§ 4.2.82 - L.R. 7 gennaio 1992, n. 2.
Programma straordinario di interventi urgenti nella provincia di Roma per la tutela e lo sviluppo della Media Valle del Tevere.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:07/01/1992
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Programma straordinario di interventi settoriali.
Art. 2.  Area di intervento.
Art. 3.  Obiettivi del programma straordinario.
Art. 4.  Piano organico per il recupero ambientale e per il riassetto idrogeologico.
Art. 5.  Piano integrato per la conservazione, la valorizzazione e diffusione del patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale della Media Valle del Tevere.
Art. 6.  Piani coordinati per la realizzazione di parchi di attività economiche.
Art. 7.  Modalità di predisposizione ed attuazione dei piani.
Art. 8.  Modalità di predisposizione ed attuazione dei progetti.
Art. 9.  Norme finanziarie.


§ 4.2.82 - L.R. 7 gennaio 1992, n. 2. [1]

Programma straordinario di interventi urgenti nella provincia di Roma per la tutela e lo sviluppo della Media Valle del Tevere.

(B.U. n. 3 del 30 gennaio 1992).

 

Art. 1. Programma straordinario di interventi settoriali.

     1. In attesa dell'approvazione del primo programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale previsto dalla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, la Regione, in conformità ai principi di cui agli articoli 44 e 45 dello Statuto, d'intesa e sentiti i comuni indicati al successivo articolo 2, predispone in via transitoria, nell'ambito delle competenze regionali in materia di tutela e di risanamento ambientale, nonché in materia di assetto e utilizzazione del territorio e sviluppo economico, il presente programma straordinario di interventi intersettoriali per la tutela e lo sviluppo della Media Valle del Tevere nel tratto interno alla provincia di Roma.

     2. Il programma si attua mediante piani pluriennali o annuali d'intervento, settoriali e intersettoriali da elaborarsi e realizzarsi con le modalità indicate nei successivi articoli, in armonia con quanto previsto dagli articoli 18 e 19 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17.

     3. I piani di intervento sono selezionati e predisposti in attuazione delle norme direttive di tutela, recupero e valorizzazione e delle azioni progettuali previste dai piani territoriali paesistici n. 4 e n. 7, adottati dalla Regione e delle previsioni dei piani territoriali di coordinamento degli stessi ambiti redatti in forma preliminare a cura della Regione.

 

     Art. 2. Area di intervento.

     1. L'area di intervento, interna ad un ambito territoriale omogeneo di rilevante interesse per il suo valore ambientale, storico e culturale, comprende, lungo la riva destra del fiume, i territori comunali di Capena, Castelnuovo di Porto, Fiano Romano, Filacciano, Nazzano, Ponzano, Riano, S. Oreste, Torrita Tiberina, assoggettati ad una normativa paesistica specifica da parte del piano territoriale paesistico n. 4 (Valle del Tevere) adottato con deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 1987, n. 2271, nonché, lungo la riva sinistra del fiume, i territori comunali di Montelibretti e Monterotondo, assoggettati anch'essi ad una normativa paesistica specifica da parte del piano territoriale paesistico n. 7 (Monterotondo-Tivoli) adottato con deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 1987, n. 2285.

 

     Art. 3. Obiettivi del programma straordinario.

     1. Il programma previsto dal precedente articolo 1 è rivolto al perseguimento dei seguenti obiettivi prioritari nell'ambito delle previsioni dei PTP (Piani territoriali paesistici) e PTC (Piani territoriali di coordinamento):

     a) il disinquinamento delle acque superficiali e il riassetto idrogeologico delle zone interessate dalla coltivazione delle cave e dalla realizzazione di importanti infrastrutture;

     b) la conservazione, la valorizzazione e il recupero del patrimonio ambientale, storico, artistico ed archeologico esistente, anche in funzione della ricerca scientifica e di un territorio naturalistico-culturale;

     c) lo sviluppo di attività economiche di interesse sovracomunale, nel settore agricolo, produttivo e dei servizi, compatibili con i valori peculiari della Valle.

 

     Art. 4. Piano organico per il recupero ambientale e per il riassetto idrogeologico.

     1. Per l'attuazione dell'obiettivo determinato alla lettera a) del precedente articolo 3 la Giunta regionale approva entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in raccordo con i competenti organi statali, un piano integrato, pluriennale di interventi nel quale:

     a) sono individuate le opere necessarie per il recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive dismesse e quelle necessarie per la tutela del territorio dai fenomeni di dissesto e per la ricostruzione di ambienti vegetazionali riparii o nei fronti collinari;

     b) sono indicati il procedimento per la realizzazione delle opere e le relative fasi temporali, con la specifica delle strutture regionali competenti;

     c) è specificato l'onere finanziario complessivo per la realizzazione delle opere ed il relativo arco di tempo entro il quale si prevede di realizzare il piano nonché i soggetti concorrenti al finanziamento delle spese;

     d) sono specificati i comuni territorialmente interessati da ciascuna opera;

     e) sono indicate le modalità di erogazione dei finanziamenti.

     2. La progettazione e la realizzazione delle opere previste nel piano è curata dalla città metropolitana, d'intesa con la struttura regionale preposta alla programmazione, in conformità alle indicazioni previste dalla lettera b) del precedente primo comma. Per la specifica progettazione esecutiva, l'espletamento delle gare di appalto e l'esecuzione dei lavori si osservano le disposizioni richiamate nell'articolo 13 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e quelle contenute nelle leggi regionali 8 novembre 1977, n. 43 e 29 dicembre 1978, n. 79.

     3. I comuni interessati dal piano specificato nel presente articolo, sono quelli riportati nel precedente articolo 2.

 

     Art. 5. Piano integrato per la conservazione, la valorizzazione e diffusione del patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale della Media Valle del Tevere.

     1. Per l'attuazione dell'obiettivo determinato alla lettera b) del precedente articolo 3 la Giunta regionale approva, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in raccordo con i competenti organi statali, in attuazione delle previsioni dei PTP e PTC, i seguenti piani settoriali:

     a) il piano degli interventi denominato «città morte» per consentire la realizzazione di itinerari escursionistici su sentieri di origine storica da recuperare per rendere fruibili le vestigia ed i siti abbandonati di epoca etrusca, romana e medioevale;

     b) il piano degli interventi denominato «città vive» per consentire la valorizzazione dei centri storici attraverso l'offerta di attrezzature turistiche, ricettive e di servizi urbani, culturali, ricreativi, privilegiando il riuso di strutture edilizie esistenti;

     c) il piano degli interventi denominato «tempo libero» per consentire la valorizzazione dei beni ambientali della Media Valle del Tevere attraverso l'offerta di strutture sportive, culturali e ricreative connesse con la realizzazione del parco regionale della Valle del Tevere e con l'uso agricolo del territorio.

     2. Ciascun piano settoriale deve contenere i seguenti elementi:

     a) l'individuazione delle opere necessarie per realizzare gli obiettivi dei piani settoriali di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma con il relativo importo;

     b) il procedimento per la realizzazione delle opere e le relative fasi temporali;

     c) l'onere finanziario complessivo per la realizzazione delle opere ed il relativo arco di tempo entro il quale si prevede di realizzare il piano, nonché i soggetti concorrenti al finanziamento delle spese;

     d) l'indicazione dei comuni territorialmente interessati da ciascuna opera;

     e) l'indicazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti.

     3. La progettazione e la realizzazione delle opere previste nel piano integrato è curata dai comuni interessati, d'intesa con la struttura regionale preposta alla programmazione.

     4. I comuni interessati dai piani settoriali sono i seguenti:

     a) Filacciano, Nazzano, Ponzano, Riano, S. Oreste, Torrita Tiberina, Montelibretti, per i piani d'intervento denominati «città morte» e «città vive»;

     b) Capena, Castelnuovo di Porto, Fiano, Monterotondo, per il piano d'intervento denominato «tempo libero».

 

     Art. 6. Piani coordinati per la realizzazione di parchi di attività economiche.

     1. Per l'attuazione dell'obiettivo determinato alla lettera c) del precedente articolo 3 la Giunta regionale approva, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i seguenti piani specifici d'intervento in attuazione delle previsioni del PTP e PTC:

     a) il piano «agricoltura e ambiente» per incentivare le attività di ricerca, sperimentazione e produzione nel rispetto delle qualità ambientali, delle aree agricole interne al perimetro del parco regionale, come proposto dai PTP n. 4 e n. 7;

     b) il piano «ricerca per l'ambiente» per la realizzazione di un parco di attività di ricerca per la sperimentazione di produzioni e tecnologie finalizzate alla tutela ambientale, da realizzare attraverso il riordino urbanistico, dotazione di servizi e infrastrutture ed il potenziamento delle attrezzature esistenti quali centri di ricerca CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di Ponte del Grillo e della Salaria;

     c) il piano «parchi di attività economiche intercomunali», basato sul riordino urbanistico, il recupero ambientale e la dotazione di servizi tecnologici ed alle imprese e di opere infrastrutturali e di urbanizzazione nelle tre aree esistenti individuate dal PTP e dagli studi per il PTC con destinazione per usi economici misti (produttivi, commerciali e di servizio), interessanti i comuni di Fiano, Capena, Castelnuovo di Porto, Monterotondo.

     2. Ciascun piano specifico deve contenere i seguenti elementi:

     a) l'individuazione delle opere necessarie per realizzare gli obiettivi dei piani settoriali di cui alle lettere a), b), e c) del precedente comma con il relativo importo;

     b) il procedimento per la realizzazione delle opere e le relative fasi temporali;

     c) l'onere finanziario complessivo per la realizzazione delle opere ed il relativo arco di tempo entro il quale si prevede di realizzare il piano, nonché i soggetti concorrenti al finanziamento delle spese;

     d) l'indicazione dei comuni territorialmente interessati da ciascuna opera;

     e) l'indicazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti.

     3. La progettazione e la realizzazione delle opere previste nel piano integrato è curata dai comuni interessati, d'intesa con le competenti strutture regionali.

     4. I comuni interessati dagli specifici piani sono i seguenti: Capena, Castelnuovo di Porto, Fiano, Monterotondo.

 

     Art. 7. Modalità di predisposizione ed attuazione dei piani.

     1. La predisposizione dei piani di cui alla presente legge è assicurata dalla Giunta regionale che può avvalersi, mediante apposita convenzione, della collaborazione di soggetti pubblici e privati aventi particolare esperienza in materia.

     2. L'assessorato regionale alla programmazione effettuerà il coordinamento delle attività regionali dirette alla predisposizione dei piani e alla verifica di attuazione dei progetti.

     3. La predisposizione dei piani di cui alla presente legge deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni generali:

     a) deve essere data priorità alle iniziative che prevedono il recupero del patrimonio edilizio esistente, sia di quello facente parte di centri storici, sia quello relativo ad insediamenti rurali dotati d'interesse ambientale;

     b) le opere strutturali devono essere previste nei limiti di un rapporto di contabilità con la salvaguardia ambientale;

     c) gli eventuali soggetti privati beneficiari devono essere proprietari dell'area o dell'immobile e gestori diretti delle attività svolte;

     d) il contributo in favore di eventuali soggetti privati è in conto capitale, non può superare per ogni iniziativa il 40 per cento del costo totale di investimento o, comunque, l'ammontare massimo di L. 500 milioni;

     e) i benefici previsti dalla presente legge sono ammissibili con quelli analoghi previsti da leggi nazionali o regionali, purché l'importo complessivo del contributo non superi il 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

     4. I piani di cui ai precedenti articoli 5 e 6 debbono contenere:

     a) la determinazione dei soggetti beneficiari degli interventi, delle iniziative ammesse a contributo, della misura del contributo della priorità e delle connessioni tra gli interventi;

     b) l'indicazione dei procedimenti per la realizzazione dei progetti, fissando le modalità per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati e la relativa istruttoria per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché per la verifica della esecuzione delle iniziative e della rilevazione di eventuali scostamenti e previsioni;

     c) la specificazione, nei limiti della spesa autorizzata dell'onere finanziario complessivo per la realizzazione di ciascun progetto.

     5. La definizione dei singoli piani avverrà mediante appositi accordi di programma tra tutti i soggetti interessati secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 8. Modalità di predisposizione ed attuazione dei progetti.

     1. La progettazione delle opere individuate dai singoli piani, di cui alla presente legge, è assicurata dagli enti locali interessati secondo quanto specificato nei precedenti articoli 4, 5 e 6. Fino all'entrata in funzione della città metropolitana i compiti ad essa attribuiti saranno svolti dalla provincia di Roma.

     2. Le spese complessive per la progettazione non possono superare l'8 per cento dell'importo delle spese.

     3. La progettazione deve avvenire d'intesa con le competenti strutture regionali.

 

     Art. 9. Norme finanziarie.

     1. Per l'attuazione del programma straordinario di interventi previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 11.000 milioni così ripartiti tra gli esercizi finanziari 1991, 1992 e 1993:

     a) lire 1.000 milioni per l'anno 1991;

     b) lire 5.000 milioni per l'anno 1992;

     c) lire 5.000 milioni per l'anno 1993.

     2. La spesa complessiva di L. 11.000 milioni viene così suddivisa in relazione alle finalità previste dalla presente legge:

     a) lire 2.000 milioni per le finalità di cui al precedente articolo 4;

     b) lire 3.000 milioni per le finalità di cui al precedente articolo 5;

     c) lire 6.000 milioni per le finalità di cui al precedente articolo 6.

     3. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma vengono istituiti nel bilancio di previsione della Regione Lazio, per l'anno finanziario 1991, i seguenti capitoli di spesa con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

     Capitolo n. 25455 denominato: «Spese per il piano organico per il recupero ambientale e per il riassetto idrogeologico»:

 

 

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                             Lire (in milioni)

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                       1991        1992        1993

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                       1.000       1.000        ---

 

     Capitolo n. 25456 denominato: «Spese per il piano integrato per la

conservazione, la valorizzazione e diffusione del patrimonio storico,

artistico, archeologico ed ambientale della Media Valle del Tevere»:

 

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                             Lire (in milioni)

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                       1991        1992        1993

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                       ---        1.000        2.000

 

     Capitolo n. 25457 denominato: «Spese per i piani coordinati per la

realizzazione di parchi di attività economiche»:

 

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                             Lire (in milioni)

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                       1991        1992        1993

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                        ---       3.000       3.000

 

 

     4. All'onere di lire 1.000 milioni previsto per l'esercizio finanziario 1991, si farà fronte mediante riduzione delle disponibilità del capitolo n. 31001 del bilancio regionale 1991. Alla copertura dell'onere previsto per gli anni 1992 e 1993 si provvederà con le leggi di bilancio dei rispettivi anni. Con le medesime leggi di bilancio è, altresì, autorizzata la rimodulazione delle annualità di spesa previste nei predetti esercizi in relazione agli effettivi tempi di erogazione della spesa stessa.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.