§ 2.6.20 - L.R. 11 luglio 1987, n. 40.
Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.6 enti regionali, adesioni ad enti, associazioni, istituti
Data:11/07/1987
Numero:40


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge). La Regione, per favorire il soddisfacimento della domanda di giustizia della società civile laziale, concorre alla preparazione ed all'aggiornamento dei cittadini residenti [...]
Art. 2.  (Scopi dell'istituto). L'istituto di studi giuridici concorre a realizzare gli obiettivi di progresso culturale, civile e sociale enunciati dallo Statuto regionale ed a tal fine:
Art. 3.  (Attività dell'istituto). Per raggiungere gli scopi indicati, l'istituto in particolare:
Art. 4.  (Sede dell'istituto). L'istituto ha sede in ambito regionale in appositi locali attrezzati dalla Regione.
Art. 5.  (Organi dell'istituto). Sono organi dell'istituto:
Art. 6.  (Consiglio di amministrazione). Il consiglio di amministrazione è composto da quindici membri eletti dal Consiglio regionale, di cui tre su designazione del consiglio giudiziario, tre su [...]
Art. 7.  (Compiti del consiglio di amministrazione). Il consiglio di amministrazione delibera:
Art. 8.  (Convocazione e modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione). Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente dell'istituto, di norma una volta al mese, [...]
Art. 9.  (Presidente dell'istituto). Il presidente dell'istituto è il presidente del consiglio di amministrazione, egli è il legale rappresentante dell'istituto e promuove e coordina l'attività del consiglio [...]
Art. 10.  (Compiti del presidente dell'istituto). Il presidente dell'istituto, oltre alle funzioni di cui al precedente articolo 9, primo e secondo comma:
Art. 11.  (Revisore dei conti unico)
Art. 12.  (Compiti e modalità di funzionamento del collegio dei revisori dei conti).
Art. 13.  (Comitato scientifico-didattico). Il comitato scientifico- didattico è composto dai docenti dell'istituto nominati dal consiglio di amministrazione.
Art. 14.  (Competenze del comitato scientifico-didattico). Il comitato scientifico-didattico predispone i programmi formativi e di ricerca; coordina l'attività didattica per la realizzazione degli obiettivi, [...]
Art. 15.  (Direttore dell'istituto). 1. L'incarico di Direttore dell'Istituto è conferito ad un magistrato nominato dal Consiglio di Amministrazione, scelto in una terna di magistrati, in servizio o in [...]
Art. 16.  (Personale dell'istituto). L'istituto si avvale di proprio personale nei limiti della pianta organica allegata al regolamento interno dell'istituto stesso.
Art. 16 bis.  Trattamento di quiescenza e previdenza del personale dell'istituto.
Art. 17.  (Personale docente). Per lo svolgimento dell'attività didattica e scientifica, l'istituto si avvale di docenti universitari, magistrati, avvocati ed esperti secondo le modalità stabilite dal [...]
Art. 18.  (Vigilanza e controllo sull'attività dell'istituto). Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto regionale, spetta al Consiglio regionale l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto generale [...]
Art. 19.  (Modalità di esercizio della vigilanza e del controllo sull'attività dell'istituto). Ai fini dell'esercizio del controllo di legittimità e di merito l'istituto trasmette i provvedimenti di cui al [...]
Art. 20.  (Vigilanza e controllo sugli organi dell'istituto - Potere ispettivo - Scioglimento). Nell'esercizio del potere di vigilanza sull'istituto, la Giunta regionale può svolgere attività ispettiva per [...]
Art. 21.  (Finanziamento). Il finanziamento dell'istituto è assicurato mediante:
Art. 22.  (Bilancio di previsione e rendiconto generale). L'esercizio finanziario dell'istituto coincide con l'anno solare.
Art. 23.  (Regolamento interno). Entro sessanta giorni dalla nomina degli organi dell'istituto, il consiglio di amministrazione approva, su proposta del presidente, il regolamento interno dell'istituto [...]
Art. 24.  (Norma transitoria). Nella fase di prima costituzione delle strutture operative dell'istituto la Regione assegna, mediante comando, proprio personale per far fronte alle esigenze funzionali delle [...]


§ 2.6.20 - L.R. 11 luglio 1987, n. 40.

Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio.

(B.U. 30 luglio 1987, n. 21).

 

Art. 1. (Finalità della legge). La Regione, per favorire il soddisfacimento della domanda di giustizia della società civile laziale, concorre alla preparazione ed all'aggiornamento dei cittadini residenti nel Lazio interessati alle carriere giudiziarie e forensi.

     A tale scopo costituisce l'istituto di studi giuridici denominato «A. C. Jemolo» che è ente regionale agli effetti dell'articolo 53 dello Statuto regionale.

     L'istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed il suo funzionamento è definito dalla presente legge e da un regolamento interno.

 

     Art. 2. (Scopi dell'istituto). L'istituto di studi giuridici concorre a realizzare gli obiettivi di progresso culturale, civile e sociale enunciati dallo Statuto regionale ed a tal fine:

     a) promuove l'impegno unitario ed il confronto di quanti, nella pubblica amministrazione, nelle università, nella magistratura, nel foro e nella società civile intendono fornire un positivo contributo alla piena attuazione della Costituzione della Repubblica;

     b) intraprende ogni iniziativa di studio e di ricerca valida per una formazione culturale pienamente partecipe del processo democratico del Paese.

     L'istituto rivolge particolare attenzione alla preparazione dei candidati alle professioni forensi ed alle carriere giudiziarie.

 

     Art. 3. (Attività dell'istituto). Per raggiungere gli scopi indicati, l'istituto in particolare:

     a) promuove ed organizza convegni, seminari ed altre manifestazioni di carattere scientifico-culturale;

     b) cura la raccolta di materiale bibliografico e documentario;

     c) pubblica volumi e periodici;

     d) promuove ed organizza ogni altra utile iniziativa scientifico- culturale;

     e) organizza corsi di preparazione ai concorsi per l'accesso alle professioni forensi ed alle carriere giudiziarie. Detti corsi sono riservati, nei limiti dei posti disponibili, ai cittadini residenti nel Lazio e la loro frequenza può essere favorita mediante l'istituzione di borse di studio.

     Per gli scopi di cui al precedente comma l'istituto si può articolare in distinte sezioni.

 

     Art. 4. (Sede dell'istituto). L'istituto ha sede in ambito regionale in appositi locali attrezzati dalla Regione.

     Gli organi direttivi e collegiali dell'istituto possono comunque articolare le attività didattiche nel territorio regionale secondo le esigenze e le disponibilità organizzative presenti nelle singole province.

 

     Art. 5. (Organi dell'istituto). Sono organi dell'istituto:

     a) il consiglio di amministrazione;

     b) il presidente;

     c) il revisore dei conti unico [1];

     d) il comitato scientifico-didattico.

 

     Art. 6. (Consiglio di amministrazione). Il consiglio di amministrazione è composto da quindici membri eletti dal Consiglio regionale, di cui tre su designazione del consiglio giudiziario, tre su designazione dei consigli dell'ordine degli avvocati e dei procuratori distrettuali, tre su designazione delle facoltà di giurisprudenza delle università statali del Lazio, sei scelti dal Consiglio regionale, e dura in carica cinque anni.

     Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto tra i membri del consiglio stesso.

     Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal funzionario amministrativo di massimo livello in servizio presso l'Istituto che non ricopra la carica di Direttore dell'Istituto [2].

     Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione spettano le indennità previste dalla legislazione regionale per il presidente e per i componenti dell'organo regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

 

     Art. 7. (Compiti del consiglio di amministrazione). Il consiglio di amministrazione delibera:

     a) il regolamento interno dell'istituto;

     b) conferimento degli incarichi di insegnamento e di ricerca su proposta del comitato scientifico-didattico;

     c) i provvedimenti relativi al personale ed alla pianta organica dell'istituto;

     d) i bilanci preventivi ed i rendiconti generali;

     e) i programmi di attività dell'Istituto ed i relativi aggiornamenti;

     f) le convenzioni con le università, gli enti di formazione, i docenti e gli esperti;

     g) l'acquisizione, l'alienazione e la trasformazione dei beni immobili dell'istituto, nonchè l'autorizzazione delle spese e la approvazione dei contratti;

     h) gli altri provvedimenti che non siano riservati al presidente dalle leggi regionali e dal regolamento interno dell'istituto.

     Il consiglio di amministrazione provvede altresì a nominare, su proposta del presidente, il vice presidente.

 

     Art. 8. (Convocazione e modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione). Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente dell'istituto, di norma una volta al mese, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

     Le deliberazioni del consiglio sono adottate a maggioranza dei voti espressi e con la partecipazione di almeno la metà dei membri componenti, eccettuate quelle di cui al precedente articolo 7, lettere a), c) e d), che sono adottate a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

     Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, altresì, con voto consultivo, il direttore dell'istituto.

 

     Art. 9. (Presidente dell'istituto). Il presidente dell'istituto è il presidente del consiglio di amministrazione, egli è il legale rappresentante dell'istituto e promuove e coordina l'attività del consiglio di amministrazione, che convoca e presiede, stabilendone l'ordine del giorno.

     In caso di urgenza, il presidente adotta provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, che deve essere, comunque, convocato entro sette giorni dalla data di adozione dei provvedimenti stessi per la relativa ratifica. Qualora la ratifica non sia deliberata entro tale termine il provvedimento adottato in via di urgenza non produce ulteriori effetti.

     La procedura indicata al precedente secondo comma non è applicabile ai provvedimenti di cui al precedente articolo 7, lettere a), b), e), limitatamente alla nomina del direttore, d).

 

     Art. 10. (Compiti del presidente dell'istituto). Il presidente dell'istituto, oltre alle funzioni di cui al precedente articolo 9, primo e secondo comma:

     a) sottopone al consiglio di amministrazione le proposte dei provvedimenti di competenza del consiglio stesso di cui all'articolo 7 della presente legge;

     b) sottopone, altresì, al consiglio per la ratifica, con le modalità di cui al precedente articolo 9, secondo comma, i provvedimenti assunti in via d'urgenza;

     c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

     d) dirige l'attività scientifico-didattica ed amministrativa dell'istituto curando la razionale organizzazione delle strutture operative e l'adeguata utilizzazione del personale;

     e) convoca e presiede le riunioni del comitato scientifico- didattico;

     f) soprintende a tutte le attività dell'istituto;

     g) adotta i provvedimenti riservatigli dalle leggi regionali e dal regolamento interno dell'istituto, ovvero delegatigli dal consiglio di amministrazione.

     g bis) cura l'esercizio dei poteri di spesa ai fini della realizzazione dei programmi di attività, ivi compresi quelli inerenti a progetti per lavori, forniture e prestazioni, adottando tutti i provvedimenti necessari e stipulando i relativi contratti convenzionati, nonché l'esercizio di quelle attività dalle quali derivino entrate per l'Istituto. Gli atti che comportano impegni di spesa portano anche la firma del funzionario preposto alla ragioneria, che ne risponde in solido [3].

     Il presidente può delegare al direttore amministrativo dell'istituto l'emanazione di atti a rilevanza esterna con apposito provvedimento da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

     Art. 11. (Revisore dei conti unico) [4]

     1. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia.

     2. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.

     3. La nomina del revisore dei conti unico è effettuata con decreto del Presidente della Regione entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione.

     4. Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante al revisore dei conti unico, che comunque non può essere superiore a quello dell’ultimo presidente del collegio.

     5. Con le modalità di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti supplente. L’incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti supplente subentra nell’esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinunzia o di decadenza del revisore dei conti unico e da tale momento viene corrisposto il relativo compenso.

     6. Il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta.

     7. Il revisore dei conti unico riferisce sui risultati dell’attività di controllo alla Giunta regionale, alla commissione consiliare competente in materia di bilancio e al presidente dell’istituto, il quale, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al revisore stesso. Dei provvedimenti ovvero delle motivate controdeduzioni è inviata copia alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di bilancio.

     8. Il revisore dei conti unico trasmette, altresì, alla Giunta regionale una dettagliata relazione trimestrale sulla gestione contabile e finanziaria dell’istituto.

 

     Art. 12. (Compiti e modalità di funzionamento del collegio dei revisori dei conti). [5]

     Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla regolarità amministrativa e contabile dell'istituto, riferendo in merito al consiglio di amministrazione, ed esprime il parere sulla conformità del bilancio preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge.

     Il presidente del collegio dei revisori dei conti assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto e con voto consultivo quando si discutono i bilanci.

 

     Art. 13. (Comitato scientifico-didattico). Il comitato scientifico- didattico è composto dai docenti dell'istituto nominati dal consiglio di amministrazione.

     Il comitato può avvalersi di esperti in particolari campi oggetto di specifici progetti dell'istituto.

     Il comitato scientifico-didattico è presieduto dal presidente dell'istituto che lo convoca.

 

     Art. 14. (Competenze del comitato scientifico-didattico). Il comitato scientifico-didattico predispone i programmi formativi e di ricerca; coordina l'attività didattica per la realizzazione degli obiettivi, indicati dal consiglio di amministrazione; formula proposte per l'attività dell'istituto e per la nomina annuale dei docenti.

 

     Art. 15. (Direttore dell'istituto). 1. L'incarico di Direttore dell'Istituto è conferito ad un magistrato nominato dal Consiglio di Amministrazione, scelto in una terna di magistrati, in servizio o in pensione che abbiano operato presso gli uffici del distretto della Corte di Appello di Roma, indicata dal Consiglio Giudiziario, ovvero ad un dirigente, competente in discipline giuridiche, scelto in una terna indicata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente.

     2. Il Direttore dell'Istituto dura in carica cinque anni e può essere confermato nell'incarico.

     3. Il Direttore dell'Istituto:

     a) è responsabile dell'applicazione del regolamento interno dell'Istituto;

     b) partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

     c) collabora alla determinazione ed alla realizzazione degli obiettivi generali dell'Istituto ed all'attuazione dei programmi di attività di questo e dei relativi aggiornamenti;

     d) emana gli atti di rilevanza esterna previsti dal regolamento interno nonché gli atti a lui delegati dal Presidente.

     4. Al Direttore compete, oltre al trattamento di base in godimento, una indennità legata al ruolo ed ai risultati, la cui misura è fissata dal Consiglio di Amministrazione nel momento del conferimento dell'incarico, sulla base dei contratti di lavoro e la normativa regionale vigente [6].

 

     Art. 16. (Personale dell'istituto). L'istituto si avvale di proprio personale nei limiti della pianta organica allegata al regolamento interno dell'istituto stesso.

     Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, si avvale prioritariamente di personale di comparto e di qualifica dirigenziale messo a disposizione dalla Regione in posizione di distacco e, eventualmente, tramite comando, dalle altre pubbliche amministrazioni presenti negli organi collegiali dell'istituto [7].

     Il trattamento giuridico ed economico del personale regionale distaccato è regolato dalle norme regolamentari regionali, dalla contrattazione collettiva nazionale e dal contratto collettivo decentrato del comparto di riferimento. Il trattamento giuridico ed economico del personale comandato è regolato dalla normativa dell'ente di provenienza del personale medesimo [8].

     Per esigenze di personale non soddisfatte con le modalità di cui al precedente secondo comma o per particolari figure professionali altrimenti non reperibili, l'istituto provvede alla copertura dei posti disponibili mediante pubblici concorsi o con contratti per tempi determinati.

     Al personale assunto mediante concorso si applica il trattamento economico e giuridico proprio dei dipendenti della Regione.

 

     Art. 16 bis. Trattamento di quiescenza e previdenza del personale dell'istituto.

     1. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, il personale dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio «Arturo Carlo Jemolo» è iscritto, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) ed alla Cassa pensionati dipendenti enti locali (CPDEL), con facoltà di opzione per il mantenimento del trattamento di fine rapporto e della posizione assicurativa, già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria.

     2. L'opzione deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Per la ricognizione di tutti i periodi assicurativi connessi con il servizio prestato in precedenza presso l'istituto medesimo, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 [9].

 

     Art. 17. (Personale docente). Per lo svolgimento dell'attività didattica e scientifica, l'istituto si avvale di docenti universitari, magistrati, avvocati ed esperti secondo le modalità stabilite dal regolamento interno e le indicazioni contenute nei programmi di attività.

     Il personale docente dei corsi deve possedere requisiti di professionalità generale e specifica che garantiscano attività formativa qualificata e rispondente alle effettive esigenze istituzionali dell'ente.

 

     Art. 18. (Vigilanza e controllo sull'attività dell'istituto). Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto regionale, spetta al Consiglio regionale l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto generale nonché dei programmi di attività dell'istituto.

     Spetta alla Giunta regionale il controllo di legittimità e di merito sui provvedimenti del consiglio di amministrazione di cui al precedente articolo 7, lettere a) e c), limitatamente alla pianta organica, ed alla lettera g), limitatamente all'acquisizione, all'alienazione ed alla trasformazione dei beni immobili.

 

     Art. 19. (Modalità di esercizio della vigilanza e del controllo sull'attività dell'istituto). Ai fini dell'esercizio del controllo di legittimità e di merito l'istituto trasmette i provvedimenti di cui al precedente articolo 18 al Consiglio regionale od alla Giunta regionale, a seconda delle rispettive competenze, con le modalità indicate nell'articolo 23 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74, fatta eccezione per il bilancio e per il rendiconto generale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 22.

     I provvedimenti non soggetti a controllo di merito divengono esecutivi ove non ne sia pronunciato l'annullamento per motivi di legittimità nel termine di venti giorni dalla data di ricezione degli atti, con provvedimento motivato in cui venga indicato il vizio di legittimità riscontrato, o se, entro tale termine, si dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità. Il suddetto termine può essere interrotto per non più di una volta qualora la giunta regionale chieda chiarimenti od elementi integrativi. In tal caso il controllo è esercitato nelle forme di cui al presente comma entro venti giorni dalla ricezione delle controdeduzioni. Nel caso in cui l'atto soggetto anche a controllo di merito contenga vizi di legittimità, l'organo di controllo lo annulla segnalando gli eventuali rilievi di merito.

     Le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'istituto soggette al solo controllo di legittimità possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione, quando siano adottate a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio stesso. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili si intendono decadute se non sono trasmesse per il controllo entro tre giorni dalla data di adozione. I termini per il controllo sono ridotti a dieci giorni dalla

ricezione degli atti e non sono soggetti a interruzioni.

 

     Art. 20. (Vigilanza e controllo sugli organi dell'istituto - Potere ispettivo - Scioglimento). Nell'esercizio del potere di vigilanza sull'istituto, la Giunta regionale può svolgere attività ispettiva per accertare la regolare attuazione dei compiti istituzionali dell'istituto stesso.

     Qualora siano riscontrati gravi e ripetute violazioni di legge e/o persistenti inadempienze di atti dovuti, la Giunta regionale accertate le responsabilità sulla base delle relative attribuzioni, propone, con provvedimento motivato, al Consiglio regionale lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'istituto.

     Lo scioglimento del consiglio di amministrazione è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

     Contestualmente allo scioglimento il Consiglio regionale nomina, con voto limitato a due terzi dei componenti in carica, una commissione straordinaria per la gestione dell'istituto, costituita da tre membri e presieduta da quello che ha ottenuto il maggior numero di voti. La commissione svolge l'attività di competenza del consiglio di amministrazione.

     La gestione straordinaria svolta a norma dei precedenti commi non può durare più di sei mesi. Entro tale data si dovrà provvedere alla nomina del consiglio di amministrazione.

 

     Art. 21. (Finanziamento). Il finanziamento dell'istituto è assicurato mediante:

     a) contributo ordinario del Consiglio regionale determinato annualmente con la legge di bilancio sulla base delle esigenze di funzionamento e del programma di attività dell'istituto;

     b) contributi straordinari comunitari, statali, regionali, delle altre pubbliche amministrazioni presenti nel consiglio di amministrazione e degli enti locali per la realizzazione dell'attività dell'istituto, nonché donazioni e lasciti disposti da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private;

     c) proventi derivanti dalle convenzioni eventualmente stipulate con altri enti pubblici;

     d) rendite patrimoniali e proventi di operazioni sul patrimonio.

     d bis) proventi derivanti dall'attività svolta [10].

     1 bis. Per i proventi di cui al comma primo, lettera c) devono intendersi le risorse finanziarie derivanti dall’attività istituzionale, a titolo esemplificativo, di formazione, consulenza giuridica e amministrativa [11].

     1 ter. Per i proventi di cui al comma primo, lettera d bis) devono intendersi le risorse finanziarie derivanti anche dall’attività commerciale di formazione, consulenza giuridica e amministrativa [12].

     Al conseguimento delle finalità di cui alla presente legge provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

     Nel bilancio regionale per l'esercizio 1987 è istituito il capitolo di spesa n. 26017 denominato: «Somministrazione al Consiglio regionale dei fondi necessari per il funzionamento dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio» con lo stanziamento di L. 500 milioni.

     Per l'anno 1987, si provvede mediante riduzione di pari importo dal capitolo n. 26006 del bilancio regionale per il medesimo esercizio.

     La spesa necessaria per gli anni finanziari successivi sarà determinata con legge di approvazione del bilancio regionale.

 

     Art. 22. (Bilancio di previsione e rendiconto generale). L'esercizio finanziario dell'istituto coincide con l'anno solare.

     L'istituto ha un proprio bilancio di previsione ed un proprio rendiconto generale che vengono approvati dalla Regione contestualmente al bilancio ed al rendiconto generale regionali.

     Il bilancio di previsione è formulato in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. Deve essere approvato dal consiglio di amministrazione e trasmesso alla Regione entro il 30 settembre dell'anno precedente l'esercizio finanziario cui si riferisce.

     Il rendiconto generale deve essere redatto in conformità a quanto previsto nell'articolo 44 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. Deve essere approvato dal consiglio di amministrazione e trasmesso alla Regione entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

 

     Art. 23. (Regolamento interno). Entro sessanta giorni dalla nomina degli organi dell'istituto, il consiglio di amministrazione approva, su proposta del presidente, il regolamento interno dell'istituto stesso.

     Il regolamento interno, deve, tra l'altro, contenere:

     a) l'indicazione della sede dell'istituto;

     b) le norme procedurali disciplinanti l'esercizio delle attività dell'istituto rispetto ai principi di cui alla presente legge;

     c) la pianta organica dell'istituto;

     d) i criteri e le modalità per la stipula di convenzioni con il personale docente;

     e) i criteri per la determinazione del trattamento giuridico ed economico del direttore amministrativo;

     f) la individuazione dei provvedimenti amministrativi di competenza del presidente;

     g) la individuazione degli atti a rilevanza esterna che possono essere emanati dal direttore amministrativo dell'istituto;

     h) l'organizzazione delle strutture operative dell'istituto e la determinazione delle relative competenze e dotazioni organiche.

 

     Art. 24. (Norma transitoria). Nella fase di prima costituzione delle strutture operative dell'istituto la Regione assegna, mediante comando, proprio personale per far fronte alle esigenze funzionali delle strutture stesse.

     Spetta al Consiglio regionale determinare, d'intesa con il consiglio di amministrazione dell'istituto, il numero e le qualifiche funzionali dei dipendenti regionali di cui si ritiene necessario il comando. I comandi sono disposti dalla Giunta regionale previo assenso degli interessati.

     Il personale regionale comandato ai sensi del presente articolo può, a richiesta, dopo un anno dal provvedimento di comando, essere inquadrato nell'organico dell'istituto nei limiti della disponibilità della rispettiva qualifica funzionale della pianta organica allegata al regolamento interno dell'istituto.

     In sede di prima applicazione della presente legge i docenti vengono nominati sentite le amministrazioni pubbliche presenti nel consiglio di amministrazione dell'istituto.

 

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 dicembre 1996, n. 52.

[3]  Lettera aggiunta dall'art. 48 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[5] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 13 dicembre 1996, n. 52.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 22 gennaio 1993, n. 9.

[10]  Lettera aggiunta dall'art. 48 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

[11] Comma inserito dall'art. 35 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[12] Comma inserito dall'art. 35 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.