positivo del collaudo. I costi relativi al collaudo sono a carico del soggetto autorizzato alla realizzazione dell'impianto o della discarica.

     16. I costi relativi all'eventuale espropriazione del terreno su cui deve essere realizzato l'impianto o la discarica sono a carico del soggetto autorizzato alla realizzazione degli stessi.

 

     Art. 16. (Autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti).

     1. La Regione, le province ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, autorizzano le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti.

     2. L'autorizzazione è concessa entro novanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato. Essa dura cinque anni ed indica in particolare:

     a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;

     b) i requisiti tecnici delle attrezzature da utilizzare;

     c) le precauzioni per garantire la sicurezza e l'igiene ambientale;

     d) il luogo di smaltimento;

     e) il metodo di trattamento e di recupero dei rifiuti;

     f) gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e del ripristino del sito;

     g) le garanzie finanziarie.

 

     Art. 17. (Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati). [21]

     1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, per la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti contaminati si applicano le norme previste dal titolo V, della parte IV, del d.lgs. 152/2006.

     2. Le funzioni amministrative concernenti la convocazione delle conferenze di servizi e l’autorizzazione del piano di caratterizzazione di cui all’articolo 242, commi 3, 4 e 13 del d.lgs. 152/2006, l’approvazione del piano di monitoraggio e del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al comma 7 del medesimo articolo, nonché l’approvazione del progetto di bonifica di cui all’allegato 4 alla parte IV del citato decreto, sono delegate ai comuni, con esclusione di quelle relative alla bonifica di siti compresi nel territorio di più comuni, riservate alla Regione.

     3. Alle conferenze di servizi di cui al comma 2 partecipano, oltre alle amministrazioni previste dall’articolo 242, comma 13 del d.lgs. 152/2006, anche la struttura regionale competente in materia di rifiuti, coadiuvata dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA).

     4. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti previsti dal titolo V della parte IV del d.lgs. 152/2006, ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, tali interventi sono effettuati d’ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione, secondo l’ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati scelti attraverso apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme necessarie alla realizzazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza, la Regione istituisce apposito fondo. Per il recupero delle somme relative all’onere sostenuto dalla Regione o dal comune per gli interventi citati, si applicano le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

 

     Art. 18. (Approvazione dei progetti e autorizzazione degli impianti di ricerca e di sperimentazione).

     1. La Regione approva il progetto e autorizza la realizzazione e l'esercizio degli impianti di ricerca e di sperimentazione secondo le modalità di cui agli articoli 15 e 16, in quanto applicabili, localizzandoli, di norma, nelle aree individuate come idonee dai piani provinciali.

     2. I termini per l'approvazione del progetto e per l'autorizzazione delle attività di cui al comma 1 sono ridotti alla metà qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

     a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;

     b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a cinque tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni che devono, però, essere limitate alla durata prestabilita delle prove stesse.

     3. La durata dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 1 è di un anno, salvo proroga che non può eccedere comunque i due anni, concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti, da effettuarsi da parte della Regione, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla l.r. 74/1991, sulla base di apposito studio di impatto ambientale.

 

     Art. 19. (Stazioni di trasferimento dei rifiuti urbani).

     1. Le stazioni di trasferimento dei rifiuti urbani, soggette a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, sono autorizzate dalla provincia competente per territorio, su richiesta dei comuni interessati.

     2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa approvazione da parte della provincia di un progetto. L'approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

     3. Nei casi in cui non sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, le stazioni di trasferimento sono attivate previa comunicazione alla provincia competente per territorio.

 

     Art. 20. (Procedure semplificate per l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti).

     1. Per i rifiuti individuati nei decreti di cui all'articolo 31, comma 2, del d.lgs. 22/1997, l'esercizio delle operazioni di smaltimento presso il luogo di produzione dei rifiuti o autosmaltimento e di recupero, disciplinato dal Titolo I, Capo V del d.lgs. 22/1997, è subordinato a semplice comunicazione di inizio di attività, a condizione che siano rispettate le norme tecniche previste dall'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. 22/1997. La comunicazione, che attesta l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, è inviata dall'interessato alla provincia territorialmente competente ed è rinnovata ogni cinque anni o allorquando intervengano modifiche sostanziali nelle operazioni di autosmaltimento o di recupero.

     2. L'interessato intraprende l'esercizio delle operazioni di autosmaltimento o di recupero, decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. Entro lo stesso termine, la provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione ed accerta la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di accertata insussistenza degli stessi, la provincia dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio dell'attività o di prosecuzione della stessa e la rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato provveda, entro il termine fissato dalla provincia, a conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 21. (Interventi per il contenimento, il riutilizzo e il recupero dei rifiuti urbani e per lo sviluppo delle raccolte differenziate) [22].

     1. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, quelle di volontariato riconosciute ai sensi della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, i sindacati e le associazioni degli imprenditori, organizza e promuove campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata ed alla diffusione delle tecnologie e delle metodiche che consentano di contenere la produzione dei rifiuti urbani e di riutilizzare e recuperare gli stessi.

     1 bis. La Regione, gli enti locali, gli enti dipendenti dalla Regione e dagli enti locali, le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione di servizi, organizzano, nei locali adibiti a mensa e nei punti di ristoro interni, la raccolta differenziata delle frazioni organiche derivanti dalla preparazione e somministrazione degli alimenti, nonché degli imballaggi primari in plastica, vetro e alluminio [23].

     1 ter. I soggetti di cui al comma 1 bis organizzano nei propri locali la raccolta differenziata di carta e cartone, imballaggi primari in vetro, plastica ed alluminio e dei prodotti esauribili dell’informatica, quali cartucce toner, inchiostro per stampanti e fotocopiatrici e nastri per macchine da scrivere [24].

     1 quater. La Regione e gli enti locali, anche in collaborazione con le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della l. 349/1986, promuovono e incentivano nei complessi scolastici, anche con finalità educative, sistemi di raccolta differenziata delle frazioni umide, compreso il compostaggio, e delle frazioni secche [25].

     1 quinquies. I soggetti indicati al comma 1 bis si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter entro la data del 31 dicembre 2004 [26].

     2. Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la Regione può affidare ad università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all'attività degli enti locali. La Regione può, altresì, avvalendosi del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, previsto dalla l.r. 74/1991, approvare convenzioni-tipo, sulla base delle quali gli enti locali interessati si convenzionano con i consorzi nazionali obbligatori e con imprese singole o associate.

 

     Art. 21 bis. (Tariffazione puntuale) [27]

     1. La Regione promuove la tariffazione puntuale quale strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare l’invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, predispone le linee guida per l’applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche, basata sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti ed in particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, e determina le tempistiche della sua applicazione, che deve avviarsi su tutto il territorio regionale entro e non oltre il 31 dicembre 2020, con priorità per l’applicazione alle utenze non domestiche anche prevedendo verifiche sull’impatto ed eventuali correttivi.

     2. La Giunta regionale nella deliberazione di cui al comma 1 individua le buone pratiche che i comuni debbono adottare al fine di realizzare la verifica puntuale della produzione di rifiuti partendo dalle utenze non domestiche e prevede appositi contributi sia di parte corrente che di parte capitale per i comuni, nell’ambito della programmazione sulla differenziata.

 

     Art. 22. (Utilizzo di materiali riciclati). [28]

     1. Per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del D.Lgs. n. 22 del 1997, la Regione, gli enti locali, gli enti dipendenti dalla Regione e dagli enti locali, le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione di servizi:

     a) coprono il proprio fabbisogno annuale di carta e cartoncino ad uso grafico e tipografico con una quota di carta, ottenuta integralmente o prevalentemente da materiali riciclati, pari almeno al cinquanta per cento del fabbisogno stesso;

     b) coprono il proprio fabbisogno annuale di imballaggi in cartone, di cartucce toner, di nastri di inchiostro rigenerato per stampanti e fotocopiatrici ed altri generi esauribili per l'informatica, con una quota di materiali riciclati o recuperati pari almeno al trenta per cento del fabbisogno stesso;

     c) coprono il proprio fabbisogno annuale di pneumatici di ricambio per la propria flotta di autovetture ed autoveicoli con una quota di pneumatici ricostruiti, conformi agli standard di qualità e sicurezza previsti dalla normativa vigente, pari almeno al trenta per cento del fabbisogno stesso;

     d) coprono il proprio fabbisogno annuale di materiali per la realizzazione di lavori ed opere pubbliche, compresa la realizzazione di strade, reti e sottoservizi, con una quota di materiali e aggregati inerti riciclati pari almeno al trenta per cento del fabbisogno stesso;

     e) utilizzano nelle proprie mense o punti di ristoro una quota di contenitori e stoviglie riutilizzabili soggetti a cauzione o biodegradabili per la somministrazione di bevande ed alimenti pari almeno al cinquanta per cento del proprio fabbisogno annuale.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, gli enti locali, gli enti dipendenti dalla Regione e dagli enti locali, le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione di servizi, provvedono, entro la data del 31 dicembre 2004, a modificare i capitolati di appalto per gli acquisti e le forniture dei beni di consumo e/o di approvvigionamento, in modo da soddisfare i criteri stabiliti dal marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel ed eliminando eventuali barriere o clausole escludenti che svantaggino il ricorso all’uso di materiali riciclati.

     3. La Regione, fermo quanto previsto al comma 1, lettera e), incentiva la sostituzione totale o parziale di contenitori monouso con contenitori riutilizzabili soggetti a cauzione. La Regione altresì promuove ed incentiva l'adozione del sistema a rendere con cauzione per liquidi alimentari, con particolare riferimento ad aziende produttrici di latte ed acque minerali con stabilimenti nel proprio territorio.

     4. Gli enti locali possono adottare provvedimenti per:

     a) soddisfare il fabbisogno di ammendanti organici per giardini ed aree verdi pubblici con una quota pari almeno all'ottanta per cento di compost di qualità ricavato da frazione umida derivante da raccolta separata di rifiuti;

     b) destinare una quota pari almeno al quaranta per cento della spesa per arredi di giardini pubblici all'acquisto di articoli prodotti con materiali riciclati;

     c) prevedere nei capitolati di appalto per le mense scolastiche clausole di preferenza per le ditte che non facciano uso di stoviglie monouso.

 

     Art. 22 bis. (Accordi volontari e di programma). [29]

     1. La Regione e/o gli enti locali promuovono e attivano tra l’amministrazione regionale stessa, gli enti locali, le associazioni economiche di categoria e gli operatori economici indipendenti, tavoli di concertazione finalizzati alla stipula di accordi volontari e accordi di programma, considerando altresì quanto previsto dal piano di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2002, n.112, per contribuire alla diminuzione della:

     a) produzione di rifiuti nella grande distribuzione tramite adeguate modalità di distribuzione e imballo dei prodotti, possibilità di deposito diretto degli imballi secondari, vendita di bevande in contenitori riutilizzabili con deposito cauzionale, diffusione di sistemi di consegna a domicilio di bevande in contenitori riutilizzabili;

     b) produzione dei rifiuti nel circuito della ristorazione collettiva, tramite la sostituzione di contenitori a perdere per le bevande (bottiglie) e per la distribuzione di alimenti e bevande (bicchieri, stoviglie, cestelli, posate a perdere) impiegati nella ristorazione collettiva;

     c) produzione dei rifiuti elettrici ed elettronici, tramite il recupero e il riciclo, con contratti di assistenza, dei toner e il recupero e il riciclo degli apparati elettrici e elettronici di largo consumo, quali computer, stampanti, fotocopiatrici, frigoriferi, televisori, lavatrici, lavastoviglie.

 

     Art. 22 ter. (Divieti di conferimento in discarica di particolari tipologie di rifiuti). [30]

     1. E’ fatto divieto di smaltire in discarica rifiuti verdi costituiti da partite omogenee di sfalci, ramaglie, attività di manutenzione del verde pubblico e privato.

     2. E’ fatto divieto di smaltire in discarica partite omogenee di frazioni riciclabili di rifiuto, costituite da carta, plastiche, vetro, legno. Per partite omogenee si intendono quantitativi costituiti da una singola tipologia per oltre il settantacinque per cento.

     3. E’ fatto divieto di conferimento al servizio pubblico di raccolta degli imballi secondari e terziari non differenziati. E’ altresì vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, cernita, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

     4. E’ fatto divieto di conferire in maniera indifferenziata al servizio ordinario di raccolta le seguenti tipologie di rifiuto:

     a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;

     b) televisori;

     c) computer, stampanti e scanner;

     d) lavatrici e lavastoviglie;

     e) condizionatori d'aria;

     f) fotocopiatrici;

     g) impianti stereo e casse di amplificazione;

     h) mobili ed altri elettrodomestici;

     i) cartucce esauste di stampanti laser e getto d'inchiostro;

     l) pile anche ricaricabili.

     5. I beni durevoli contenenti clorofluorocarburi (CFC), e in particolare quelli di cui alle lettere a) ed e) del comma 4, devono essere trattati in maniera da assicurarne l’integrità al centro di conferimento. In tutti i comuni deve essere istituito un servizio di raccolta e ritiro dei beni durevoli finalizzato alla valorizzazione di tali beni. Il servizio di ritiro dei beni durevoli può essere svolto dal soggetto a cui è stato affidato il servizio di raccolta dei rifiuti oppure da altri soggetti all’uopo individuati.

 

     Art. 22 quater. (Sanzioni). [31]

     1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1 bis e 1 ter e all'articolo 22 comporta l’esclusione dell’ente, dell’azienda, o comunque del soggetto titolare dei locali ove si è verificata la violazione, dalla possibilità di accesso a fondi e finanziamenti pubblici regionali in materia di ambiente, tranne quelli finalizzati al raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata.

     2. La violazione della disposizione di cui all’articolo 22, comma 1, lettera e), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 5.000,00. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata.

     3. La violazione dei divieti di cui all’articolo 22 ter è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 10.000,00. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata.

 

     Art. 23. (Promozione dell'educazione e formazione professionale in materia ambientale e delle attività di volontariato).

     1. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, quelle di volontariato e dei consumatori, le istituzioni scolastiche, nonché gli enti, le associazioni di categoria e le associazioni imprenditoriali e sindacali operanti nel settore, promuove l'educazione e la formazione professionale in materia ambientale, tenuto conto del quadro di riferimento complessivo dell'organizzazione dello smaltimento e del recupero dei rifiuti.

     2. La Regione, inoltre, promuove ed incentiva, tramite le province, le attività di volontariato miranti ad incrementare la raccolta differenziata, la pulizia dai rifiuti di boschi, di aree lungo i corsi d'acqua e i litorali e di aree di particolare rilevanza ambientale. Tali attività possono essere disciplinate da apposite convenzioni, stipulate con le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della l.r. 29/1993, nonché con le associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della l. 349/1986.

 

     Art. 24. (Finanziamento degli impianti e delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti e di ricerca e sperimentazione).

     1. Le spese relative alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di ricerca e sperimentazione ed alla realizzazione di varianti sostanziali degli stessi, nonché all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, sono a carico degli enti pubblici e dei soggetti privati destinatari delle autorizzazioni.

     2. La Regione contribuisce al finanziamento delle iniziative di comuni e province per la raccolta differenziata dei rifiuti ed incentiva, altresì, le attività di raccolta differenziata promosse da cooperative e da piccole e medie imprese mediante la concessione di contributi per un periodo non superiore a cinque anni dalla loro costituzione.

     3. Agli oneri concernenti i finanziamenti ed i contributi di cui al comma 2 si provvede con gli appositi stanziamenti iscritti, di volta in volta, nei bilanci regionali di previsione.

 

     Art. 25. (Abrogazioni).

     1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le leggi regionali 22 maggio 1995, n. 38, 10 gennaio 1996, n. 5 e 23 maggio 1996, n. 19, sono abrogate.

     2. La disposizione di cui all'articolo 35, comma 3, della l.r. 38/1995, resta in vigore fino al completamento degli interventi ivi previsti e per i quali siano già stati avviati i relativi procedimenti amministrativi alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Art. 26. (Primo piano regionale di gestione dei rifiuti e piani provinciali).

     1. Entro il termine di cui all'articolo 22, comma 7, del d.lgs. 22/1997, la Giunta regionale, avvalendosi anche delle linee-guida per l'elaborazione dei piani provinciali di smaltimento dei rifiuti approvate con deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 1996, n. 96 e della prima annualità del programma triennale di interventi per i rifiuti urbani di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 7 maggio 1997, n. 353, adotta lo schema del primo piano regionale di gestione dei rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 7.

     2. A seguito della pubblicazione del piano di cui al comma 1, le province adottano i piani provinciali o adeguano quelli di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), con le modalità di cui all'articolo 11.

 

     Art. 27. (Efficacia dei piani esistenti).

     1. In attesa dell'approvazione del primo piano regionale dei rifiuti di cui all'articolo 26 e fino alla pubblicazione dei conseguenti piani provinciali producono i loro effetti:

     a) la prima annualità del programma di cui alla del. cons. reg. 353/1997 e le linee guida per la elaborazione dei piani provinciali di smaltimento dei rifiuti di cui alla del. cons. reg. 96/1996;

     b) i piani provinciali adottati dalle province alla data del 30 giugno 2001, previa verifica di conformità, di cui all'articolo 11, alle linee- guida indicate alla lettera a) e nel rispetto dei principi del D.Lgs. 22/1997. Detti piani non possono comunque prevedere nuove progettazioni e realizzazioni di impianti di termocombustione ed incenerimento dei rifiuti solidi urbani [32].

 

     Art. 28. (Approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche).

     1. In attesa dell'approvazione del primo piano regionale dei rifiuti di cui all'articolo 26 e della pubblicazione dei conseguenti piani provinciali, i soggetti interessati presentano alla Regione o alla provincia territorialmente competente qualora sia intervenuta la verifica di conformità dei piani provinciali di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), apposita domanda per la realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche, corredata dal relativo progetto.

     2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere, tra l'altro i seguenti elementi:

     a) l'esatta ubicazione e delimitazione dell'impianto o della discarica;

     b) la descrizione delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e paesaggistiche del terreno;

     c) la descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto o della discarica;

     d) la capacità e le modalità di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

     e) la relazione economica e contabile, contenente l'analisi dei costi;

     f) le modalità di captazione e depurazione del percolato.

     3. La Regione o la provincia, per l'approvazione dei progetti degli impianti e delle discariche di cui al comma 1, convocano la conferenza prevista dall'articolo 15 secondo le procedure e con gli effetti ivi previsti.

     4. Qualora insorgano eccezionali esigenze connesse alla localizzazione degli impianti, al soddisfacimento dei bisogni di smaltimento e di recupero ed alle innovazioni tecnologiche che comportino la necessità di modificazioni o integrazioni dei piani provinciali, l'approvazione di cui al comma 3 è effettuata dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare. Tale approvazione costituisce modificazione o integrazione ai piani provinciali.

     5. I costi relativi all'eventuale espropriazione del terreno su cui deve essere realizzato l'impianto sono a carico del soggetto autorizzato alla realizzazione dell'impianto stesso.

     6. Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio a seguito delle quali gli impianti aumentino, in misura del dieci per cento, la capacità di trattamento dei rifiuti ovvero smaltiscano o recuperino rifiuti con caratteristiche qualitative diverse, tali da determinare una difformità degli impianti rispetto all'autorizzazione rilasciata.

     7. Unitamente alla domanda di cui al comma 1, può essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e di recupero di cui all'articolo 29. In tal caso gli enti di cui al comma 1 autorizzano le attività di smaltimento e recupero contestualmente all'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto o della discarica con efficacia subordinata all'esito positivo del collaudo. I costi relativi al collaudo sono a carico del soggetto autorizzato alla realizzazione dell'impianto o della discarica.

     8. Per l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), e per l'autorizzazione all'esercizio delle relative attività, si applicano, fin dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure di cui agli articoli 15 e 16. Qualora dette procedure siano già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, le stesse vengono definite ai sensi della l.r. 38/1995.

 

     Art. 29. (Autorizzazione all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche).

     1. La Regione o la provincia, secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, autorizzano l'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche di cui all'articolo 28, con le modalità indicate nell'articolo 16.

     2. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche di cui al comma 1 deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa.

     3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla prestazione, da parte dei soggetti gestori degli impianti e delle discariche, di idonee garanzie fidejussorie.

 

     Art. 30. (Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e discariche in esercizio).

     1. Gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e le discariche attualmente in esercizio sulla base di provvedimenti provvisori, indicati nella prima annualità del programma di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), o nei piani provinciali di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), sono autorizzati dalla Regione o dalla provincia, secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, con le modalità fissate dagli articoli 28 e 29, previa prestazione di idonee garanzie fidejussorie da parte dei gestori delle stesse.

     2. In sede di autorizzazione la Regione o la provincia possono imporre, ove necessario, prescrizioni per il proseguimento dell'attività di discarica.

 

     Art. 31. (Gestione dei rifiuti urbani non pericolosi esistenti).

     1. Le gestioni pubbliche dei rifiuti urbani non pericolosi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano fino all'organizzazione della gestione unitaria di cui all'articolo 12.

     2. I consorzi cui è stata affidata la realizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della l.r. 38/1995, sono soppressi a decorrere dall'organizzazione della gestione unitaria prevista dall'articolo 12. Fino all'organizzazione suddetta alla gestione del consorzio provvede un commissario straordinario nominato dalla Regione, cui è affidato anche il compito di trasmettere al nuovo soggetto gestore:

     a) lo stato di consistenza delle risorse patrimoniali e finanziarie;

     b) l'elenco del personale in servizio con le relative qualifiche e la specifica professionalità;

     c) la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti.

     3. I soggetti privati concessionari del servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani non pericolosi alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione. La concessione è prorogata fino all'organizzazione della gestione unitaria di cui all'articolo 12 nel caso in cui scada prima dell'organizzazione della stessa.

     4. Alla scadenza della concessione di cui al comma 3, per i fini indicati dall'articolo 12, i beni e gli impianti dei concessionari sono trasferiti direttamente agli enti locali concedenti nei limiti e nelle forme di legge, se non diversamente disposto dalla convenzione di cooperazione prevista dall'articolo 12.

 

     Art. 32. (Programma per la bonifica delle aree interessate da discariche dismesse).

     1. I comuni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano alla Regione l'elenco delle aree interessate da discariche dismesse ricadenti nel proprio territorio.

     2. Entro i successivi quattro mesi la Giunta regionale, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui alla l.r. 74/1991, propone al Consiglio regionale un programma per la bonifica delle aree interessate da discariche dismesse, di seguito denominato programma per la bonifica.

     3. Il programma per la bonifica, che viene approvato dal Consiglio regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, deve contenere:

     a) l'ordine di priorità degli interventi;

     b) l'individuazione delle zone da bonificare;

     c) le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale;

     d) la stima degli oneri finanziari;

     e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

     4. La Regione, tenendo conto delle priorità indicate dal programma per la bonifica e delle disponibilità finanziarie degli appositi stanziamenti del bilancio regionale, assegna un termine ai comuni interessati per la presentazione dei progetti.

     5. La Regione approva i progetti, sentito il comitato tecnico- scientifico per l'ambiente di cui alla l.r. 74/1991.

     6. La bonifica delle aree interessate da discariche dismesse di proprietà privata deve essere effettuata a cura e spese dei rispettivi proprietari, entro dodici mesi dalla data di approvazione del programma per la bonifica da parte del Consiglio regionale. Trascorso tale termine, provvede il comune interessato con recupero della spesa sostenuta a carico dei proprietari dei terreni.

     7. Sono fatte salve le iniziative in materia di bonifica delle discariche dismesse attivate dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge nell'ambito delle misure di cui all'obiettivo 5B del regolamento (CEE) n. 2081/81 del Consiglio, del 20 luglio 1993, per il periodo 1994/1999.

 

     Art. 33. (Sezione regionale del catasto dei rifiuti).

     1. In attesa della costituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) prevista dal decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, la sezione regionale del catasto dei rifiuti, disciplinato dall'articolo 11 del d.lgs. 22/1997, è gestita dalla competente struttura regionale.

 

     Art. 34. (Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali in attesa dei piani).

     1. In attesa dell'approvazione del primo piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 26 e della pubblicazione dei conseguenti piani provinciali, la Regione può approvare, sentita la competente commissione consiliare, progetti per la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali ed autorizzare l'esercizio delle relative attività con le modalità indicate dagli articoli 15 e 16, in quanto compatibili, previa valutazione delle effettive necessità di smaltimento e recupero dei rifiuti stessi.

     2. Qualora le province abbiano adottato i piani provinciali di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), le autorizzazioni previste dal comma 1 sono rilasciate dalla Regione o dalle province secondo le rispettive competenze indicate dagli articoli 4 e 5.

 

     Art. 35. (Autorizzazioni rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915).

     1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e della l.r. 38/1995, restano valide fino alla loro scadenza e comunque non oltre il termine previsto dall'articolo 57, comma 3, del d.lgs. 22/1997.

     2. Entro il termine di cui all'articolo 57, comma 4, del d.lgs. 22/1997, le autorizzazioni indicate nel comma 1, sono adeguate sulla base della nuova classificazione dei rifiuti, a cura dell'autorità che le ha rilasciate.

 

     Art. 36. (Procedure di valutazione di impatto ambientale).

     1. In attesa dell'emanazione di apposita legge regionale di disciplina delle procedure di VIA, i progetti di cui agli articoli 15 e 28 per i quali la normativa comunitaria richiede la VIA, sono soggetti a valutazione da parte della competente struttura regionale.

 

     Art. 37. (Raccolta differenziata dei rifiuti urbani).

     1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in attesa dell'approvazione del primo piano regionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 26, i comuni, singoli o associati, attivano il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in conformità alla del. cons. reg. 96/1996.

     2. La Regione approva specifici interventi finalizzati alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani da parte delle province e dei comuni.

     3. Sono fatte salve le iniziative in materia, attivate dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge nell'ambito delle misure di cui all'obiettivo 5B del regolamento (CEE) n. 2081/81.

 

     Art. 38. (Contributi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani).

     1. La Regione concede alle province ed ai comuni contributi per la realizzazione degli interventi finalizzati alla raccolta differenziata di cui all'articolo 37.

     2. I contributi attengono alle spese relative all'acquisto di attrezzature e macchinari di primo impianto e sono concessi dalla Regione contestualmente all'approvazione degli interventi presentati dalle province o dai comuni, nei limiti delle disponibilità finanziarie degli appositi stanziamenti del bilancio regionale e delle somme eventualmente trasferite dallo Stato.

 

     Art. 39. (Contributi per la bonifica delle aree interessate da discariche dismesse).

     1. La Regione concede ai comuni contributi in conto capitale fino al cento per cento del costo delle opere relative alla bonifica delle discariche dismesse previste nel programma di cui all'articolo 32.

     2. La Regione concede i contributi contestualmente all'approvazione dei progetti degli interventi, nei limiti delle disponibilità finanziarie degli appositi stanziamenti del bilancio regionale e delle somme eventualmente trasferite dallo Stato per tali fini e a condizione che sia regolarizzato il versamento alla Regione da parte dei comuni, se gestori delle discariche interessate, del tributo speciale previsto dalla l.r. 28/1997.

 

     Art. 40. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per il finanziamento dell'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali dagli articoli 5 e 6, si provvede mediante istituzione per memoria nel bilancio regionale di previsione per il 1998 del capitolo n. 52106 con la seguente denominazione: «Finanziamento per l'esercizio delle funzioni conferite alle province ed ai comuni ai sensi degli articoli 5 e 6».

     2. Per le finalità di cui all’articolo 17, comma 4, si provvede mediante istituzione per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il 1998, del capitolo n. 52114 con la seguente denominazione: «Anticipazione della spesa necessaria per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei rifiuti rinvenuti in aree inquinate» e nello stato di previsione dell'entrata del capitolo n. 03385 con la seguente denominazione: «Rimborso dell'anticipazione della spesa necessaria per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei rifiuti rinvenuti in aree inquinate» [33].

     2 bis. Gli oneri di cui all’articolo 21 pari a euro 50.000,00, per l’esercizio finanziario 2003 gravano sullo stanziamento dell’UPB E32, mediante l’istituzione di apposito capitolo. Alla copertura finanziaria si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo T22501 [34].

     3. Per le finalità di cui all'articolo 25, comma 2, per il solo esercizio finanziario 1998, è iscritta sul capitolo n. 52127 del bilancio regionale di previsione per il 1998 la somma di lire 600.000.000, mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 16310 del medesimo bilancio.

     4. All'onere finanziario di cui all'articolo 38 si provvede, per l'esercizio 1998, mediante lo stanziamento di lire 3.000.000.000 iscritto nel capitolo n. 52105 del bilancio regionale di previsione per il 1998 la cui denominazione è così modificata: «Contributi in conto capitale alle province ed ai comuni per la realizzazione di interventi finalizzati alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani».

     5. All'onere finanziario di cui all'articolo 39 si provvede, per l'esercizio 1998, mediante lo stanziamento di lire 3.595.000.000 iscritto nel capitolo n. 52115 del bilancio regionale di previsione per il 1998 la cui denominazione è così modificata: «Contributi in conto capitale ai comuni per le opere relative alla bonifica delle discariche dismesse».

     6. Il capitolo n. 52103 viene mantenuto nel bilancio regionale di previsione 1998 per la sola gestione dei residui passivi ed il relativo stanziamento di L. 2.070.000.000 è trasferito al capitolo n. 52105 del medesimo bilancio.

     7. Lo stanziamento del capitolo n. 52105 è integrato di L. 1.000.000.000 mediante utilizzazione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 52152.

     8. Alla determinazione della spesa relativa all'attuazione della presente legge per gli anni successivi al 1998 si provvede con legge di approvazione del bilancio regionale di previsione dei relativi esercizi finanziari.


[1] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[2] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 5 dicembre 2006, n. 23.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[5] Letterea così modificata dall'art. 3 della L.R. 5 dicembre 2006, n. 23.

[6] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[7] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 5 dicembre 2006, n. 23.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 7 ottobre 2021, n. 189, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, a far data dal 29 aprile 2006.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 7 ottobre 2021, n. 189, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, limitatamente al riferimento alla lettera b), a far data dal 29 aprile 2006.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 5 dicembre 2006, n. 23.

[11] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 5 dicembre 2006, n. 23.

[12] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 5 dicembre 2006, n. 23.

[13] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 5 dicembre 2006, n. 23.

[14] Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 13.

[15] Lettera abrogata dall'art. 14 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[16] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[17] Comma così modificato dall'art. 62 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[18] Comma così modificato dall'art. 62 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[19] Comma inserito dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[20] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 5 dicembre 2006, n. 23.

[22] Rubrica così sostituita dall’art. 1 della L.R. 2 settembre 2003, n. 26.

[23] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 2 settembre 2003, n. 26.

[24] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 2 settembre 2003, n. 26.

[25] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 2 settembre 2003, n. 26.

[26] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 2 settembre 2003, n. 26.

[27] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[28] Articolo così sostituito dall’art. 2 della L.R. 2 settembre 2003, n. 26.

[29] Articolo aggiunto dall’art. 3 della L.R. 2 settembre 2003, n. 26.

[30] Articolo aggiunto dall’art. 4 della L.R. 2 settembre 2003, n. 26.

[31] Articolo aggiunto dall’art. 5 della L.R. 2 settembre 2003, n. 26.

[32] Lettera così sostituita dall'art. 63 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[33] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 5 dicembre 2006, n. 23.

[34] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 2 settembre 2003, n. 26.