§ 2.6.23 - L.R. 6 novembre 1992, n. 43.
Istituzione dell'Istituto regionale per le ville tuscolane - I.R.Vi.T..


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.6 enti regionali, adesioni ad enti, associazioni, istituti
Data:06/11/1992
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Finalità e denominazione.
Art. 2.  Compiti istituzionali.
Art. 3.  Organi.
Art. 4.  Consiglio di amministrazione.
Art. 5.  Funzioni del consiglio di amministrazione.
Art. 6.  Convocazione e modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione.
Art. 7.  Il presidente.
Art. 8.  Funzioni del presidente.
Art. 9.  Comitato tecnico-scientifico.
Art. 10.  Funzioni del comitato tecnico-scientifico.
Art. 11.  (Revisore dei conti unico)
Art. 12.  Funzioni del collegio dei revisori.
Art. 13.  Il direttore.
Art. 14.  Personale dell'istituto.
Art. 15.  Vigilanza e controllo.
Art. 16.  Modalità di esercizio della vigilanza e del controllo sull'attività dell'istituto.
Art. 17.  Vigilanza e controllo sugli organi. Potere ispettivo - Scioglimento.
Art. 18.  Finanziamento.
Art. 19.  Bilancio di previsione e rendiconto generale.
Art. 20.  Regolamento interno.
Art. 21.  Programma di attività - Iniziative non programmate.
Art. 22.  Opere di consolidamento, manutenzione, restauro e pronto intervento.
Art. 23.  Acquisizione di ville.
Art. 24.  Altre iniziative.
Art. 25.  Norma transitoria.
Art. 26.  Norma finanziaria.
Art. 27.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.6.23 - L.R. 6 novembre 1992, n. 43.

Istituzione dell'Istituto regionale per le ville tuscolane - I.R.Vi.T..

(B.U. 10 dicembre 1992, n. 34).

 

Art. 1. Finalità e denominazione.

     1. La Regione, allo scopo di favorire ed assicurare la conservazione, la valorizzazione, la più idonea utilizzazione e la migliore conoscenza delle ville tuscolane e dei relativi parchi e giardini, di cui all’allegato elenco che fa parte integrante della presente legge (Allegato n. 1), istituisce, ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto, l’”Istituto regionale per le ville tuscolane (IRViT)”. L’IRViT, conforma la propria azione ed organizzazione ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza [1].

     2. L'istituto è un ente dipendente dalla Regione dotato di personalità giuridica pubblica, con sede in Roma, e svolge i compiti di cui al successivo articolo 2 con le modalità e nei limiti indicati nella presente legge.

 

     Art. 2. Compiti istituzionali.

     1. L'istituto, in relazione alle ville indicate nell'allegato elenco 1, soggette alle disposizioni di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, promuove, in collaborazione con i competenti organi statali, e in concorso con i rispettivi proprietari, pubblici o privati, iniziative finalizzate:

     a) all'esecuzione di lavori di pronto intervento necessari per evitare danni irreparabili alle strutture ed agli elementi decorativi delle ville;

     b) all'esecuzione di opere di consolidamento, manutenzione e restauro degli immobili e di sistemazione dei parchi e dei giardini a questi relativi;

     c) all'acquisizione del patrimonio della Regione di ville per le quali non sia altrimenti possibile assicurare la conservazione;

     d) all'effettuazione di studi e di pubblicazioni attinenti al patrimonio storico-artistico costituito dalle ville tuscolane;

     e) alla realizzazione di manifestazioni artistiche e culturali di grande e indubbio prestigio.

 

     Art. 3. Organi.

     1. Sono organi dell'istituto:

     a) il consiglio di amministrazione;

     b) il presidente;

     c) il comitato tecnico-scientifico;

     d) il revisore dei conti unico [2].

 

     Art. 4. Consiglio di amministrazione.

     1. il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni ed è, comunque, rinnovato con il rinnovo del Consiglio regionale entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio stesso, in conformità alla legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 [3].

     2. Il consiglio di amministrazione è composto da tre membri nominati dal Presidente della Regione:

a) il presidente dell’Istituto, designato dal Presidente della Regione;

b) due componenti designati dal Consiglio regionale [4].

     3. Il consiglio è validamente costituito anche con la sola nomina della metà più uno dei componenti previsti al comma 2. [5]

     4. Nel caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente del consiglio di amministrazione, si provvede entro trenta giorni alla relativa sostituzione con le stesse procedure di cui ai precedenti commi [6].

     5. La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di consigliere regionale nonché con la carica di amministratore e con la indizione di socio di società o di enti aventi finalità analoghe a quelle dell'istituto o che risultino vincolanti per contratti di opere o di somministrazione all'istituto stesso [7].

     6. Ai componenti il consiglio di amministrazione spettano le indennità e i rimborsi delle spese previsti dalla legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 e successive modifiche [8].

 

     Art. 5. Funzioni del consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione delibera:

     a) lo Statuto, il regolamento interno dell'istituto e del personale [9];

     b) la nomina del direttore dell'istituto nonché gli altri provvedimenti relativi al personale;

     c) i bilanci preventivi e i rendiconti generali;

     d) i programmi pluriennali e annuali di attività dell'istituto e i relativi aggiornamenti;

     e) le convenzioni con gli istituti di credito e l'approvazione dei contratti;

     f) l'acquisizione e l'alienazione di beni immobili;

     g) la costituzione e la cancellazione di ipoteche;

     h) la costituzione in giudizio e le transazioni;

     i) l'accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a favore dell'istituto, previa autorizzazione della Regione;

     l) in generale i provvedimenti interessanti l'attività dell'istituto che non siano riservati agli altri organi.

     2. Il consiglio di amministrazione può delegare al presidente il compimento di atti di ordinaria amministrazione con apposita deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     3. [Il consiglio di amministrazione provvede a nominare, su proposta del presidente, il vice-presidente scegliendolo tra i propri membri eletti dal Consiglio regionale ai sensi del precedente articolo 4. Il vice presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione] [10].

 

     Art. 6. Convocazione e modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria ogni tre mesi e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta due membri o il revisore dei conti unico [11].

     2. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza [12].

     3. Alle riunioni del consiglio di amministrazione assistono il presidente del comitato tecnico-scientifico e il revisore dei conti unico [13].

 

     Art. 7. Il presidente.

     [1. Il presidente è eletto dal Consiglio regionale ed è nominato con la deliberazione di cui al primo comma del precedente articolo 4] [14].

     2. Il presidente è il legale rappresentante dell'istituto, promuove e coordina l'attività del consiglio di amministrazione, che convoca e presiede stabilendone l'ordine del giorno.

     [3. Al presidente del consiglio di amministrazione spetta, oltre ad una indennità di presenza, pari a quella percepita dal presidente del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, ed al rimborso delle spese di viaggio, un'indennità mensile nella misura fissata dalla Giunta regionale, nel rispetto dei criteri determinati dal Consiglio regionale, con apposita deliberazione tenendo conto dell'impegno richiesto] [15].

 

     Art. 8. Funzioni del presidente.

     1. Il presidente, oltre alle funzioni di cui al secondo comma del precedente articolo 7, svolge i seguenti compiti:

     a) sottopone al consiglio di amministrazione le proposte dei provvedimenti di competenza del consiglio stesso di cui al precedente articolo 5;

     b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

     c) soprintende a tutte le attività dell'istituto;

     d) adotta i provvedimenti riservatigli dalle leggi regionali, dallo Statuto e dal regolamento interno, ovvero delegatigli dal consiglio di amministrazione [16].

     2. Nei casi di urgenza, tali da non consentire la tempestiva convocazione del consiglio di amministrazione, il presidente adotta provvedimenti di competenza del predetto organo, che deve essere, comunque, convocato entro sette giorni dalla data di adozione dei provvedimenti stessi per la relativa ratifica. Qualora la ratifica non sia deliberata entro tale termine, il provvedimento adottato in via d'urgenza non produce ulteriori effetti. Spetta al consiglio di amministrazione disciplinare i rapporti giuridici che sono sorti sulla base del provvedimento non ratificato.

 

     Art. 9. Comitato tecnico-scientifico.

     1. Il comitato tecnico-scientifico è nominato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare permanente entro trenta giorni dall'insediamento del consiglio di amministrazione, che lo propone, e dura in carica quanto il consiglio stesso.

     2. Il comitato tecnico-scientifico è composto da sette membri scelti tra professori ordinari delle università di Roma o esperti qualificati, dotati di specifica competenza nelle attività attinenti le finalità dell'istituto.

     3. Il presidente del comitato tecnico-scientifico è eletto dallo stesso comitato tra i propri membri [17].

     4. Ai membri del comitato tecnico-scientifico spettano le indennità e i rimborsi delle spese previsti dalla l.r. 46/1998 [18].

 

     Art. 10. Funzioni del comitato tecnico-scientifico.

     1. Il comitato tecnico-scientifico, d'intesa con le soprintendenze ai beni artistici e monumentali operanti nel territorio, entro venti giorni dalla sua nomina, propone al consiglio di amministrazione un approfondito studio per la ricognizione delle ville tuscolane di cui all'allegato n. 1, al fine di stabilire le condizioni di ciascuna ed indicare i lavori necessari per le relative opere di restauro.

     2. Il comitato tecnico-scientifico provvede inoltre annualmente, d'intesa con le soprintendenze ai beni artistici e monumentali, ad eseguire una pianificazione dei lavori di conservazione, di restauro e di utilizzazione delle ville, corredata di note esplicative, e la trasmette al consiglio di amministrazione per i provvedimenti di competenza di quest'ultimo. A tal fine tiene conto anche delle proposte dei proprietari pubblici e privati delle ville.

     3. Il comitato tecnico-scientifico esprime, infine, parere obbligatorio ma non vincolante sui programmi di attività dell'istituto e cura i rapporti con gli enti preposti ai consolidamenti, ai restauri e alle manutenzioni delle ville e dei relativi parchi e giardini.

 

     Art. 11. (Revisore dei conti unico) [19]

     1. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia.

     2. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

     3. La nomina del revisore dei conti unico è effettuata con decreto del Presidente della Regione entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione.

     4. Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante al revisore dei conti unico, che comunque non può essere superiore a quello dell’ultimo presidente del collegio.

     5. Con le modalità di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti supplente. L’incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti supplente subentra nell’esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinunzia o di decadenza del revisore dei conti unico e da tale momento viene corrisposto il relativo compenso.

     6. Il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta.

     7. La funzione di revisore dei conti unico è incompatibile con quella di membro del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico scientifico dell’istituto. Al revisore dei conti unico si applicano, altresì, le incompatibilità previste dall’articolo 4, comma 5.

     8. Il revisore dei conti unico riferisce sui risultati dell’attività di controllo alla Giunta regionale, alla commissione consiliare competente in materia di bilancio e al presidente dell’istituto, il quale, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al revisore stesso. Dei provvedimenti ovvero delle motivate controdeduzioni è inviata copia alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di bilancio.

     9. Il revisore dei conti unico trasmette, altresì, alla Giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti una dettagliata relazione trimestrale sulla gestione contabile e finanziaria dell’istituto.

 

     Art. 12. Funzioni del collegio dei revisori. [20]

     1. Il collegio dei revisori vigila sulla regolarità amministrativa e contabile dell'istituto, riferendo in merito al consiglio di amministrazione, esprime il parere sulla conformità del bilancio preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge, trasmette ogni sei mesi al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione.

 

     Art. 13. Il direttore.

     1. Il direttore dell'istituto è nominato dal consiglio di amministrazione previo concorso pubblico per titoli ed esami. Nella fase di prima attuazione per un periodo non superiore a due anni il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, nomina il direttore fra esperti nelle materie riguardanti le attività dell'istituto stesso.

     Sono fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di cumulo e di compensi.

     2. Il trattamento giuridico ed economico del direttore è regolato da apposito contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato nel rispetto dei principi della legislazione vigente in materia.

     3. Il direttore esercita le seguenti funzioni:

     a) organizza, coordina e dirige l'attività dell'istituto e sovrintende al personale dipendente, in esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'istituto medesimo;

     b) collabora alla determinazione e realizzazione degli obiettivi generali dell'istituto ed alla formulazione dei programmi di attività dell'istituto stesso;

     c) svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico-scientifico;

     d) è responsabile dell'applicazione del regolamento interno dell'istituto;

     e) emana gli atti a rilevanza esterna previsti dal regolamento interno, in conformità alle leggi che regolano figure professionali equiparate, in quanto applicabili, o gli atti a lui delegati dal presidente.

 

     Art. 14. Personale dell'istituto.

     1. L'istituto si avvale di proprio personale, nei limiti di quanto previsto dalla pianta organica allegata alla presente legge, di cui fa parte integrante (allegato n. 2) assunto per pubblico concorso, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di assunzioni obbligatorie negli enti pubblici, ad eccezione del direttore, che viene assunto nei modi previsti dal precedente articolo 13, o di personale della Regione, trasferito a domanda.

     2. Il personale deve possedere requisiti di professionalità generale e specifica che garantiscano attività qualificata e rispondente alle effettive esigenze dell'istituto.

     3. Il trattamento giuridico ed economico del personale è regolato dalle disposizioni in vigore per il personale dipendente dalla Regione, in quanto applicabili.

     4. Le variazioni delle norme sul trattamento giuridico ed economico del personale della Regione si estendono di diritto al personale dell'istituto, a meno che comportino valutazioni relative alla natura, alla struttura, alle finalità ed alle dimensioni dell'istituto stesso. In tal caso le variazioni sono apportate da apposito provvedimento legislativo regionale, che deve tenere corto delle suddette peculiarità.

 

     Art. 15. Vigilanza e controllo.

     1. Ai sensi dell'articolo 54 dello statuto regionale la vigilanza ed il controllo dell'attività dell'istituto spettano al consiglio regionale ed alla Giunta regionale secondo i seguenti criteri:

     a) il Consiglio regionale esercita il controllo di legittimità e di merito sui provvedimenti del consiglio di amministrazione di cui al primo comma, lettere c) e d) del precedente articolo 5;

     b) la Giunta regionale esercita il controllo di legittimità e di merito sui provvedimenti del consiglio di amministrazione di cui al primo comma, lettere a), b), limitatamente alla nomina del direttore amministrativo, f) e g) del precedente articolo 5. Sugli altri provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione e del Presidente della Giunta regionale esercita il solo controllo di legittimità, fatta eccezione per i provvedimenti meramente esecutivi e non aventi carattere dispositivo, che sono esclusi dal controllo.

     2. I provvedimenti adottati dal presidente con procedura d'urgenza sono soggetti al controllo di cui al precedente comma.

     3. In caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti obbligatori da parte dell'istituto, la Giunta regionale esercita, d'ufficio o su richiesta degli interessati, il controllo sostitutivo con le modalità di cui al quinto comma del successivo articolo 16.

 

     Art. 16. Modalità di esercizio della vigilanza e del controllo sull'attività dell'istituto.

     1. Ai fini dell'esercizio del controllo di legittimità e di merito l'istituto trasmette i provvedimenti di cui al precedente articolo 15 al Consiglio regionale od alla Giunta regionale, a seconda delle rispettive competenze, con le modalità indicate nei commi quinto e seguenti dell'articolo 25 della legge regionale 13 marzo 1992, n. 26, fatta eccezione per il bilancio e per il rendiconto generale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 19.

     2. I provvedimenti non soggetti a controllo di merito divengono esecutivi ove non ne sia pronunciato l'annullamento per motivi di legittimità nel termine di venti giorni dalla data di ricezione degli atti, con provvedimento motivato in cui venga indicato il vizio di legittimità riscontrato, o se, entro tale termine, si dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità. Il suddetto termine può essere interrotto per non più di una volta qualora la Giunta regionale chieda chiarimenti od elementi integrativi; in tal caso il provvedimento diventa esecutivo se la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dalla data di ricezione delle controdeduzioni da parte dell'istituto.

     3. I provvedimenti soggetti anche a controllo di merito sono esaminati contestualmente sotto il profilo della legittimità e del merito e divengono esecutivi con l'approvazione dell'organo di controllo regionale, ovvero, per decorrenza del termine di trenta giorni dalla data di ricezione degli atti senza che ne sia pronunciato l'annullamento per motivi di legittimità e non siano formulate proposte di adeguamento nel merito dei provvedimenti stessi. Il suddetto termine può essere interrotto per non più di una volta qualora l'organo di controllo chieda chiarimenti od elementi integrativi; in tal caso il controllo è esercitato nelle forme di cui al presente comma entro venti giorni dalla data di ricezione delle controdeduzioni. Nel caso in cui l'atto soggetto anche a controllo di merito contenga vizi di legittimità l'organo di controllo lo annulla segnalando gli eventuali rilievi in merito.

     4. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'istituto soggette al solo controllo di legittimità possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione, quando siano adottate a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio stesso. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili si intendono decadute se non sono trasmesse per il controllo entro tre giorni dalla data di adozione. I termini per il controllo sono ridotti a dieci giorni dalla data di ricezione degli atti e non soggetti ad interruzione.

     5. Quando ricorrano le condizioni per l'esercizio del controllo sostitutivo di cui al terzo comma del precedente articolo 15, la Giunta regionale invita l'istituto a provvedere all'emanazione dell'atto obbligatorio, fissando un congruo termine; decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale nomina tra i dirigenti regionali, appartenenti alla più alta qualifica funzionale, un commissario con l'incarico di adottare l'atto.

 

     Art. 17. Vigilanza e controllo sugli organi. Potere ispettivo - Scioglimento.

     1. Nell'esercizio del potere di vigilanza sull'istituto, la Giunta regionale può svolgere attività ispettiva per accertare la regolare attuazione dei compiti istituzionali dell'istituto stesso.

     2. Qualora siano riscontrati gravi e ripetute violazioni di legge o persistenti inadempienze di atti dovuti, la Giunta regionale, accertate le responsabilità sulla base delle relative attribuzioni, propone, con provvedimento motivato, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'istituto al Consiglio regionale, il quale delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti in carica. In presenza di analoghi presupposti addebitabili al solo presidente dell'istituto, il Presidente della Giunta regionale revoca il presidente dell'istituto stesso e nomina un nuovo presidente [21].

     [3. Lo scioglimento del consiglio di amministrazione o la revoca della nomina del presidente sono deliberati dal Consiglio regionale a maggioranza dei 2/3 dei componenti in carica] [22].

     4. Contestualmente allo scioglimento del Consiglio di amministrazione il Consiglio regionale nomina, con voto limitato a due terzi dei componenti in carica, una commissione straordinaria per la gestione dell'istituto, costituita da tre membri e presieduta da quello che ha ottenuto il maggior numero di voti. La commissione svolge l'attività di competenza del consiglio di amministrazione; il presidente della commissione quella del presidente dell'istituto [23].

     [5. Contestualmente alla revoca del presidente dell'istituto, il Consiglio regionale nomina un commissario straordinario con il compito di svolgere l'attività propria del presidente stesso] [24].

     6. La gestione straordinaria svolta a norma del comma 4 non può durare più di sei mesi. Entro tale data si deve provvedere alla nomina del consiglio di amministrazione e/o del presidente [25].

 

     Art. 18. Finanziamento.

     1. Il finanziamento dell'istituto è assicurato mediante:

     a) contributo ordinario della Regione determinato annualmente con le leggi di bilancio sulla base delle esigenze di funzionamento e del programma di attività dell'istituto;

     b) proventi derivanti dalle contribuzioni degli enti rappresentati nel consiglio di amministrazione o di altri enti ed istituti;

     c) donazioni e lasciti disposti da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private;

     d) ogni altra eventuale entrata.

 

     Art. 19. Bilancio di previsione e rendiconto generale.

     1. L'esercizio finanziario dell'istituto coincide con l'anno solare.

     2. L'istituto ha un proprio bilancio di previsione ed un proprio rendiconto generale che vengono formulati controllati ed approvati con le modalità di cui alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 [26].

 

     Art. 20. Regolamento interno.

     1. Entro sessanta giorni dalla nomina degli organi dell'istituto, il consiglio di amministrazione approva, su proposta del presidente, il regolamento interno dell'istituto stesso.

     2. Il regolamento interno deve, tra l'altro, contenere:

     a) l'indicazione della sede dell'istituto;

     b) le norme procedurali disciplinanti l'esercizio dell'attività dell'istituto;

     c) l'individuazione dei provvedimenti amministrativi di competenza del presidente;

     d) l'individuazione degli atti a rilevanza esterna che possono essere emanati dal direttore dell'istituto;

     e) l'organizzazione delle strutture operative dell'istituto, la determinazione delle relative competenze e dotazioni organiche, nel rispetto della pianta organica di cui all'allegato n. 2.

 

     Art. 21. Programma di attività - Iniziative non programmate.

     1. L'attività dell'istituto è definita, in collaborazione con i competenti organi statali, mediante l'adozione di un programma pluriennale articolato in programmi annuali, che prevede le iniziative di cui al precedente articolo 2, i criteri e le priorità per la realizzazione delle iniziative stesse, i costi e le risorse da impiegare, anche in relazione alla previsione dei bilanci.

     2. I programmi pluriennali ed annuali di cui al precedente comma sono formulati, in conformità agli obiettivi della programmazione regionale nonché agli indirizzi ed alle direttive emanati dagli organi regionali, sulla base dello studio ricognitivo e dei piani annuali, predisposti dal comitato tecnico-scientifico ai sensi del primo e secondo comma del precedente articolo 10.

     3. I programmi pluriennali ed annuali sono adottati dal consiglio di amministrazione, previo parere delle soprintendenze ai beni artistici e monumentali territorialmente competenti, e trasmessi alla Regione per il controllo di cui al precedente articolo 15.

     4. Il programma pluriennale è sottoposto annualmente a verifica di fattibilità per gli eventuali aggiornamenti da definire con le stesse modalità di adozione del programma originano.

     5. Il consiglio di amministrazione, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di pronto intervento di cui al primo comma, lettera a), del precedente articolo 2, o di opere disposte direttamente dalle soprintendenze ai beni artistici e monumentali, è autorizzato ad adottare, in collaborazione con i competenti organi statali, tutti i provvedimenti amministrativi che si rendessero necessari, anche al di fuori delle previsioni dei programmi pluriennali ed annuali previsti dai precedenti commi, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo del bilancio dell'istituto.

     6. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate con le modalità disciplinate nei successivi articoli.

 

     Art. 22. Opere di consolidamento, manutenzione, restauro e pronto intervento.

     1. L'istituto, tenuto conto delle iniziative previste nei programmi pluriennali ed annuali di attività di cui al precedente articolo 21 o deliberate ai sensi del quinto comma dello stesso articolo, interviene presso i competenti organi statali affinché comunichino ai proprietari delle ville i necessari lavori di pronto intervento e le necessarie opere di consolidamento, manutenzione e restauro e fissino il termine entro il quale i lavori e le opere stesse devono essere eseguiti.

     2. Nel caso in cui i proprietari si impegnino ad eseguire direttamente i lavori e le opere entro il termine di cui al precedente comma, l'istituto può, a richiesta degli interessati, concedere mutui, garantiti a proprio favore da ipoteca sull'immobile e ammortizzabili in un periodo di tempo non superiore a venti anni. Per i mutui non superiori a lire 10 milioni, l'iscrizione ipotecaria a favore dell'istituto può essere sostituita da altra garanzia reale o da fidejussione prestata da un istituto di credito.

     3. Il consiglio di amministrazione, nell'ipotesi di cui al precedente secondo comma, può disporre la concessione in tutto o in parte di un abbuono sugli interessi ed anche, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 20 per cento della somma capitale, avuto riguardo alle condizioni che seguono in ordine di precedenza:

     a) interesse storico o artistico della villa;

     b) entità quantitativa, qualitativa ed urgenza del restauro;

     c) reddito realizzato dalla villa;

     d) condizioni economiche inadeguate del proprietario.

     4. Fermo restando il rispetto delle procedure autorizzate previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia, l'approvazione del progetto e la vigilanza sull'esecuzione dei lavori e delle opere per i quali vengono richiesti mutui ai sensi del precedente secondo comma sono demandate all'istituto, previo parere favorevole della competente soprintendenza ai beni artistici e monumentali. Per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori e delle opere l'istituto può avvalersi del competente ufficio tecnico dell'assessorato regionale ai lavori pubblici.

     5. Al proprietario che esegue i lavori e le opere di cui al precedente primo comma senza beneficiare del mutuo, può essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta.

     6. Qualora i proprietari non provvedano direttamente entro il termine fissato ai sensi del precedente primo comma, si applicano gli interventi sostitutivi previsti dalla normativa statale vigente in materia.

     7. Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti di spesa specificamente fissati dal programma pluriennale ed annuale di attività, l'esecuzione, a spese dell'istituto, di opere necessarie al consolidamento delle strutture o al restauro di decorazioni di ville di rilevante interesse storico-artistico o aperte al pubblico, i cui proprietari versino in condizioni economiche particolarmente disagiate, sempre che non si ravvisi opportuno o conveniente procedere all'acquisizione ai sensi del successivo articolo 23.

     8. Le norme del presente articolo si applicano anche per la sistemazione dei parchi e dei giardini annessi alle ville.

 

     Art. 23. Acquisizione di ville.

     1. Il consiglio di amministrazione, nell'ipotesi in cui il valore dell'immobile non sia sufficiente a garantire le spese necessarie alle opere di cui al precedente articolo 22, o qualora si tratti di ville di eccezionale interesse artistico-storico, può deliberare, previa autorizzazione della Giunta regionale, di procedere all'acquisto o all'espropriazione dell'immobile, comprese le pertinenze e le adiacenze necessarie od utili per assicurare o migliorarne la prospettiva e le condizioni di ambiente, nel rispetto della normativa statale e con le modalità previste dalle leggi regionali vigenti in materia.

     2. L'acquisizione degli immobili ai sensi del precedente comma è riconosciuta di pubblica utilità ed è effettuata in nome e per conto della Regione, del cui patrimonio gli immobili stessi faranno parte.

     3. Le ville acquisite nel patrimonio della Regione sono destinate a biblioteche, sale di lettura, musei, mostre o ad altro uso compatibile con la natura del bene.

 

     Art. 24. Altre iniziative.

     1. Allo scopo di favorire un maggiore arricchimento culturale dei cittadini laziali ed una più approfondita conoscenza delle ville di cui all'allegato n. 1, l'istituto può organizzare direttamente manifestazioni artistiche e culturali ovvero realizzare studi e pubblicazioni riguardanti gli aspetti storico-artistici delle ville stesse.

     2. L'istituto può, altresì, contribuire, con apporto tecnico e finanziario, per analoghe iniziative promosse dai proprietari pubblici e privati delle ville.

     3. Le iniziative di cui al presente articolo sono deliberate dal consiglio di amministrazione nei limiti delle previsioni dei programmi pluriennali ed annuali di attività di cui al precedente articolo 21 e degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di bilancio.

 

     Art. 25. Norma transitoria.

     1. Nella fase di prima costituzione delle strutture operative dell'istituto, la Regione assegna mediante comando proprio personale per far fronte alle esigenze funzionali delle strutture stesse.

     2. Spetta al Consiglio regionale determinare, d'intesa con il consiglio di amministrazione dell'istituto, il numero e le qualifiche funzionali dei dipendenti regionali di cui si ritiene necessario il comando. I comandi sono disposti dalla Giunta regionale previo assenso degli interessati, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

 

     Art. 26. Norma finanziaria.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni, ripartita in 1.000 milioni per l'anno 1992, lire 3.000 milioni per l'anno 1993 e lire 3.000 milioni per l'anno 1994.

     2. Nello stato di previsione della spesa l'esercizio 1992 viene istituito il sottoindicato capitolo:

     capitolo n. 16870 «Contributo regionale all'I.R.Vi.T. per il finanziamento delle iniziative in conto capitale previste dall'articolo 2, primo comma, lettere a), b) e c)» con lo stanziamento di competenza di lire 1.000 milioni.

     3. Per le spese di cui all'articolo 2, primo comma, lettere d) ed e) si fa fronte a carico delle dotazioni ordinarie dei competenti capitoli n. 26108 e n. 16031 istituiti per le analoghe finalità di carattere generale iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

     4. Alla copertura finanziaria dell'onere di lire 1.000 milioni per il 1992, si provvede mediante utilizzo della somma accantonata nel fondo globale al capitolo 29842, elenco n. 4, lettera c). La proiezione pluriennale prevista nell'accantonamento predetto, determina la copertura finanziaria delle spese autorizzate per gli esercizi 1993 e 1994, che saranno iscritte con le rispettive leggi di bilancio.

 

     Art. 27. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

     ALLEGATO N. 1.

 

ELENCO DELLE VILLE TUSCOLANE

 

     Territorio del comune di Frascati:

     1) villa Aldobrandini;

     2) villa Falconieri;

     3) villa Lancellotti;

     4) villa Sora;

     5) villa Torlonia;

     6) villa Tuscolana.

 

     Territorio del comune di Monte Porzio Catone:

     7) villa Mondragone;

     8) villa Taverna - Borghese.

 

     Territorio del comune di Grottaferrata:

     9) villa Grazioli;

     10) villa Muti.

 

 

     ALLEGATO N. 2

 

PIANTA ORGANICA

     I direttore.

     Ufficio amministrativo contabile:

     n. 1 dirigente di qualifica funzionale dirigenziale

     n. 2 due funzionari (8ª qualifica funzionale)

     n. 2 istruttori direttivi (7ª qualifica funzionale)

     n. 2 istruttori (6ª qualifica funzionale)

     n. 2 collaboratori professionali (5ª qualifica funzionale)

     n. 2 esecutori (4ª qualifica funzionale)

     n. 2 operatori (3ª qualifica professionale)

     n. 2 ausiliari (2ª qualifica funzionale).

 

     Ufficio tecnico:

     n. 1 dirigente di qualifica funzionale dirigenziale

     n. 4 funzionari (8ª qualifica funzionale)

     n. 4 istruttori direttivi (7ª qualifica funzionale)

     n. 2 esecutori (4ª qualifica funzionale)

     n. 2 operatori (3ª qualifica professionale).

 

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[3] Comma così sostituito dall’art. 11 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[4] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[5] Comma così sostituito dall'art. 68 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[6] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[7] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[8] Comma così sostituito dall’art. 11 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[9] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[10] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[11] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[12] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[13] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[14] Comma abrogato dall’art. 11 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[15] Comma abrogato dall’art. 11 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[16] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[17] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[18] Comma così sostituito dall’art. 11 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[20] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[21] Comma così sostituito dall’art. 11 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[22] Comma abrogato dall’art. 11 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[23] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[24] Comma abrogato dall’art. 11 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[25] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[26] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.