§ 3.8.61 - L.R. 10 settembre 1993, n. 49.
Promozione e sviluppo dei parchi scientifici e tecnologici nella Regione Lazio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 industria e artigianato
Data:10/09/1993
Numero:49


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Comitato consultivo.
Art. 3.  Competenze del comitato consultivo.
Art. 4.  Intervento della società Finanziaria laziale.
Art. 5.  Destinazione del fondo.
Art. 6.  Utilizzazione del fondo.
Art. 7.  Contributi.
Art. 8.  Soggetti beneficiari. Procedura per la concessione dei contributi.
Art. 9.  Istruttoria delle domande.
Art. 10.  Norma transitoria.
Art. 11.      1. La spesa autorizzata all'articolo 4, comma 2, viene iscritta nel bilancio regionale 1993 al capitolo di nuova istituzione n. 22149 con la denominazione: «Costituzione presso la Fi.La.S. [...]


§ 3.8.61 - L.R. 10 settembre 1993, n. 49. [1]

Promozione e sviluppo dei parchi scientifici e tecnologici nella Regione Lazio.

(B.U. 30 settembre 1993, n. 27, S.O. n. 3).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, ai sensi dell'articolo 45 dello statuto ed in armonia con gli orientamenti generali definiti a livello nazionale ed a livello comunitario, promuove e favorisce la realizzazione nel Lazio di una rete di parchi scientifici e tecnologici (in seguito denominati parchi) e di centri e strutture ad essi connessi.

 

     Art. 2. Comitato consultivo.

     1. Al fine di realizzare un costante collegamento tra gli interventi a favore dei parchi e le linee della programmazione regionale, è istituito un comitato consultivo per le iniziative comunque connesse agli obiettivi di cui all'articolo 1.

     2. Il comitato di cui al comma 1 è costituito da:

     a) un rappresentante per ciascuno degli assessorati: bilancio e programmazione; industria, artigianato e commercio; personale, affari generali e problemi del lavoro; urbanistica;

     b) un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni sindacali più rappresentative;

     c) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni imprenditoriali, comprese quelle artigiane;

     d) i rettori o loro delegati delle università del Lazio;

     e) un rappresentante dei comuni e delle province sedi di parchi.

     3. Alle riunioni del comitato possono partecipare, in relazione alle questioni trattate, rappresentanti delle province e dei comuni sedi dei parchi, degli organismi di promozione, realizzazione e gestione dei singoli parchi, delle istituzioni scientifiche interessate.

     4. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è presieduto dallo stesso o da un suo delegato:

 

     Art. 3. Competenze del comitato consultivo.

     1. Il comitato di cui all'articolo 2 fornisce alla Giunta regionale, ai fini di cui all'articolo 6, indicazioni circa le linee strategiche da seguire per lo sviluppo dei parchi, nonché i pareri di cui all'articolo 8 per l'utilizzo delle risorse attivate dalla presente legge.

 

     Art. 4. Intervento della società Finanziaria laziale.

     1. Per il conseguimento delle finalità dell'articolo 1 la Regione si avvale della Finanziaria laziale di sviluppo S.p.a. (Fi.La.S.) con la quale stipula apposita convenzione nel rispetto  delle disposizioni contenute nella presente legge.

     2. A tal fine, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, cosi come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52, è istituito un fondo speciale di lire 10 miliardi in ragione di lire 5 miliardi annui dal 1993 al 1994.

     3. Le modalità di gestione del suddetto fondo sono contenute nella convenzione di cui al comma 1 con la Fi.La.S S.p.a. ed approvata con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 5. Destinazione del fondo.

     1. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 2, è destinato alla concessione a favore della società e dei consorzi per la realizzazione e gestione dei parchi, di contributi in conto capitale e/o di finanziamenti a tassi contenuti per la progettazione dei parchi stessi e la conseguente esecuzione dei progetti.

 

     Art. 6. Utilizzazione del fondo.

     1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentito il comitato di cui all'articolo 2, sulla base delle vocazioni, delibera l'utilizzazione del fondo di cui all'articolo 5 e le localizzazioni.

     2. La Giunta regionale rimette al Consiglio regionale una relazione annuale sull'attuazione della presente legge, contestualmente alla proposta di legge di bilancio.

 

     Art. 7. Contributi.

     1. La misura dei contributi in conto capitale non può superare il 30 per cento delle spese di investimento previste nei progetti di cui all'articolo 5.

     2. Per la concessione alle società ed ai consorzi di finanziamenti a tassi contenuti, la Fi.La.S. S.p.a. può:

     a) utilizzare una quota del fondo di cui all'articolo 4, comma 2, da integrare con risorse proprie ovvero acquisite sul mercato dei capitali, secondo disposizioni del proprio statuto;

     b) utilizzare una quota del fondo per operazioni di provvista a tasso contenuto a favore di istituti di credito e società finanziarie convenzionate con la Fi.La.S S.p.a..

     3. Il rendimento della quota del fondo destinata all'operazione di cui sopra è stabilito nella misura di due punti percentuali.

     4. Ai sensi dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i tassi fruibili dai beneficiari non possono essere inferiori a quelli previsti dalle leggi nazionali vigenti e per finalità analoghe o assimilabili.

     5. I contributi in conto capitale ed i finanziamenti tassi contenuti non possono superare complessivamente il 50 per cento delle spese ritenute ammissibili e sono cumulabili con altre provvidenze disposte da leggi comunitarie, nazionali o regionali nei limiti da esse disposti e comunque non oltre il 70 per cento delle spese ammissibili.

     6. I finanziamenti a tassi contenuti possono essere concessi anche a titolo di anticipazione a fronte di contributi o finanziamenti disposti da norme nazionali o comunitarie a favore delle società ed ai consorzi per la realizzazione di parchi.

     7. Le attività produttive e di ricerca che si insediano nei parchi scientifici e tecnologici di cui alla presente legge possono essere ammesse ai benefici di cui alle leggi regionali 5 febbraio 1979, n. 13; 3 luglio 1986, n. 23; 3 luglio 1986, n. 24 e 2 agosto 1991, n. 33, ed altre leggi regionali aventi finalità di sostegno alle localizzazioni in aree attrezzate ed ai processi di innovazione.

 

     Art. 8. Soggetti beneficiari. Procedura per la concessione dei contributi.

     1. Per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 5, la Fi.La.S. S.p.a., provvede a predisporre uno schema-tipo per i progetti da presentare con le indicazioni delle spese ritenute ammissibili e di tutta la documentazione di supporto. Lo schema-tipo è sottoposto al parere del comitato di cui all'articolo 2 della presente legge.

     2. Le società ed i consorzi per la realizzazione e la gestione dei parchi devono presentare alla Fi.La.S. S.p.a., e all'Assessorato industria, commercio ed artigianato un progetto contenente in particolare la descrizione dettagliata dell'iniziativa con l'elencazione degli investimenti previsti e delle fonti finanziarie che si ritiene di attivare.

     3. Sono legittimate a proporre iniziative di parchi scientifici e tecnologici, associazioni di soggetti secondo una delle forme previste dalla normativa vigente, comprendenti imprese e loro consorzi, enti pubblici territoriali e non, università, unitamente ad altri organismi di ricerca.

     4. Non potranno essere accolte le istanze che si riferiscono a:

     a) iniziative che si configurano come mera aggregazione di interventi privi di collegamenti funzionali;

     b) investimenti la cui conclusione superi il periodo massimo di tre anni dalla consegna dei lavori.

     5. Le proposte ritenute prioritarie ai fini dell'istruttoria e dell'entità del finanziamento pubblico ad esse attribuibili sono quelle che si configurano:

     a) come iniziative attivabili in ambito regionale o interregionale che aggreghino unitariamente e organizzino sul territorio una varietà di interessi scientifici e tecnologici qualificati a caratterizzare le finalità dei parchi;

     b) come valorizzazione di investimenti pubblici già realizzati o in itinere, compatibili con le finalità dei parchi;

     c) come iniziative in grado di raggiungere nei termini più brevi le condizioni necessarie di autonomia economico-finanziaria;

     d) come strumenti di supporto di processi di industrializzazione compatibili con la crescita reale di un sistema economico produttivo ad alta innovazione tecnologica, in linea con i più avanzati standard europei;

     e) come iniziative suscettibili di attivare finanziamenti in altre gestioni pubbliche e private.

     6. Le proposte corredate dal programma di massima e dal progetto di copertura finanziaria, sono valutate sulla base dei seguenti criteri :

     a) validità e coerenza delle proposte con gli obiettivi e le finalità generali della legge, nonché in relazione ai contenuti dei singoli progetti previsti per l'attuazione delle iniziative stesse;

     b) attitudine ad attivare e contribuire alla realizzazione di obiettivi di riequilibrio e di sviluppo socioeconomico, tecnico-scientifico e produttivo. anche mediante l'attivazione di piani di investimenti aggiuntivi da parte delle singole imprese e/o loro consorzi;

     c) capacità di promuovere programmi di formazione del personale da coinvolgere nelle attività di ricerca e di gestione del parco;

     d) attitudine ad influire direttamente e/o indirettamente sui livelli di occupazione e sulla relativa qualificazione professionale.

     7. Per la prima attuazione della presente legge i progetti sono presentati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

 

     Art. 9. Istruttoria delle domande.

     1. La Fi.La.S. S.p.a. in collaborazione con l'Assessorato all'industria, commercio ed artigianato provvede all'istruttoria delle domande presentate dalle società e dai consorzi, verificandone la corrispondenza con le disposizioni della presente legge e con la convenzione di cui all'articolo 4, comma 1.

     2. A seguito delle risultanze dell'istruttoria, la Giunta regionale approva i progetti presentati con l'indicazione delle somme necessarie per l'attuazione.

 

     Art. 10. Norma transitoria.

     1. Le iniziative di cui al decreto ministeriale 3 febbraio 1992 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (direttive per l'applicazione dell'intesa di programma e la promozione e lo sviluppo dei parchi scientifici e tecnologici nelle aree meridionali) possono beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge, purché conformi.

 

     Art. 11.

     1. La spesa autorizzata all'articolo 4, comma 2, viene iscritta nel bilancio regionale 1993 al capitolo di nuova istituzione n. 22149 con la denominazione: «Costituzione presso la Fi.La.S. S.p.a., di un fondo speciale per la realizzazione di una rete di parchi scientifici e tecnologici e connesse strutture» e con uno stanziamento di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

     2. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzazione dell'accantonamento disposto dalla legge regionale 27 aprile 1993, n. 22, al capitolo n. 29002, elenco n. 4, lettera f), allegato al bilancio stesso.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.