§ 3.8.64 - L.R. 30 dicembre 1994, n. 67.
Interventi straordinari per favorire la ripresa economica e lo sviluppo dell'occupazione nell'area contigua alla centrale ENEL di Montalto di Castro.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 industria e artigianato
Data:30/12/1994
Numero:67


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Soggetti destinatari.
Art. 3.  Interventi.
Art. 4.  Approvazione dei progetti.
Art. 5.  Modalità di finanziamento.
Art. 6.  Convenzione con la FILAS.
Art. 7.  Comitato di valutazione.
Art. 8.  Norma finanziaria.


§ 3.8.64 - L.R. 30 dicembre 1994, n. 67. [1]

Interventi straordinari per favorire la ripresa economica e lo sviluppo dell'occupazione nell'area contigua alla centrale ENEL di Montalto di Castro.

(B.U. 20 gennaio 1995, n. 2).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, nei limiti delle proprie competenze e nel rispetto dei principi statali e comunitari, al fine di favorire il superamento della crisi economica ed occupazionale che ha investito l'area contigua alla centrale elettrica dell'ENEL di Montalto di Castro, promuove e finanzia progetti specifici di intervento tesi alla ripresa economica e allo sviluppo dell'occupazione.

     2. L'ambito territoriale interessato alla presente legge è quello corrispondente alla circoscrizione per l'impiego di Tarquinia, comprendente il comune di Montalto di Castro.

 

     Art. 2. Soggetti destinatari.

     1. Possono presentare i progetti di cui all'articolo 1, la provincia di Viterbo, gli enti locali compresi nell'area della circoscrizione per l'impiego di Tarquinia, gli enti pubblici se operanti nell'ambito territoriale suddetto, le società a capitale pubblico e privato appositamente costituite, le cooperative formate da lavoratori risultanti da aziende in crisi rientranti nell'ambito del territorio interessato.

 

     Art. 3. Interventi.

     1. I progetti di cui all'articolo 1 debbono conformarsi ai seguenti criteri:

     a) gli interventi devono privilegiare gli investimenti e la realizzazione di un'area attrezzata per piccole e medie industrie ed imprese artigiane, ed attenersi al territorio corrispondente alla circoscrizione di Tarquinia, comprendente il comune di Montalto di Castro;

     b) gli interventi devono produrre effettivi risultati in termini di occupazione con prioritario riferimento all'area industriale di Montalto di Castro;

     c) devono poter essere attivati entro novanta giorni dalla loro approvazione.

     2. Gli interventi possono consistere anche nella concessione di garanzie fidejussorie per finanziamenti richiesti dalle piccole e medie imprese, dalle cooperative di produzione e lavoro e dalle imprese artigiane anche mediante il ricorso a consorzi di garanzia fidi.

 

     Art. 4. Approvazione dei progetti.

     1. I progetti sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai problemi del lavoro, sulla base di una istruttoria tecnica espletata dalla Finanziaria laziale di sviluppo (FILAS S.p.a.) entro trenta giorni dalla data di presentazione e sentito il parere del comitato di valutazione di cui all'articolo 7.

     2. I progetti vanno presentati all'Assessorato regionale ai problemi del lavoro ed alla FILAS S.p.a.

 

     Art. 5. Modalità di finanziamento.

     1. L'erogazione del finanziamento è effettuata con le seguenti modalità:

     a) 20 per cento a titolo di anticipazione al momento della esecutività della concessione;

     b) 70 per cento al ricevimento dell'attestazione dell'avvio del progetto;

     c) 10 per cento al ricevimento dell'attestazione del completamento del progetto corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute.

 

     Art. 6. Convenzione con la FILAS.

     1. Per l'attuazione della presente legge viene stipulata apposita convenzione tra Regione Lazio e FILAS, la quale per l'espletamento dei propri compiti può utilizzare enti e società esterne alla propria struttura.

 

     Art. 7. Comitato di valutazione.

     1. E' costituito il comitato di valutazione dei progetti presieduto dall'Assessore ai problemi del lavoro e composto dagli Assessori, o loro delegati, al bilancio, all'industria, commercio e artigianato, alla formazione professionale e ai lavori pubblici, nonché dai segretari regionali, o loro delegati, delle organizzazioni sindacali più rappresentative nella Regione e dai presidenti, o loro delegati, della Confindustria Lazio, della Federlazio e dell'artigianato.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Per l'attuazione della presente legge sono istituiti, nel bilancio di previsione della Regione, i seguenti capitoli di spesa con l'indicazione, accanto a ciascuno, dello stanziamento per l'esercizio finanziario 1994:

     capitolo n. 24140 con la denominazione: «Fondo per i finanziamenti degli interventi straordinari per favorire la ripresa economica e lo sviluppo dell'occupazione nell'area contigua alla centrale ENEL di Montalto di Castro», con lo stanziamento di L. 4 miliardi;

     capitolo n. 24141 con la denominazione: «Fondo per la concessione di garanzie fidejussorie a favore delle piccole e medie imprese, anche cooperative e artigiane, per i finanziamenti rientranti nei progetti tesi a favorire la ripresa economica e lo sviluppo dell'occupazione nell'area contigua alla centrale ENEL di Montalto di Castro», con lo stanziamento di L. 1 miliardo.

     2. All'onere complessivo di L. 5 miliardi per il 1994, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 29002, lettera a) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Gli stanziamenti relativi agli esercizi finanziari successivi sono determinati con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.