§ 5.14.71 - L.R. 19 settembre 1994, n. 46.
Istituzione del festival regionale di Caracalla.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:19/09/1994
Numero:46


Sommario
Art. 1.      1. La Regione, al fine di contribuire alla diffusione della cultura ed in riferimento alle competenze attribuite dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. [...]
Art. 2.      1. Il festival ha per obiettivo la promozione della musica, della danza e del teatro nella comunità regionale. Il festival di Caracalla, così come denominato in virtù della ultracinquantennale [...]
Art. 3.      1. La realizzazione della manifestazione è affidata all'Ente autonomo teatro dell'Opera di Roma che provvede a trasmettere per ciascun anno al competente Assessorato regionale il programma delle [...]
Art. 7.      1. Nella fase di prima attuazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, il teatro dell'Opera presenta all'assessorato regionale competente il piano dettagliato [...]
Art. 8.      1. La spesa per l'attuazione della presente legge, che per l'anno 1994 è prevista in lire 2.500 milioni, graverà sul capitolo n. 44311 che si istituisce con la denominazione: «Finanziamento [...]


§ 5.14.71 - L.R. 19 settembre 1994, n. 46. [1]

Istituzione del festival regionale di Caracalla.

(B.U. 30 settembre 1994, n. 27).

 

Art. 1.

     1. La Regione, al fine di contribuire alla diffusione della cultura ed in riferimento alle competenze attribuite dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, istituisce il «Festival regionale di Caracalla».

 

     Art. 2.

     1. Il festival ha per obiettivo la promozione della musica, della danza e del teatro nella comunità regionale. Il festival di Caracalla, così come denominato in virtù della ultracinquantennale attività realizzata dall'Ente autonomo teatro dell'Opera, si svolge, nell'osservanza di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5-ter del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, in legge 14 gennaio 1993, n. 4, nel comprensorio delle Terme di Caracalla o in altro comprensorio con caratteristiche similari ovvero in altra area della città nonché nel restante territorio regionale.

 

     Art. 3.

     1. La realizzazione della manifestazione è affidata all'Ente autonomo teatro dell'Opera di Roma che provvede a trasmettere per ciascun anno al competente Assessorato regionale il programma delle iniziative da attuare e, a conclusione delle stesse, il rendiconto delle attività svolte [2].

 

     Artt. 4. - 6. [3]

 

     Art. 7.

     1. Nella fase di prima attuazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, il teatro dell'Opera presenta all'assessorato regionale competente il piano dettagliato dell'attività del festival per l'anno in corso entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

     Art. 8.

     1. La spesa per l'attuazione della presente legge, che per l'anno 1994 è prevista in lire 2.500 milioni, graverà sul capitolo n. 44311 che si istituisce con la denominazione: «Finanziamento all'Ente autonomo del teatro dell'Opera di Roma per la realizzazione del festival di Caracalla» con lo stanziamento di lire 2.500 milioni.

     2. Alla copertura della suddetta spesa si provvederà mediante utilizzazione della somma all'uopo accantonata al capitolo n. 49001, lettera n) «Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi di spesa corrente del 4° programma» del bilancio di previsione dell'esercizio 1993, ai sensi dell'articolo 20, commi 4 e 5 della legge regionale di contabilità, 12 aprile 1977, n. 15.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[2] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 21 dicembre 1996, n. 59.

[3] Articoli abrogati dall'art. 7 della L.R. 21 dicembre 1996, n. 59.