§ 2.6.57 - L.R. 1 febbraio 2008, n. 1.
Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.6 enti regionali, adesioni ad enti, associazioni, istituti
Data:01/02/2008
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Natura giuridica e forme di autonomia delle agenzie)
Art. 3.  (Attività nell’interesse di enti locali e di altri enti pubblici)
Art. 4.  (Direttore)
Art. 5.  (Organizzazione e personale. Comitati tecnici e consulenti)
Art. 6.  (Programma annuale di attività)
Art. 7.  (Risorse finanziarie e sistema contabile)
Art. 8.  (Disposizioni transitorie)
Art. 9.  (Abrogazioni)


§ 2.6.57 - L.R. 1 febbraio 2008, n. 1.

Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti

(B.U. 14 febbraio 2008, n. 6)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge, al fine di procedere alla razionalizzazione dell’ordinamento amministrativo regionale, ivi compreso il riordino del sistema degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, secondo i criteri di celerità, efficienza, efficacia, economicità e specializzazione dell’azione amministrativa, detta norme generali relative alle agenzie regionali istituite, con apposite leggi, ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto, di seguito denominate agenzie.

2. Con le leggi regionali istitutive delle singole agenzie viene stabilita, nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge, la specifica disciplina tenendo conto delle diverse esigenze operative.

 

     Art. 2. (Natura giuridica e forme di autonomia delle agenzie)

1. Le agenzie sono unità amministrative della Regione preposte allo svolgimento di attività tecnico-operative di interesse regionale, che richiedono particolari professionalità, conoscenze specialistiche e specifiche modalità di organizzazione del lavoro.

2. Alle agenzie è riconosciuta autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile nei limiti delle risorse disponibili e in conformità agli atti regionali di definizione delle politiche, degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive.

3. Ai fini di cui al comma 2, la Giunta regionale, nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dalla normativa contrattuale, su proposta dell’assessore regionale competente nella materia in cui opera ciascuna agenzia, adotta, sentite le commissioni consiliari competenti, i programmi triennali di attività delle singole agenzie e gli altri atti di indirizzo e direttiva ai quali esse devono conformare la propria azione. La Giunta regionale, altresì, esercita la vigilanza e il controllo nei confronti delle agenzie.

 

     Art. 3. (Attività nell’interesse di enti locali e di altri enti pubblici)

1. Le agenzie possono svolgere le attività tecnico-operative nelle materie di propria competenza anche nell’interesse di enti locali e di altri enti pubblici regionali, sulla base di apposite intese tra la Regione e l’ente interessato.

 

     Art. 4. (Direttore)

1. Organo dell’agenzia è il direttore, nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 53, comma 2, dello Statuto, scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all’amministrazione regionale, in possesso dei requisiti previsti nelle singole leggi istitutive.

2. Al direttore si applica la normativa vigente per i direttori regionali relativa al conferimento e alla durata dell’incarico, fatte salve le norme generali dettate dalla presente legge e la specifica disciplina stabilita dalle leggi regionali istitutive delle singole agenzie e dai regolamenti di organizzazione di cui all’articolo 5. Il trattamento economico del direttore è determinato dalla Giunta regionale, sulla base di parametri che tengano conto delle tipologie organizzative, dell’entità delle competenze e delle dimensioni in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali dell’agenzia, in misura, comunque, non superiore al limite massimo stabilito per i direttori regionali dall’articolo 39, comma 3, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2005).

3. Il direttore dirige e coordina le attività dell’agenzia ed è responsabile dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità della gestione nonché della conformità della gestione stessa agli atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla Giunta regionale, con particolare riguardo al programma triennale di attività dell’agenzia di cui all’articolo 2. Il direttore, tra l’altro:

a) predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell’agenzia ai sensi dell’articolo 5 e la trasmette alla Giunta regionale per la relativa adozione;

b) predispone la proposta di programma annuale di attività dell’agenzia ai sensi dell’articolo 6 e la trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 ottobre di ogni anno, per la relativa adozione;

c) adotta il bilancio di previsione, l’assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni nonché il rendiconto generale ai sensi dell’articolo 7;

d) redige la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, da allegare al rendiconto;

e) assegna ai dirigenti gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma annuale di attività dell’agenzia di cui all’articolo 6, nonché le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali;

f) verifica i risultati di gestione e valuta annualmente i dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati.

 

     Art. 5. (Organizzazione e personale. Comitati tecnici e consulenti)

1. L’organizzazione delle agenzie, rispondente ai criteri di cui all’articolo 1, comma 1, è disciplinata, in coerenza con la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, e nel rispetto della specifica disciplina stabilita dalle leggi regionali istitutive, con regolamenti adottati dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera d), dello Statuto. La proposta di regolamento di organizzazione di ciascuna agenzia è predisposta dal direttore ed è trasmessa alla Giunta regionale.

2. I regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono, in particolare:

a) le competenze del direttore e degli altri dirigenti;

b) le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

c) le modalità per l’assegnazione ai dirigenti degli obiettivi programmatici e delle necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali, nonché per la verifica dei risultati di gestione, in coerenza con la normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale;

d) le modalità per lo svolgimento delle attività nell’interesse di enti locali e di altri enti pubblici regionali ai sensi dell’articolo 3.

3. Le leggi istitutive delle singole agenzie e i rispettivi regolamenti di organizzazione possono prevedere, in considerazione della peculiarità delle attività svolte e di specifici progetti previsti dal programma annuale di attività di cui all’articolo 6, appositi comitati tecnici composti, oltre che da personale regionale, anche da esperti esterni che operano a titolo gratuito.

4. Le agenzie, per l’espletamento delle attività ordinarie, si avvalgono di personale assunto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli della Regione. Le Agenzie possono avvalersi, negli altri casi, di personale assunto dalla Regione con contratto di diritto privato nonché di consulenti esterni di comprovata esperienza, in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti di organizzazione.

5. Le agenzie possono avvalersi, previa sottoscrizione di apposite convenzioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, della collaborazione di enti senza fini di lucro, operanti nel campo della ricerca scientifica, per l’effettuazione di studi, indagini e ricerche che siano strettamente connessi ai compiti assegnati.

 

     Art. 6. (Programma annuale di attività)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale di bilancio o di autorizzazione all’esercizio provvisorio, la Giunta regionale adotta, in coerenza con l’articolo 30 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche e in attuazione del programma triennale di cui all’articolo 2, il programma annuale di attività di ciascuna agenzia che costituisce atto di indirizzo e di direttiva della Giunta regionale nei confronti del direttore per l’attività amministrativa e gestionale dell’agenzia stessa, nonché il riferimento per l’esercizio del controllo strategico previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

2. La proposta di programma annuale di attività dell’agenzia è predisposta dal direttore ed è trasmessa all’assessore regionale competente nella materia in cui opera l’agenzia stessa.

3. Il programma annuale di attività dell’agenzia assegna al direttore gli obiettivi e i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale nonché le necessarie risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali.

 

     Art. 7. (Risorse finanziarie e sistema contabile)

1. Le risorse finanziarie delle agenzie sono costituite:

a) dal fondo stanziato in apposita unità previsionale di base del bilancio regionale;

b) dai proventi derivanti dalle attività svolte a favore degli enti convenzionati ai sensi dell’articolo 3;

c) da eventuali specifici finanziamenti disposti dall’Unione europea, dallo Stato o dalla Regione.

2. Il sistema contabile delle agenzie è disciplinato, in coerenza con la l.r. 25/2001 e successive modifiche, con apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio.

3. Il direttore adotta, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2, il bilancio di previsione dell’agenzia, l’assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1, nonché il rendiconto generale e li trasmette agli assessori regionali competenti nella materia in cui opera l’agenzia e in materia di bilancio ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio regionale, in coerenza con le disposizioni contenute nel titolo VII, capo I, della l.r. 25/2001 e successive modifiche.

 

     Art. 8. (Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima applicazione della presente legge, la Regione procede al riordino degli enti indicati nel comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007) con le modalità di cui ai seguenti commi.

2. Sono confermati quali enti pubblici dipendenti dalla Regione, ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto:

a) l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del  Lazio (ARSIAL);

b) l’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA);

c) l’Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio (LAZIODISU);

d) Laziosanità-Agenzia di sanità pubblica (ASP);

e) [l’Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse del Lazio] [1];

f) [l’Agenzia regionale per la mobilità (AREMOL)] [2].

3. Con successiva legge di modifica della legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 (Costituzione dell’ istituto regionale di studi giuridici del Lazio) e successive modifiche si provvede alla riorganizzazione dell’Istituto Jemolo.

4. In considerazione dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale per la gestione delle aree naturali protette, di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto legislativo 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche e, in particolare, della necessità di coinvolgere nella gestione stessa gli enti locali territorialmente interessati, è confermata, altresì, la natura giuridica degli enti di gestione delle aree naturali protette di interesse regionale quali enti pubblici dipendenti dalla Regione, ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto.

5. Il Consiglio regionale, entro il 30 giugno 2008, su proposta della Giunta regionale, adegua ai principi determinati dall’articolo 55 dello Statuto le leggi regionali istitutive degli enti confermati, ai sensi dei commi 2 e 4, quali enti pubblici dipendenti dalla Regione, e nel caso di previsione di organi, quali il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori contabili, questi devono essere designati dal Consiglio regionale con voto limitato per garantire la rappresentanza delle opposizioni.

6. Sono trasformati da enti pubblici dipendenti dalla Regione in agenzie regionali, ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto:

a) l’Agenzia Lazio lavoro;

b) [l’Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS)] [3];

c) [l’Agenzia regionale per i parchi (ARP)] [4];

d) l’Agenzia regionale per lo sport (AGENSPORT);

e) l’Ente regionale per la comunicazione “Istituto Montecelio”.

7. La Giunta regionale adotta, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, entro il 31 marzo 2008, appositi regolamenti autorizzati contenenti la specifica disciplina delle agenzie regionali istituite mediante trasformazione da enti pubblici dipendenti dalla Regione, ai sensi del comma 6, nel rispetto dei principi determinati dall’articolo 54 dello Statuto, delle norme generali dettate dalla presente legge e delle seguenti ulteriori disposizioni:

a) le risorse umane, patrimoniali, finanziarie e strumentali degli enti pubblici trasformati in agenzie sono trasferite alla Regione, che succede nella titolarità delle risorse stesse e nei rapporti attivi e passivi pendenti;

b) il rapporto di lavoro del personale di ruolo degli enti di cui alla lettera a) non subisce interruzioni e il personale stesso conserva, nella Regione, la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento, ivi compreso, in sede di primo inquadramento, il trattamento economico accessorio in godimento al 31 dicembre 2007 riassorbibile con i futuri aumenti contrattuali, previa acquisizione nei relativi capitoli di bilancio della Regione degli stanziamenti iscritti nei corrispondenti capitoli di bilancio degli enti di provenienza; sono altresì definiti i processi di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori avviati, a seguito di apposita selezione, in progetti di cantiere scuola lavoro finalizzati all’occupazione stabile presso gli enti di cui alla lettera a), conformemente a quanto previsto dall’articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 e dall’articolo 58, commi 2 e 5, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 relativi ai cantieri scuola-lavoro;

c) le risorse di cui alla lettera a) sono assegnate alle agenzie in misura adeguata all’esercizio delle rispettive funzioni;

d) gli organi istituzionali degli enti di cui alla lettera a) restano in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla data di insediamento dei direttori delle agenzie.

8. [L’Istituto regionale per le ville tuscolane (IRVIT) è estinto e le relative funzioni continuano ad essere svolte dall’ente privato costituito ai sensi del comma 9] [5].

9. [Il Consiglio regionale, entro il 30 giugno 2008, su proposta della Giunta regionale, promuove la costituzione o partecipa alla costituzione, nel rispetto dei principi determinati dall’articolo 56 dello Statuto, di un ente privato che operi nelle materie di competenza dell’Istituto regionale per le ville tuscolane, e disciplina, contestualmente, l’estinzione dell’Istituto medesimo, nonché la destinazione delle risorse umane, patrimoniali, finanziarie e strumentali, abrogando la relativa legge istitutiva] [6].

10. In sede di adeguamento della legge regionale istitutiva dell’Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio (LAZIODISU), ai sensi del comma 5, è estinto, altresì, l’ente strumentale delle aziende regionali per il diritto agli studi universitari (ADISU), istituite dalla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 (Norme per l’attuazione del diritto agli studi universitari), dotato di personalità giuridica di diritto pubblico “Consorzio polifunzionale Pegaso”.

 

     Art. 9. (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 25 maggio 1989, n. 27 (Costituzione dell’Istituto per la grafica, la comunicazione visiva e le attività ad esse connesse);

b) l’articolo 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1993), relativo all’istituzione dell’Agenzia regionale per i parchi;

c) la legge regionale 6 dicembre 1994, n. 65 (Modifica della l.r. 25 maggio 1989, n. 27, concernente: «Costituzione dell’istituto per la grafica, la comunicazione visiva e le attività connesse»);

d) la sezione II del capo III della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro), relativa all’Agenzia Lazio lavoro;

e) l’articolo 3 della legge regionale 10 settembre 1998, n. 41 (Modifica alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 concernente: «Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro»), relativo a modifica all’articolo 10 della l.r. 38/1998;

f) il comma 4 dell’articolo 200 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), relativo a modifiche alla l.r. 38/1998;

g) l’articolo 3 della legge regionale 5 ottobre 1999, n. 28, relativo a modifiche all’articolo 27 della l.r. 21/1993 istitutivo dell’Agenzia regionale per i parchi;

h) il capo V della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), relativo all’Agenzia regionale per la difesa del suolo;

i) la legge regionale 3 gennaio 2000, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 25 maggio 1989, n. 27, concernente: «Costituzione dell’Istituto per la grafica, la comunicazione visiva e le attività ad esse connesse», come modificata dalla legge regionale 6 dicembre 1994, n. 65);

l) l’articolo 125 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001), relativo a modifiche alla l.r. 53/1998;

m) l’articolo 21 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002), relativo a modifiche alla l.r. 27/1989;

n) il capo I del titolo II della legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport), relativo all’Agenzia regionale per lo sport.

o) l’articolo 3 della legge regionale 25 settembre 2002, n. 33 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 «Testo unico in materia di sport»), relativo all’inversione degli articoli 20 e 21 della l.r. 15/2002;

p) il comma 2 dell’articolo 36 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003), relativo a modifiche alla l.r. 53/1998;

q) l’articolo 14 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003), relativo a modifiche alla l.r. 38/1998;

r) la lettera a) del comma 10 dell’articolo 20 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004), relativa a modifiche alla l.r. 15/2002;

s) il comma 1 dell’articolo 37 della l.r. 2/2004, relativo a modifiche alla l.r. 53/1998;

t) l’articolo 16 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005), relativo a modifiche alla l.r. 38/1998;

u) l’articolo 35 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006), relativo a modifiche all’articolo 27 della l.r. 21/1993;

v) l’articolo 173 della l.r. n. 4/2006, relativo a modifiche alla l.r. 27/1989.

2. L’abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall’articolo 8, comma 7, fermo restando quanto disposto dalla lettera d) dello stesso comma. A decorrere dalla suddetta data, le disposizioni contenute nelle leggi regionali istitutive degli enti di cui al comma 1 e in altre disposizioni regionali legislative e regolamentari che richiamano gli enti stessi e le relative funzioni si intendono riferite alle corrispondenti agenzie in quanto rientranti nell’ambito delle rispettive competenze.


[1] Lettera abrogata dall'art. 8 della L.R. 15 luglio 2015, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 19 luglio 2019, n. 14, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 16 novembre 2015, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 16 novembre 2015, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Comma abrogato dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[6] Comma abrogato dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.