§ 4.4.113 - L.R. 5 ottobre 1999, n. 28.
Modificazioni all'articolo 41 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, relativo all'ampliamento della Riserva Naturale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:05/10/1999
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni all'articolo 41 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, come modificato dal comma 10 dell'articolo 43 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14).
Art. 2.  (Sostituzione dell'allegato C della l.r. 29/1997 e successive modificazioni).
Art. 3.  (Modificazioni all'articolo 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21 istitutivo dell'Agenzia regionale per i parchi).
Art. 4.  (Disposizioni transitorie relative ai componenti degli organi dell'Agenzia regionale per i parchi).
Art. 5.  (Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 relativo alla determinazione delle indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione).


§ 4.4.113 - L.R. 5 ottobre 1999, n. 28.

Modificazioni all'articolo 41 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, relativo all'ampliamento della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia, all'articolo 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21 istitutivo dell'Agenzia regionale per i parchi e all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 relativo alla determinazione delle indennità dei componenti degli organi degli Enti dipendenti dalla Regione.

(B.U. 30 ottobre 1999, n. 30 - S.O. n. 9).

 

Art. 1. (Modificazioni all'articolo 41 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, come modificato dal comma 10 dell'articolo 43 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14). [1]

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'allegato C della l.r. 29/1997 e successive modificazioni).

     1. L'allegato C della l.r. 29/1997, da ultimo modificata dalla presente legge, è sostituito dall'allegato C alla presente legge.

 

     Art. 3. (Modificazioni all'articolo 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21 istitutivo dell'Agenzia regionale per i parchi). [2]

 

     Art. 4. (Disposizioni transitorie relative ai componenti degli organi dell'Agenzia regionale per i parchi).

     1. I componenti degli organi dell'Agenzia regionale per i parchi istituita con l'articolo 27 della l.r. 21/1993, come modificato dalla presente legge, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono al termine di cinque anni dall'insediamento.

     2. Sono fatte salve le disposizioni dello statuto dell'Agenzia regionale per i parchi approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 27 ottobre 1993, n. 827 che non siano in contrasto con le previsioni dell'articolo 27 della l.r. 21/1993, come modificato dalla presente legge.

 

     Art. 5. (Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 relativo alla determinazione delle indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione). [3]

 

 

Allegato

(Omissis)

 

 


[1] Sostituisce l'art. 41 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29.

[2] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi prevista. Inserisce i commi 1 bis, 1 ter e 1 quater nell'art. 27 della L.R. 27 aprile 1993, n. 21.

[3] Inserisce i commi 1 bis e 1 ter nell'art. 1 della L.R. 26 ottobre 1998, n. 46.