§ 4.4.141 - L.R. 8 novembre 2004, n. 14.
Iniziative per la valorizzazione dei siti regionali iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:08/11/2004
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Finanziamenti).
Art. 3.  (Modalità e criteri per l’erogazione dei contributi).
Art. 4.  (Disposizione finanziaria).


§ 4.4.141 - L.R. 8 novembre 2004, n. 14.

Iniziative per la valorizzazione dei siti regionali iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità.

(B.U. 10 novembre 2004, n. 31 – S.O. n. 5).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione riconosce e valorizza i siti regionali di straordinario interesse per l’umanità iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità e protetti dall’UNESCO.

 

     Art. 2. (Finanziamenti).

     1. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, eroga finanziamenti agli enti locali nel cui territorio siano ubicati i siti di cui all’articolo 1 per la realizzazione di progetti relativi a:

     a) valorizzazione dei centri storici, con particolare riguardo a iniziative che ne migliorino la fruibilità e la qualità della vita;

     b) restauro del patrimonio immobiliare di proprietà degli enti locali conservato all’interno dei centri storici;

     c) arredo urbano dei centri storici;

     d) interventi patrimoniali di acquisizione di beni immobili di interesse storico da destinare ad attività di particolare rilevanza sociale.

 

     Art. 3. (Modalità e criteri per l’erogazione dei contributi).

     1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce in particolare:

     a) le modalità di presentazione delle istanze di finanziamento;

     b) i criteri per la valutazione dei progetti;

     c) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento;

     d) le condizioni per l’eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubbliche;

     e) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti, nonché le cause di revoca dei medesimi e del recupero delle somme erogate.

 

     Art. 4. (Disposizione finanziaria).

     1. Per l’attuazione della presente legge nel bilancio di previsione della Regione Lazio è istituito, nell’ambito dell’U.P.B. G24, un apposito capitolo denominato “Finanziamento delle iniziative per la valorizzazione dei siti regionali iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità” con lo stanziamento per l’anno 2004 di Euro 1.000.000,00.

     2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede in termini di competenza mediante utilizzazione dell’importo di Euro 1.000.000,00 previsto al capitolo T27501 lett. E) – elenco n. 4 ed in termini di cassa mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti dell’U.P.B. T25.