§ 5.14.39 - L.R. 25 maggio 1989, n. 27.
Costituzione dell'istituto per la grafica, la comunicazione visiva e le attività ad esse connesse.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:25/05/1989
Numero:27


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 2 bis. 
Art. 2 ter. 
Art. 2 quater. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 


§ 5.14.39 - L.R. 25 maggio 1989, n. 27. [1]

Costituzione dell'istituto per la grafica, la comunicazione visiva e le attività ad esse connesse.

(B.U. 10 giugno 1989, n. 16).

 

Art. 1. [2]

     1. Al fine di promuovere lo sviluppo della comunicazione e delle attività ad essa connesse, in conformità all'articolo 53, comma 1, lettera a), dello Statuto regionale, è istituito l'ente regionale per la comunicazione denominato istituto "Montecelio" con sede in ambito regionale. Provvisoriamente l'istituto ha sede presso l'ex convento di San Michele nel comune di Guidonia Montecelio.

     2. L'istituto "Montecelio", dotato di personalità giuridica, autonomia amministrativa e gestionale, nell'ambito delle competenze regionali e degli enti locali in materia di promozione culturale ed educativa, del diritto allo studio e della formazione professionale, provvede a [3]:

     a) formare esperti nel settore della comunicazione e delle attività ad essa connesse;

     b) assistere la Regione, con particolare riferimento alla comunicazione di parte pubblica, nella formazione e qualificazione di personale proprio e/o degli enti locali che insistono sul territorio regionale;

     c) fornire alla Regione consulenze nel settore della comunicazione anche nella selezione di organizzazioni esterne cui debbano affidarsi compiti operativi;

     d) espletare attività di studio, ricerca e sperimentazione;

     e) organizzare eventi nell'ambito dei campi di attività dell'istituto [4];

     f) promuovere o partecipare ad associazioni, società o consorzi operanti nei settori della comunicazione multimediale, ivi comprese le imprese editoriali e radiotelevisive, nonché stipulare contratti, convenzioni o accordi di programma con università, enti di ricerca, imprese ed ogni altro soggetto che abbia interesse al campo di attività dell'Istituto stesso; [5]

     f bis) svolgere attività di formazione ed aggiornamento nel campo del marketing e della promozione del territorio, anche attraverso l'organizzazione di corsi finalizzati a fornire competenze e strumenti per la richiesta dì finanziamento e per l'attuazione di progetti finanziati dall'Unione europea; [6]

     f ter) svolgere attività di formazione ed aggiornamento nel campo del e-government e dei servizi telematici al cittadino, anche attraverso l'organizzazione di corsi finalizzati a fornire competenze e strumenti per la richiesta di finanziamento e per l'attuazione di progetti finanziati dall'Unione europea. [7]

 

     Art. 2. [8]

     1. Sono organi dell'istituto:

     a) il direttore generale;

     b) il collegio dei revisori dei conti.

     2. Il direttore generale è nominato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

     a) diploma di laurea;

     b) comprovata esperienza nella direzione di strutture di aziende o enti pubblici o privati operanti, in particolare, nel settore dell’informazione e della comunicazione [9].

     3. Il direttore generale ha la legale rappresentanza dell'istituto ed è responsabile dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità della relativa attività, nonché della sua rispondenza agli atti regionali di programmazione, indirizzo e direttiva.

     4. Il direttore generale provvede alla direzione dell'istituto ed in particolare:

     a) all'adozione dello statuto;

     b) all'adozione dei regolamenti previsti dallo statuto, ivi compresi quelli amministrativi e di contabilità;

     c) all'adozione dei programmi di attività;

     d) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione;

     e) all'organizzazione amministrativa e all'adozione della pianta organica del personale;

     f) alla nomina del direttore amministrativo nonché, su indicazione del comitato di cui all'articolo 2 bis, del direttore didattico e all'assegnazione agli stessi degli obiettivi e delle necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali; [10]

     g) all'adozione degli schemi di convenzione da sottoscrivere con le università e gli enti di ricerca, allo svolgimento delle attività di formazione e per il rilascio dei crediti formativi; [11]

     g bis) all'adozione degli schemi di contratto per il conferimento degli incarichi ai docenti e agli esperti; [12]

     g ter) alla nomina, su indicazione del comitato scientifico didattico, delle commissioni per l'assegnazione dei premi banditi, sentito il suddetto comitato, dall'Istituto e destinati a soggetti che si siano particolarmente distinti nel settore della comunicazione, ivi compreso il 'Premio Montecelio'. [13]

     5. Il direttore generale presenta annualmente alla Giunta regionale un rendiconto generale ed una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

     6. Al direttore generale viene corrisposta una indennità economica calcolata sulla base dei livelli retributivi dei dirigenti delle strutture di vertice dell’amministrazione regionale [14].

     7. Alla prima nomina del direttore generale si provvede entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento di cui al comma 6. L'incarico di direttore generale è rinnovabile per una sola volta.

     8. Il Consiglio regionale può revocare il direttore generale nel caso di grave inosservanza degli atti regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento.

     9. La Giunta regionale, nell'ambito delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 4:

     a) nomina un commissario ad acta in caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti obbligatori da parte dell'istituto, previo invito a provvedere entro un congruo termine;

     b) dichiara la decadenza del direttore generale in caso di ripetute e gravi violazioni di disposizioni normative ovvero di grave disavanzo nella gestione dell'istituto, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale e provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo direttore generale.

     10. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dalla Giunta regionale, scegliendoli tra gli iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dura in carica cinque anni. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il presidente. Al presidente ed agli altri componenti spetta il trattamento economico determinato ai sensi della L.R. 46/1998 e successive modificazioni.

 

     Art. 2 bis. [15]

     1. Il comitato scientifico didattico è l'organo consultivo in materia di programmazione degli indirizzi scientifici e didattici, di piani di studio, di criteri per il reclutamento dei docenti. Dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

     2. I componenti, di numero non inferiore a tre e non superiore a cinque, sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta del direttore generale, tra studiosi, professionisti ed operatori di chiara fama nel settore della comunicazione e delle attività economiche ad essa connesse.

 

     Art. 2 ter. [16]

     1. Il direttore amministrativo [17]:

     a) dirige, il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici amministrativi, rispondendone al direttore generale;

     b) adotta gli atti di gestione finanziaria ed amministrativa e cura il perseguimento degli obiettivi assegnati dal direttore generale; [18]

     c) predispone gli atti per la redazione del bilancio e dei rendiconti e cura l'istruttoria di ogni altro atto relativo alla gestione finanziaria ed amministrativa da sottoporre al direttore generale; [19]

     d) svolge tutte le altre attività connesse alla gestione finanziaria ed amministrativa nonché i compiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti dell'ente e ne risponde al direttore generale. [20]

     2. Nel caso di gravi impedimenti o di risultato negativo nella gestione o di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, l'incarico di direttore amministrativo può essere revocato dal direttore generale, previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine per le controdeduzioni. [21]

     3. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è regolato da apposito contratto a tempo determinato di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. [22]

 

          Art. 2 quater. [23]

     1. Il direttore didattico:

     a) predispone i programmi di attività dell'Istituto e cura l'istruttoria di ogni altro atto relativo al settore scientifico-didattico, ivi compreso il reclutamento dei docenti e degli esperti, sulla base degli indirizzi forniti dal Comitato scientifico didattico;

     b) cura l'attuazione dei programmi di attività e il perseguimento degli obiettivi assegnati dal direttore generale;

     c) cura i rapporti con i soggetti interessati al campo di attività dell'Istituto, e predispone, in raccordo con il direttore amministrativo, gli schemi contrattuali relativi alla disciplina dei rapporti tra l'ente e i soggetti stessi;

     d) sovrintende allo svolgimento delle attività scientifico-didattiche dell'Istituto rispondendone al direttore generale e svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto e dai regolamenti dell'ente.

     2. Nel caso di gravi impedimenti, di risultato negativo nell'attuazione dei programmi di attività o di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, l'incarico di direttore didattico può essere revocato dal direttore generale, previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine per le controdeduzioni.

     3. Il rapporto di lavoro del direttore didattico è regolato da apposito contratto a tempo determinato di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

 

     Art. 3. [24]

     1. L'Istituto provvede, sulla base della pianta organica adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera e), al reclutamento del personale dipendente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente ed in conformità allo Statuto e ai regolamenti dell'Istituto stesso. [25]

     2. Al personale dell'istituto "Montecelio" si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di attività, previdenza e quiescenza previsti per il personale regionale nonché le leggi vigenti o future riguardanti tale personale da recepire, adeguandole ove occorra, nell'ordinamento del personale dell'istituto stesso, con deliberazione del direttore generale [26], sottoposta al controllo regionale ai sensi dell'articolo 4.

     3. Per la copertura delle vacanze di organico, comunque determinatesi, l'istituto "Montecelio", esperisce prioritariamente le necessarie procedure per utilizzare personale regionale che, con provvedimento della Giunta regionale, viene assegnato all'istituto stesso.

     4. L'istituto "Montecelio" dispone dei seguenti mezzi patrimoniali e finanziari:

     a) beni immobili e mobili acquisiti a titolo di priorità o in uso;

     b) finanziamento annuo della Regione, nella misura determinata dalla legge di approvazione del bilancio regionale;

     c) contributi da parte dei soggetti privati e pubblici;

     d) rendite ed interessi dei propri beni patrimoniali;

     e) proventi dell'attività svolta.

     5. Per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dell'istituto "Montecelio" si applica la normativa statale e regionale vigente in materia.

     6. All'erogazione del finanziamento di cui alla lettera b) del comma 4 si provvede in conformità alle vigenti norme di contabilità regionale. [27]

     7. L'assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio provvede a formulare annualmente motivate proposte di finanziamento dell'istituto "Montecelio", ai fini della predisposizione del bilancio regionale di previsione, anche sulla base delle relazioni tecniche sulla programmazione dell'attività e sul loro svolgimento trasmesse annualmente dall'istituto stesso.

 

     Art. 4. [28]

     1. Sono assoggettate all'approvazione della Giunta regionale, che vi provvede entro venti giorni dal ricevimento, le deliberazioni dell'istituto "Montecelio" riguardanti lo statuto ed i regolamenti, nonché le tariffe dell'attività didattica; tali deliberazioni sono inviate all'assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio entro dieci giorni dalla loro adozione.

     2. Nei casi di comprovata urgenza, il direttore generale [29] dell'istituto "Montecelio" può dichiarare le deliberazioni di cui al comma 1 immediatamente esecutive; tali deliberazioni sono inviate entro tre giorni alla Giunta regionale che può annullarle entro dieci giorni dalla data di ricevimento.

     3. Sono approvate ai sensi della legge regionale n. 19 del 1991, le deliberazioni del direttore generale [30] dell'istituto "Montecelio" relative:

     a) al bilancio di previsione;

     b) all'assestamento e alle variazioni del bilancio di previsione;

     c) al rendiconto generale.

     4. La Giunta regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, può richiedere l'acquisizione di atti e documenti e può effettuare ispezioni.

 

     Art. 5. [31]

     1. Al finanziamento della presente legge, ivi comprese le spese per il personale in servizio presso l'istituto, si provvede mediante istituzione di apposito capitolo nel bilancio di previsione della Regione per il 1994 n. 44125 denominato: Finanziamento istituto "Montecelio" con iscrizione in termini di competenza e di cassa della somma di L. 400.000.000.

     2. Alla copertura finanziaria del predetto onere di L. 400.000.000 si fa fronte mediante riduzione di pari importo della somma iscritta al capitolo n. 44303 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 che rimane attivo per la sola gestione dei residui.

     3. All'onere relativo agli anni successivi si provvede mediante impiego della somma stanziata con le relative leggi di bilancio.

 

     Art. 6. [32]

     1. Fino alla nomina del direttore generale [33] ai sensi dell'articolo 2 e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

     a) le competenze del direttore generale [34] dell'istituto "Montecelio", sono svolte dal comitato scientifico didattico in carica alla predetta data di entrata in vigore e lo stesso permane nelle funzioni sino alla nomina del nuovo comitato;

     b) il direttore didattico, in carica alla citata data di entrata in vigore, permane nelle proprie funzioni sino alla nomina del nuovo direttore.

     2. L'istituto "Montecelio" subentra a tutte le attività e le passività risultanti da specifica relazione da trasmettere a cura del direttore didattico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio.

 

 

 

TABELLA A

 

          Livello funzionale                 Dotazione organica n.

 

                 X...................................../

                 IX..................................../

                 VIII..................................1

                 VII.................................../

                 VI....................................1

                 V...................................../

                 IV....................................1

                 III...................................1

                 II....................................1

                 I...................................../

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 65.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 5.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 5.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 173 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 173 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 173 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[8] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 65, ora così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 5.

[9] Lettera così modificata dall’art. 21 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 173 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 173 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[12] Lettera aggiunta dall'art. 173 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[13] Lettera aggiunta dall'art. 173 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[14] Comma così sostituitodall’art. 21 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8.

[15] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 5.

[16] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 5.

[17] Alinea così modificato dall'art. 173 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[18] Lettera così sostituita dall'art. 173 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[19] Lettera così modificata dall'art. 173 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[20] Lettera così modificata dall'art. 173 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[21] Comma così modificato dall'art. 173 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[22] Comma così modificato dall'art. 173 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[23] Articolo inserito dall'art. 173 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 65.

[25] Comma così sostituito dall'art. 173 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[26] L'attuale "direttore generale" sostituisce il "consiglio di amministrazione" ai sensi dell'art. 4 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 5.

[27] Comma così sostituito dall'art. 173 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[28] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 65.

[29] L'attuale "direttore generale" sostituisce il "consiglio di amministrazione" ai sensi dell'art. 4 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 5.

[30] L'attuale "direttore generale" sostituisce il "consiglio di amministrazione" ai sensi dell'art. 4 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 5.

[31] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 65.

[32] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 65.

[33] L'attuale "direttore generale" sostituisce il "consiglio di amministrazione" ai sensi dell'art. 4 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 5.

[34] L'attuale "direttore generale" sostituisce il "consiglio di amministrazione" ai sensi dell'art. 4 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 5.