§ 5.14.48 - L.R. 14 dicembre 1990, n. 88.
Istituzione nel comune di Anzio del laboratorio per la musica e l'arte.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:14/12/1990
Numero:88


Sommario
Art. 1.      1. E' istituito nel comune di Anzio il «Laboratorio per la musica e l'arte» finalizzato a
Art. 2.      1. Alla realizzazione della sede del laboratorio provvederà il comune di Anzio attraverso la ristrutturazione del complesso immobiliare denominato «Villa Pia» di proprietà del comune di Anzio
Art. 3.      1. In attesa della ristrutturazione dell'immobile il laboratorio potrà svolgere la sua attività in altra sede scelta dal comune di Anzio
Art. 4.      1. La gestione del laboratorio è affidata ad un consorzio da costituirsi tra il comune di Anzio, il comune di Nettuno e la Regione Lazio, che eserciterà tutte le funzioni relative [...]
Art. 5.      1. Fino alla costituzione del consorzio, le funzioni a questo attribuite dalla presente legge sono svolte dal comune di Anzio, ed il contributo regionale sarà erogato in favore di tale comune
Art. 6.      1. In relazione alle spese previste dalla presente legge sono istituiti, nel bilancio di previsione della Regione Lazio per il 1990 i seguenti capitoli


§ 5.14.48 - L.R. 14 dicembre 1990, n. 88. [1]

Istituzione nel comune di Anzio del laboratorio per la musica e l'arte.

(B.U. 15 dicembre 1990, n. 34 - S.O n. 5).

 

Art. 1.

     1. E' istituito nel comune di Anzio il «Laboratorio per la musica e l'arte» finalizzato a:

     a) iniziative culturali, teatrali, formative e di ricerca, anche se realizzate da cooperative;

     b) attività didattico-musicali e concertistiche dell'Arts Academy.

 

     Art. 2.

     1. Alla realizzazione della sede del laboratorio provvederà il comune di Anzio attraverso la ristrutturazione del complesso immobiliare denominato «Villa Pia» di proprietà del comune di Anzio.

     2. Il progetto della ristrutturazione dell'immobile di cui al precedente comma, redatto a cura del comune di Anzio, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere della seconda sezione del comitato tecnico consultivo regionale. Il finanziamento regionale per l'esecuzione del progetto è determinato in L. 700 milioni.

     3. I lavori dovranno essere eseguiti a cura del comune di Anzio sotto la vigilanza del competente settore dell'assessorato regionale ai lavori pubblici ed il finanziamento sarà erogato con le modalità previste all'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

 

     Art. 3.

     1. In attesa della ristrutturazione dell'immobile il laboratorio potrà svolgere la sua attività in altra sede scelta dal comune di Anzio.

 

     Art. 4.

     1. La gestione del laboratorio è affidata ad un consorzio da costituirsi tra il comune di Anzio, il comune di Nettuno e la Regione Lazio, che eserciterà tutte le funzioni relative all'utilizzazione dell'immobile per le finalità di cui al precedente articolo 1 e provvederà alle relative spese.

     2. La Regione contribuisce per gli oneri di avviamento del centro con un contributo straordinario di L. 300 milioni per l'anno 1990.

 

     Art. 5.

     1. Fino alla costituzione del consorzio, le funzioni a questo attribuite dalla presente legge sono svolte dal comune di Anzio, ed il contributo regionale sarà erogato in favore di tale comune.

 

     Art. 6.

     1. In relazione alle spese previste dalla presente legge sono istituiti, nel bilancio di previsione della Regione Lazio per il 1990 i seguenti capitoli:

     capitolo n. 16218 denominato: «Costituzione del laboratorio per la musica e l'arte di Anzio» con iscrizione, in termini di competenza e di cassa, della somma di L. 700 milioni;

     capitolo n. 16217 denominato: «Contributo regionale per gli oneri di avviamento del centro per la musica e l'arte di Anzio» con iscrizione, in termini di competenza e di cassa, della somma di L. 300 milioni.

     2. Alla copertura delle spese suddette si farà fronte in quanto a L. 700 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 29832, elenco n. 4, lettera g) e in quanto a L. 300 milioni, mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 29831, elenco n. 4, lettera d) del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 1990.

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.