§ 5.17.24 - L.R. 25 settembre 2002, n. 33.
Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia di sport”.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.17 sport e tempo libero
Data:25/09/2002
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 34 della legge regionale 20 giugno 2002, n. 15).
Art. 2.  (Modifica all’articolo  41 della l.r. 15/2002).
Art. 3.  (Inversione degli articoli 20 e 21 della l.r. 15/2002).


§ 5.17.24 - L.R. 25 settembre 2002, n. 33.

Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia di sport”.

(B.U. 19 ottobre 2002, n. 29).

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 34 della legge regionale 20 giugno 2002, n. 15).

     1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 15/2002 dopo le parole “di un istruttore” sono inserite le seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo  41 della l.r. 15/2002).

     1. Al comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 15/2002, dopo le parole “in collaborazione con” sono inserite le seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Inversione degli articoli 20 e 21 della l.r. 15/2002). [1]

     [1. Gli articoli 20 e 21 della l.r .15/2002 sono invertiti tra loro.]


[1] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.