§ 3.1.6 - L.R. 25 maggio 1974, n. 27.
Provvidenze per il settore vitivinicolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:25/05/1974
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Per la tutela e la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli la Regione attua un regime di aiuti secondo gli indirizzi di seguito specificati.
Art. 2.  Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 a sostegno di iniziative dirette alla difesa economica dei prodotti agricoli, possono essere sussidiate [...]
Art. 3.  Le operazioni di cui all'art. 1 della presente legge saranno effettuate con i criteri e le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario di esercizio, con priorità a [...]
Art. 4.  L'Assessorato all'agricoltura, sentito il parere della Commissione dell'agricoltura, è autorizzato a promuovere ed attuare programmi ed iniziative di carattere straordinario per la pubblicità e [...]
Art. 5.  Per l'attuazione delle campagne pubblicitarie e di propaganda promosse ai sensi dell'articolo precedente, l'Assessorato all'agricoltura potrà avvalersi di Istituti ed Enti, particolarmente [...]
Art. 6.  L'applicazione della presente legge e l'emanazione dei connessi provvedimenti amministrativi, quando non espressamente previsto in modo diverso, restano affidate all'Assessorato all'agricoltura ed [...]
Art. 7.  All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto per il 1973 in L. 300 milioni, si farà fronte con il prelievo di pari somma dal cap. 2982 del bilancio 1973.
Art. 8.  La somma di L. 300 milioni di cui al precedente articolo viene iscritta nei seguenti capitoli di nuova istituzione:
Art. 9.  I fondi stanziati con la presente legge qualora risultassero in tutto o in parte non utilizzati nel corso dell'esercizio finanziario cui si riferiscono, vengono trasportati all'esercizio successivo [...]


§ 3.1.6 - L.R. 25 maggio 1974, n. 27. [1]

Provvidenze per il settore vitivinicolo.

(B.U. 10 giugno 1974, n. 16).

 

Art. 1. Per la tutela e la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli la Regione attua un regime di aiuti secondo gli indirizzi di seguito specificati.

 

     Art. 2. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 a sostegno di iniziative dirette alla difesa economica dei prodotti agricoli, possono essere sussidiate operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione di tali prodotti eseguiti da Cooperative e loro Consorzi, da Associazioni di produttori agricoli nonché da Enti di sviluppo.

     Allo scopo possono essere concessi concorsi negli interessi dei prestiti contratti con gli Istituti ed Enti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella Regione Lazio per la corresponsione di acconti ai produttori agricoli conferenti in misura pari alla differenza tra il tasso di interesse praticato dall'Istituto o Ente finanziatore e il 2% che deve restare effettivamente a carico del beneficiario; possono essere altresì concessi contributi fino all'80% della spesa complessiva di gestione.

     I mutui previsti nel presente articolo sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modifiche ed integrazioni in quanto applicabili.

 

     Art. 3. Le operazioni di cui all'art. 1 della presente legge saranno effettuate con i criteri e le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario di esercizio, con priorità a favore delle cooperative e loro consorzi.

     A tali operazioni si applicano, inoltre, le agevolazioni fiscali e le procedure di rendicontazione previste dalle leggi 2 giugno 1961, n. 454 e 27 ottobre 1966, n. 910 successive modificazioni.

 

     Art. 4. L'Assessorato all'agricoltura, sentito il parere della Commissione dell'agricoltura, è autorizzato a promuovere ed attuare programmi ed iniziative di carattere straordinario per la pubblicità e reclamizzazione dei vini pregiati regionali al fine di favorire la conoscenza ed il consumo dei vini medesimi sui mercati nazionali ed esteri.

 

     Art. 5. Per l'attuazione delle campagne pubblicitarie e di propaganda promosse ai sensi dell'articolo precedente, l'Assessorato all'agricoltura potrà avvalersi di Istituti ed Enti, particolarmente qualificati nel settore della distribuzione e collocamento dei prodotti agricoli.

     Nel quadro dei programmi di cui al precedente articolo le Cooperative o loro Consorzi o Associazioni di produttori potranno proporre loro programmi di pubblicità e reclamizzazione che l'Assessorato, con le stesse procedure, provvederà a finanziare.

 

     Art. 6. L'applicazione della presente legge e l'emanazione dei connessi provvedimenti amministrativi, quando non espressamente previsto in modo diverso, restano affidate all'Assessorato all'agricoltura ed ai dipendenti uffici periferici che procederanno in conformità della normativa vigente.

 

     Art. 7. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto per il 1973 in L. 300 milioni, si farà fronte con il prelievo di pari somma dal cap. 2982 del bilancio 1973.

 

     Art. 8. La somma di L. 300 milioni di cui al precedente articolo viene iscritta nei seguenti capitoli di nuova istituzione:

     cap. n. 1762 con denominazione: «Contributi per spese di gestione e concorsi negli interessi dei prestiti contratti da organismi associativi per la corresponsione di acconti ai soci conferenti» L. 250 milioni;

     cap. n. 1763 con denominazione: «Spese e contributi per l'attuazione di piani di pubblicità dei vini laziali» L. 50 milioni.

 

     Art. 9. I fondi stanziati con la presente legge qualora risultassero in tutto o in parte non utilizzati nel corso dell'esercizio finanziario cui si riferiscono, vengono trasportati all'esercizio successivo per la prevista utilizzazione, senza necessità di altro specifico provvedimento.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.