§ 3.7.24 - Legge Regionale 19 gennaio 1991, n. 4.
Realizzazione di un mercato florovivaistico in provincia di Latina.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 fiere, mercati, commercio
Data:19/01/1991
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. La Regione, al fine di incrementare e valorizzare la produzione nonché favorire la commercializzazione delle produzioni florovivaistiche, nell'ambito della politica agricola regionale, [...]
Art. 2.      1. La Giunta regionale è delegata a compiere ogni necessario atto per la realizzazione dell'opera di cui al precedente articolo 1, previo parere delle commissioni consiliari permanenti [...]
Art. 3.      1. Per la piena attuazione della presente legge, alla relativa quantificazione della spesa, nonché alla necessaria copertura finanziaria, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio [...]


§ 3.7.24 - Legge Regionale 19 gennaio 1991, n. 4. [1]

Realizzazione di un mercato florovivaistico in provincia di Latina.

(B.U. n. 4 del 9 febbraio 1991).

 

Art. 1.

     1. La Regione, al fine di incrementare e valorizzare la produzione nonché favorire la commercializzazione delle produzioni florovivaistiche, nell'ambito della politica agricola regionale, promuove la realizzazione, nel territorio provinciale di Latina, di un mercato florovivaistico in aderenza alle previsioni di cui al "Piano regionale dei mercati all'ingrosso" [2].

 

     Art. 2.

     1. La Giunta regionale è delegata a compiere ogni necessario atto per la realizzazione dell'opera di cui al precedente articolo 1, previo parere delle commissioni consiliari permanenti competenti per l'agricoltura. il commercio ed il bilancio.

     2. La gestione del mercato florovivaistico sarà affidata ad apposita società per azioni promossa dalla Regione e costituita da capitale pubblico e privato.

     3. Lo statuto della società, di cui al precedente secondo comma approvato dal Consiglio regionale, prevederà le quote di partecipazione di capitale pubblico e privato.

     4. Le quote di partecipazione del capitale privato, potranno essere sottoscritte da associazioni di produttori florovivaistiche riconosciute dalla Regione, da cooperative del settore e loro consorzi.

 

     Art. 3.

     1. Per la piena attuazione della presente legge, alla relativa quantificazione della spesa, nonché alla necessaria copertura finanziaria, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio 1991 e anni successivi.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 aprile 1994, n. 6.