§ 4.4.117 - L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.
Recupero e riqualificazione dell'area delle saline di Tarquinia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:03/01/2000
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Finalità).
Art. 3.  (Progetto di recupero e riqualificazione).
Art. 4.  (Indirizzo e controllo della Regione).
Art. 5.  (Modalità di utilizzazione dell'area).
Art. 6.  (Contributo regionale).
Art. 7.  (Disposizione finanziaria).


§ 4.4.117 - L.R. 3 gennaio 2000, n. 2. [1]

Recupero e riqualificazione dell'area delle saline di Tarquinia.

(B.U. 29 gennaio 2000, n. 3).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La Regione Lazio promuove la riattivazione, il recupero, il riuso e la riconversione delle aree e degli immobili delle saline di Tarquinia.

 

     Art. 2. (Finalità).

     1. Il progetto di cui all'articolo 1 ha come obiettivo il mantenimento del valore di bene collettivo di rilevante interesse pubblico finalizzato allo sviluppo dell'occupazione. Il progetto ecocompatibile è realizzato dal Comune di Tarquinia attraverso fasi attuative progressive in coerenza tra loro.

 

     Art. 3. (Progetto di recupero e riqualificazione).

     1. Il Comune di Tarquinia elabora il progetto generale nelle sue articolazioni, tenendo conto delle finalità previste dalla presente legge.

     2. L'attuazione e la gestione del piano elaborato sono svolte dal Comune di Tarquinia in collaborazione con enti e/o soggetti pubblici e privati interessati, anche costituendo allo scopo le figure giuridiche più idonee, società o consorzi.

 

     Art. 4. (Indirizzo e controllo della Regione).

     1. Il progetto di cui all'articolo 3 è sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale di Tarquinia.

     2. E' riservato alla Giunta regionale il potere di indirizzo e di controllo ai fini del rispetto dei principi e delle finalità della presente legge.

 

     Art. 5. (Modalità di utilizzazione dell'area).

     1. L'area delle saline di Tarquinia può essere utilizzata per i seguenti scopi:

     a) il mantenimento di un presidio, anche di archeologia industriale, nella produzione del sale;

     b) la creazione di un centro di ricerca scientifica nazionale od internazionale da realizzare d'intesa con le università di Stato, allo scopo di ospitare attività multidisciplinari, facoltà universitarie e centri di studi che curino la conoscenza dei fenomeni marini e delle attività ad essi connessi;

     c) la ricerca e sperimentazione nel settore dell'acquacoltura e della biologia marina da integrare con attività in mare aperto, a basso impatto ambientale e tendente anche al ripopolamento del tratto marino antistante;

     d) la costituzione di un centro di monitoraggio, anche in riferimento alle emissioni delle centrali elettriche di Montalto di Castro e Civitavecchia, ed alla conseguente necessità di costante verifica dell'aria, delle acque, del suolo, della vegetazione e della fauna;

     e) attività connesse alla sperimentazione ed alla ricerca agricola, utilizzando allo scopo anche le ampie superfici di terreno coltivabili ivi ubicate;

     f) attività connesse all'uso curativo e termale nel campo della dermatologia e riabilitazione;

     g) la promozione di attività turistiche e ricettive con il recupero ed il restauro del borgo ottocentesco riferito alle nuove attività che sono realizzate nelle saline e con le attività collegate al costituendo parco archeologico di Tarquinia;

     h) il recupero delle aree pubbliche limitrofe, compreso il molo di Porto Clementino;

     i) la ricostruzione, la tutela e la valorizzazione della porzione umida ivi presente.

 

     Art. 6. (Contributo regionale).

     1. Per l'elaborazione del progetto di cui all'articolo 3 e la realizzazione degli interventi da esso previsti, la Regione eroga al Comune di Tarquinia un contributo di lire 4.000 milioni secondo le procedure previste dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, in quanto applicabili, e dall'articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

 

     Art. 7. (Disposizione finanziaria).

     1. L'onere per l'attuazione della presente legge, quantificato in lire 4.000 milioni per il triennio 1999 - 2001 viene assicurato dalla proiezione pluriennale 1999 - 2001 delle poste contabili iscritte nell'elenco 4 allegato al bilancio per l'anno 1999 al capitolo 29002, lettera d) con lo stanziamento di lire 1.000, 2.000 e 1.000 milioni per gli anni 1999, 2000 e 2001.

     2. Nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso viene istituito il capitolo 32152 con la seguente denominazione: "Contributo al Comune di Tarquinia per la riattivazione, il recupero, il riuso e la riconversione delle aree e degli impianti delle saline di Tarquinia" con lo stanziamento di lire 1.000, 2.000 e 1.000 milioni per gli anni 1999, 2000 e 2001.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.