§ 4.4.137 - L.R. 2 settembre 2003, n. 26.
"Modifica alla legge regionale 9 luglio 1998, n.27.(Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche".


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:02/09/2003
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27).
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27).
Art. 3.  (Inserimento dell'articolo 22 bis alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27).
Art. 4.  (Inserimento dell'articolo 22 ter alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27).
Art. 5.  (Inserimento dell'articolo 22 quater alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27).
Art. 6.  (Modifica all’articolo 40 della legge regionale 9 luglio 1998,n. 27).


§ 4.4.137 - L.R. 2 settembre 2003, n. 26.

"Modifica alla legge regionale 9 luglio 1998, n.27.(Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche".

(B.U. 30 settembre 2003, n. 27).

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27).

     1. La rubrica dell’articolo 21 della l.r. 27/1998, è sostituita dalla seguente:

     “Interventi per il contenimento, il riutilizzo e il recupero dei rifiuti urbani e per lo sviluppo delle raccolte differenziate”.

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 27/1998 sono inseriti i seguenti:

     “1 bis. La Regione, gli enti locali, gli enti dipendenti dalla Regione e dagli enti locali, le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione di servizi, organizzano, nei locali adibiti a mensa e nei punti di ristoro interni, la raccolta differenziata delle frazioni organiche derivanti dalla preparazione e somministrazione degli alimenti, nonché degli imballaggi primari in plastica, vetro e alluminio.

     1 ter. I soggetti di cui al comma 1 bis organizzano nei propri locali la raccolta differenziata di carta e cartone, imballaggi primari in vetro, plastica ed alluminio e dei prodotti esauribili dell’informatica, quali cartucce toner, inchiostro per stampanti e fotocopiatrici e nastri per macchine da scrivere.

     1 quater. La Regione e gli enti locali, anche in collaborazione con le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della l. 349/1986, promuovono e incentivano nei complessi scolastici, anche con finalità educative, sistemi di raccolta differenziata delle frazioni umide, compreso il compostaggio, e delle frazioni secche.

     1 quinquies. I soggetti indicati al comma 1 bis si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter entro la data del 31 dicembre 2004.".

 

          Art. 2. (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27).

     1. L'articolo 22 della l.r.27/1998 è sostituito dal seguente:

     "Art. 22. (Utilizzo di materiali riciclati).

     1. Per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del D.Lgs. n. 22 del 1997, la Regione, gli enti locali, gli enti dipendenti dalla Regione e dagli enti locali, le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione di servizi:

     a) coprono il proprio fabbisogno annuale di carta e cartoncino ad uso grafico e tipografico con una quota di carta, ottenuta integralmente o prevalentemente da materiali riciclati, pari almeno al cinquanta per cento del fabbisogno stesso;

     b) coprono il proprio fabbisogno annuale di imballaggi in cartone, di cartucce toner, di nastri di inchiostro rigenerato per stampanti e fotocopiatrici ed altri generi esauribili per l'informatica, con una quota di materiali riciclati o recuperati pari almeno al trenta per cento del fabbisogno stesso;

     c) coprono il proprio fabbisogno annuale di pneumatici di ricambio per la propria flotta di autovetture ed autoveicoli con una quota di pneumatici ricostruiti, conformi agli standard di qualità e sicurezza previsti dalla normativa vigente, pari almeno al trenta per cento del fabbisogno stesso;

     d) coprono il proprio fabbisogno annuale di materiali per la realizzazione di lavori ed opere pubbliche, compresa la realizzazione di strade, reti e sottoservizi, con una quota di materiali e aggregati inerti riciclati pari almeno al trenta per cento del fabbisogno stesso;

     e) utilizzano nelle proprie mense o punti di ristoro una quota di contenitori e stoviglie riutilizzabili soggetti a cauzione o biodegradabili per la somministrazione di bevande ed alimenti pari almeno al cinquanta per cento del proprio fabbisogno annuale.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, gli enti locali, gli enti dipendenti dalla Regione e dagli enti locali, le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione di servizi, provvedono, entro la data del 31 dicembre 2004, a modificare i capitolati di appalto per gli acquisti e le forniture dei beni di consumo e/o di approvvigionamento, in modo da soddisfare i criteri stabiliti dal marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel ed eliminando eventuali barriere o clausole escludenti che svantaggino il ricorso all’uso di materiali riciclati.

     3. La Regione, fermo quanto previsto al comma 1, lettera e), incentiva la sostituzione totale o parziale di contenitori monouso con contenitori riutilizzabili soggetti a cauzione. La Regione altresì promuove ed incentiva l'adozione del sistema a rendere con cauzione per liquidi alimentari, con particolare riferimento ad aziende produttrici di latte ed acque minerali con stabilimenti nel proprio territorio.

     4. Gli enti locali possono adottare provvedimenti per:

     a) soddisfare il fabbisogno di ammendanti organici per giardini ed aree verdi pubblici con una quota pari almeno all'ottanta per cento di compost di qualità ricavato da frazione umida derivante da raccolta separata di rifiuti;

     b) destinare una quota pari almeno al quaranta per cento della spesa per arredi di giardini pubblici all'acquisto di articoli prodotti con materiali riciclati;

     c) prevedere nei capitolati di appalto per le mense scolastiche clausole di preferenza per le ditte che non facciano uso di stoviglie monouso.".

 

     Art. 3. (Inserimento dell'articolo 22 bis alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27).

     1. Dopo l’articolo 22 della l.r. 27/1998, è inserito il seguente:

     “Art. 22 bis. (Accordi volontari e di programma).

     1. La Regione e/o gli enti locali promuovono e attivano tra l’amministrazione regionale stessa, gli enti locali, le associazioni economiche di categoria e gli operatori economici indipendenti, tavoli di concertazione finalizzati alla stipula di accordi volontari e accordi di programma, considerando altresì quanto previsto dal piano di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2002, n.112, per contribuire alla diminuzione della:

     a) produzione di rifiuti nella grande distribuzione tramite adeguate modalità di distribuzione e imballo dei prodotti, possibilità di deposito diretto degli imballi secondari, vendita di bevande in contenitori riutilizzabili con deposito cauzionale, diffusione di sistemi di consegna a domicilio di bevande in contenitori riutilizzabili;

     b) produzione dei rifiuti nel circuito della ristorazione collettiva, tramite la sostituzione di contenitori a perdere per le bevande (bottiglie) e per la distribuzione di alimenti e bevande (bicchieri, stoviglie, cestelli, posate a perdere) impiegati nella ristorazione collettiva;

     c) produzione dei rifiuti elettrici ed elettronici, tramite il recupero e il riciclo, con contratti di assistenza, dei toner e il recupero e il riciclo degli apparati elettrici e elettronici di largo consumo, quali computer, stampanti, fotocopiatrici, frigoriferi, televisori, lavatrici, lavastoviglie.”

 

          Art. 4. (Inserimento dell'articolo 22 ter alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27).

     1. Dopo l'articolo 22 bis. della l.r. 27/1998, inserito dalla presente legge, è inserito il seguente:

     "Art. 22 ter. (Divieti di conferimento in discarica di particolari tipologie di rifiuti).

     1. E’ fatto divieto di smaltire in discarica rifiuti verdi costituiti da partite omogenee di sfalci, ramaglie, attività di manutenzione del verde pubblico e privato.

     2. E’ fatto divieto di smaltire in discarica partite omogenee di frazioni riciclabili di rifiuto, costituite da carta, plastiche, vetro, legno. Per partite omogenee si intendono quantitativi costituiti da una singola tipologia per oltre il settantacinque per cento.

     3. E’ fatto divieto di conferimento al servizio pubblico di raccolta degli imballi secondari e terziari non differenziati. E’ altresì vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, cernita, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

     4. E’ fatto divieto di conferire in maniera indifferenziata al servizio ordinario di raccolta le seguenti tipologie di rifiuto:

     a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;

     b) televisori;

     c) computer, stampanti e scanner;

     d) lavatrici e lavastoviglie;

     e) condizionatori d'aria;

     f) fotocopiatrici;

     g) impianti stereo e casse di amplificazione;

     h) mobili ed altri elettrodomestici;

     i) cartucce esauste di stampanti laser e getto d'inchiostro;

     l) pile anche ricaricabili.

     5. I beni durevoli contenenti clorofluorocarburi (CFC), e in particolare quelli di cui alle lettere a) ed e) del comma 4, devono essere trattati in maniera da assicurarne l’integrità al centro di conferimento. In tutti i comuni deve essere istituito un servizio di raccolta e ritiro dei beni durevoli finalizzato alla valorizzazione di tali beni. Il servizio di ritiro dei beni durevoli può essere svolto dal soggetto a cui è stato affidato il servizio di raccolta dei rifiuti oppure da altri soggetti all’uopo individuati.”.

 

          Art. 5. (Inserimento dell'articolo 22 quater alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27).

     1. Dopo l'articolo 22 ter della l.r. 27/1998, inserito dalla presente legge, è inserito il seguente:

     "Art. 22 quater. (Sanzioni).

     1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1 bis e 1 ter e all'articolo 22 comporta l’esclusione dell’ente, dell’azienda, o comunque del soggetto titolare dei locali ove si è verificata la violazione, dalla possibilità di accesso a fondi e finanziamenti pubblici regionali in materia di ambiente, tranne quelli finalizzati al raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata.

     2. La violazione della disposizione di cui all’articolo 22, comma 1, lettera e), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 5.000,00. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata.

     3. La violazione dei divieti di cui all’articolo 22 ter è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 10.000,00. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata.”

 

          Art. 6. (Modifica all’articolo 40 della legge regionale 9 luglio 1998,n. 27).

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 40 della l.r. 27/1998 è inserito il seguente:

     “2 bis. Gli oneri di cui all’articolo 21 pari a euro 50.000,00, per l’esercizio finanziario 2003 gravano sullo stanziamento dell’UPB E32, mediante l’istituzione di apposito capitolo. Alla copertura finanziaria si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo T22501.”.