§ 2.6.39 - L.R. 10 novembre 1998, n. 49.
Sostegno alle associazioni per la valorizzazione delle tradizioni dei cittadini di altre regioni d'Italia presenti nel territorio laziale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.6 enti regionali, adesioni ad enti, associazioni, istituti
Data:10/11/1998
Numero:49


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Interventi).
Art. 3.  (Albo delle associazioni di cittadini di altre regioni d'Italia).
Art. 4.  (Modalità di iscrizione all'albo).
Art. 5.  (Domande di contributo).
Art. 6.  (Concessione dei contributi).
Art. 7.  (Vigilanza sulle iniziative).
Art. 8.  (Norma transitoria).
Art. 9.  (Norma finanziaria).
Art. 10.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.6.39 - L.R. 10 novembre 1998, n. 49. [1]

Sostegno alle associazioni per la valorizzazione delle tradizioni dei cittadini di altre regioni d'Italia presenti nel territorio laziale.

(B.U. 20 novembre 1998, n. 32).

 

     Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Lazio sostiene e valorizza le iniziative delle associazioni di cittadini nativi di altre regioni d'Italia al fine di conservare e divulgare le tradizioni e le culture dei luoghi di provenienza.

 

     Art. 2. (Interventi).

     1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1 vengono sostenuti i seguenti interventi:

     a) organizzazione di convegni, mostre e seminari di studio;

     b) istituzione o potenziamento di centri di documentazione delle regioni di origine;

     c) iniziative tese alla valorizzazione e alla divulgazione della storia, della cultura, delle tradizioni dei dialetti, dell'artigianato e del costume delle regioni di provenienza;

     d) organizzazione di manifestazioni e di incontri volti a favorire il mantenimento di contatti culturali con le regioni d'origine.

 

     Art. 3. (Albo delle associazioni di cittadini di altre regioni d'Italia). [2]

     1. Le associazioni di cittadini di altre regioni d'Italia, per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge, debbono essere iscritte all'apposito albo istituito presso la competente struttura della Regione.

     2. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le associazioni di cittadini di altre regioni d'Italia devono possedere i seguenti requisiti:

     a) costituzione da almeno tre anni;

     b) disponibilità di una propria sede nell'ambito del territorio regionale;

     c) numero di almeno cinquanta iscritti, ai sensi delle norme statutarie, da almeno tre anni consecutivi.

 

     Art. 4. (Modalità di iscrizione all'albo).

     1. Ai fini dell'iscrizione all'albo delle associazioni di cittadini di altre regioni d'Italia, le associazioni devono presentare domanda all'assessorato politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo, del turismo e dello sport entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. dell'atto deliberativo di istituzione dell'albo di cui all'articolo 3 della presente legge, corredata della seguente documentazione:

     a) statuto, atto costitutivo, elenco delle cariche sociali;

     b) titolo di disponibilità della sede;

     c) elenco ufficiale dei soci iscritti relativo agli ultimi tre anni;

     d) dichiarazione di assenso da parte dell'organo di amministrazione dell'associazione al trasferimento dei beni, acquisti con finanziamento della Regione, ad una struttura culturale regionale, in caso di scioglimento dell'associazione o di suo trasferimento in altra regione [3].

     2. La Giunta regionale provvede alla prima costituzione dell'albo delle associazioni di cittadini di altre regioni d'Italia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [4].

     3. L'albo viene aggiornato con cadenza triennale a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della prima costituzione con deliberazione della Giunta regionale. Le domande di iscrizione devono essere presentate con le stesse modalità di cui al comma 1, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di aggiornamento [5].

 

     Art. 5. (Domande di contributo).

     1. Per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge i legali rappresentanti delle associazioni inoltrano apposita domanda all'assessorato politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo, del turismo e dello sport, entro il 31 gennaio di ogni anno corredata di:

     a) aggiornamento dell'elenco ufficiale dei soci iscritti;

     b) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella programmata per l'anno cui si riferisce la richiesta di contributo;

     c) dichiarazione attestante se per le stesse iniziative sono stati richiesti e/o ottenuti contributi da parte di altri enti ed organismi pubblici;

     d) relazione illustrativa e rendicontazione amministrativa sulla utilizzazione dei finanziamenti ottenuti nell'anno precedente.

 

     Art. 6. (Concessione dei contributi).

     1. La Giunta regionale approva il piano annuale dei contributi alle associazioni di cittadini di altre regioni d'Italia, la cui entità non può superare il sessanta per cento della spesa prevista ritenuta accoglibile e non coperta da altri eventuali interventi contributivi. [6]

     2. Nella definizione del piano annuale di riparto dei contributi la Giunta regionale tiene conto della rilevanza delle iniziative proposte dalle associazioni di cittadini di altre regioni d'Italia per le quali è stato espressamente richiesto il contributo. [7]

     2 bis. Le associazioni possono proporre istanza, pena l'esclusione, per non più di una iniziativa da realizzare nell'anno. [8]

 

     Art. 7. (Vigilanza sulle iniziative).

     1. La competente struttura della Regione Lazio può porre in essere tutte le iniziative ritenute necessarie per vigilare sul possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo e sulla realizzazione delle iniziative finanziate.

     2. Tutti i contributi sono vincolati al possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per l'iscrizione all'albo e alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi e non possono essere utilizzati diversamente. Il contributo può essere revocato quando non sia rispettata la destinazione di cui sopra ovvero nel caso in cui le associazioni interessate non forniscano la rendicontazione richiesta.

 

     Art. 8. (Norma transitoria).

     1. Per l'anno 1998 il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 5 della presente legge, è sostituito da giorni venti decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria).

     1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di L. 300 milioni.

     2. Il predetto importo viene iscritto in termini di competenza e cassa al capitolo di spesa n. 44371 "Contributi per il sostegno e la valorizzazione delle tradizioni delle associazioni di cittadini di altre regioni d'Italia presenti nel territorio laziale", che viene istituito nel bilancio regionale 1998.

     3. Alla relativa copertura in termini di competenza, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 49001, elenco n. 4, lettera f del bilancio 1998, mentre alla copertura di cassa si provvede mediante prelievo di pari importo dello stanziamento previsto sul capitolo n. 16325 del bilancio stesso.

 

     Art. 10. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

 

 

     SCHEDA DESCRITTIVA

 


[1] Abrogata dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 15.

[2] Articolo così modificato dall'art. 18 della L.R. 4 settembre 2000, n. 26.

[3] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 1 settembre 1999, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 18 della L.R. 4 settembre 2000, n. 26.

[4] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 4 settembre 2000, n. 26.

[5] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 1 settembre 1999, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 18 della L.R. 4 settembre 2000, n. 26.

[6] Comma già modificato dall'art. 18 della L.R. 4 settembre 2000, n. 26 e così ulteriormente modificato dall'art. 58 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[7] Comma già modificato dall'art. 18 della L.R. 4 settembre 2000, n. 26 e così ulteriormente modificato dall'art. 58 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[8] Comma aggiunto dall'art. 58 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.