§ 4.1.101 - L.R. 11 dicembre 1998, n. 55.
Autorecupero del patrimonio immobiliare.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:11/12/1998
Numero:55


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Avviso pubblico).
Art. 3.  (Rapporto tra proprietario e cooperativa: convenzione).
Art. 4.  (Requisiti delle cooperative).
Art. 5.  (Preferenza).
Art. 6.  (Graduatoria della cooperativa e assegnazione).
Art. 6 bis.  (Monitoraggio programmi di autorecupero)
Art. 7.  (Contributo regionale).
Art. 8.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.1.101 - L.R. 11 dicembre 1998, n. 55.

Autorecupero del patrimonio immobiliare.

(B.U. 30 dicembre 1998, n. 36 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La regione, le province, i comuni, gli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e gli altri enti pubblici, preferibilmente nell'ambito dei piani di recupero previsti dall'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche, individuano immobili, destinati a finalità diverse da quelle di edilizia residenziale pubblica, di loro proprietà o di proprietà di altri enti pubblici o di privati da acquisire, rimasti inutilizzati e/o in evidente stato di degrado, con priorità per gli immobili ubicati nei centri storici, al fine di recuperarli in concorso con cooperative di autorecupero e/o autocostruzione [1].

     2. Gli enti e gli istituti di cui al comma 1 acquisiscono, ai fini della presente legge, gli immobili di proprietà di altri enti pubblici o di privati con fondi diversi da quelli di cui all'articolo 7.

     2-bis. Nel caso di immobili di privati, in alternativa all’acquisizione, gli enti e gli istituti di cui al comma 1 possono avanzare ai proprietari proposte di recupero in cambio della sottoscrizione di un comodato d’uso per un periodo di tempo necessario allo scomputo degli oneri e delle spese sostenute per il ripristino degli immobili recuperati, che non può essere superiore ad anni diciotto a partire dalla data di presentazione della relazione attestante la fine dei lavori. Decorsi i diciotto anni l’immobile rientra nella piena disponibilità del proprietario [2].

     2-ter. Nella proposta di cui al comma 2 bis gli enti e gli istituti presentano al proprietario per la sua approvazione il progetto con la descrizione delle opere da realizzarsi ad esclusivo carico dell’ente o istituto proponente, di seguito denominati ente proponente e quelle da realizzarsi a carico delle cooperative di autorecupero e/o di autocostruzione come disposto all’articolo 3, comma 2 [3].

 

     Art. 2. (Avviso pubblico).

     1. Gli enti e gli istituti di cui all'articolo 1 emanano un avviso pubblico per l'assegnazione degli immobili da recuperare.

     2. L'avviso pubblico di cui al comma 1 indica:

     a) gli immobili soggetti al recupero, con relativa ubicazione e descrizione;

     b) un progetto preliminare ed il computo di massima delle opere da eseguire;

     c) i tempi per la conclusione dei lavori di recupero;

     d) lo schema di convenzione con la descrizione delle opere da realizzarsi a carico dell'ente proprietario o dell’ente proponente e quelle da realizzarsi a carico delle cooperative di autorecupero e/o di autocostruzione, nell'ambito di quanto stabilito all'articolo 3 [4];

     e) i requisiti che le cooperative di autorecupero e/o autocostruzione devono possedere per la partecipazione alla gara di assegnazione degli immobili da recuperare, fermo restando quanto stabilito all'articolo 4;

     f) i criteri per la scelta della cooperativa, fermo restando quanto stabilito all'articolo 5;

     g) il regime giuridico cui soggiace il contratto di locazione con i soci assegnatari, nell'ambito di quanto stabilito all'articolo 3.

 

     Art. 3. (Rapporto tra proprietario e cooperativa: convenzione).

     1. I rapporti tra ente proprietario dell'immobile o ente proponente e cooperativa di autorecupero e/o autocostruzione sono regolati da convenzione il cui schema tipo è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [5].

     2. Sono in ogni caso di competenza dell'ente proprietario o dell’ente proponente i lavori inerenti alle parti comuni e strutturali dell'edificio ed in particolare a quelli concernenti le fondazioni, le coperture, gli interventi di consolidamento e rifacimento dei solai, il rifacimento delle facciate, la riparazione o sostituzione dei serramenti esterni, il rifacimento e/o l'adeguamento alla vigente normativa degli impianti nonché agli atti per l'eventuale cambio di destinazione d'uso degli immobili [6].

     3. Sono di competenza delle cooperative di autorecupero e/o autocostruzione tutte le opere interne agli alloggi ed in particolare quelle concernenti le pavimentazioni, le tramezzature, i rivestimenti, gli intonaci, le tinteggiature, i serramenti interni gli impianti tecnologici interni alle abitazioni, compresa la loro messa a norma e tutte le altre opere non relative alle parti comuni e strutturali degli edifici. [7]

     4. La cooperativa è direttamente responsabile della esecuzione a regola d'arte dei lavori di recupero di sua competenza, con particolare riferimento ai materiali e alle modalità di messa in opera di cui alla tariffa regionale dei prezzi per lavori edili riportata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     5. Gli oneri anticipati dai soci inquilini della cooperativa per realizzare i lavori sono scomputati dai canoni da versare per un periodo proporzionale all'investimento realizzato.

     6. Lo schema tipo di convenzione definisce, in conformità alle norme vigenti, il contratto di locazione da applicare.

 

     Art. 4. (Requisiti delle cooperative).

     1. Le cooperative di autorecupero e/o autocostruzione devono possedere i seguenti requisiti:

     a) essere formate da soci, di numero superiore a quello delle unità immobiliari da assegnare, con reddito non superiore al limite previsto per l'accesso all'edilizia agevolata e che non siano proprietari di altro immobile nella regione di residenza o assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

     b) essere iscritte, alla data di scadenza dell'avviso pubblico, alla Camera di commercio come cooperative con finalità specifiche di autorecupero e/o autocostruzione;

     c) essere iscritte, alla data di scadenza dell'avviso pubblico, all'albo delle cooperative di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59;

     d) prevedere, nell'atto costitutivo, l'autorecupero e/o l'autocostruzione come finalità principale e, nello statuto, i criteri per la formulazione delle graduatorie di assegnazione delle unità immobiliari ai singoli soci. [8]

 

     Art. 5. (Preferenza).

     1. I criteri per la scelta della cooperativa a cui assegnare l'immobile da recuperare devono tenere conto, in caso di parità di valutazione, della utilizzazione di materiali a tecnologia biocompatibile.

 

     Art. 6. (Graduatoria della cooperativa e assegnazione).

     1. La cooperativa a cui è assegnato l'immobile da recuperare, entro sessanta giorni successivi alla stipula della convenzione, predispone la propria graduatoria secondo i criteri contenuti nello statuto e la comunica all'ente proprietario o all’ente proponente [9].

     2. Al termine dei lavori gli enti proprietari assegnano le unità immobiliari ai soci della cooperativa secondo la graduatoria di cui al comma 1, previo controllo dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

 

     Art. 6 bis. (Monitoraggio programmi di autorecupero) [10]

     1. La Regione, con la collaborazione degli enti e degli istituti di cui all’articolo 1, comma 1 provvede al monitoraggio dei programmi di autorecupero di cui alla presente legge e pubblica sul proprio sito internet l’elenco degli immobili e delle aree, suddivisi per comune, per i quali sono stati avviati interventi di autorecupero. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni forniscono all’Agenzia del territorio i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento dell’attività di monitoraggio degli interventi.

     2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 7. (Contributo regionale).

     1. La regione, nell'ambito dei fondi per i programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla l. 457/1978 e alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, definisce la quota dello stanziamento da destinare alla promozione ed al sostegno della presente legge.

     1 bis. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, è istituito, nell’ambito del programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, un apposito fondo regionale denominato “Fondo per l’autorecupero del patrimonio immobiliare pubblico”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 500.000,00 per l’anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Altri fondi e accantonamenti” [11].

 

     Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


[1] Comma già modificato dall'art. 84 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 24 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 2.

[2] Comma inserito dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[3] Comma inserito dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[4] Lettera così modificata dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[5] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[6] Comma già modificato dall'art. 84 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[7] Comma così modificato dall'art. 84 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[8] Lettera così modificata dall'art. 84 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[9] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[10] Articolo inserito dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[11] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 13.