§ 3.11.44 - L.R. 15 febbraio 1992, n. 8.
Strutture di prima accoglienza per immigrati extracomunitari.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 cooperazione e lavoro
Data:15/02/1992
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Compiti della provincia.
Art. 3.  Contributi.
Art. 4.  Presentazione delle domande.
Art. 5.  Modalità di concessione dei contributi.
Art. 6.  Disposizioni finanziarie.
Art. 7.  Norma transitoria.


§ 3.11.44 - L.R. 15 febbraio 1992, n. 8. [1]

Strutture di prima accoglienza per immigrati extracomunitari.

(B.U. n. 7 del 10 marzo 1992).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, nel quadro delle attività rivolte alla prima accoglienza degli immigrati extracomunitari, legalmente presenti nel territorio regionale, promuove la realizzazione di una rete di strutture permanenti sul territorio, idonee ad offrire un alloggio temporaneo, con o senza annesso servizio di mensa, per i suddetti immigrati che versano in stato di indigenza.

 

     Art. 2. Compiti della provincia.

     1. Ai sensi della legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17 spetta alla provincia:

     a) redigere un piano provinciale per la realizzazione dei centri sulla base della valutazione delle dinamiche di insediamento degli immigrati, delle richieste avanzate dai comuni e dei progetti propri;

     b) prevedere nel piano provinciale annuale per i servizi a favore degli immigrati gli oneri di gestione dei centri;

     c) coordinare la gestione dei centri secondo un sistema omogeneo, promuovendo l'adozione di regolamenti di gestione, la stipula di convenzioni per il loro funzionamento fra enti locali, organismi di volontariato, associazioni e comunità straniere riconosciuti ai sensi della legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17;

     d) controllare la corretta gestione dei centri e verificare l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essi assegnate.

 

     Art. 3. Contributi.

     1. Per la realizzazione delle strutture di cui al precedente articolo 1 la Regione concede contributi ai comuni ed alle province del Lazio che presentino progetti tendenti alla costruzione od alla ristrutturazione di fabbricati esistenti, di proprietà pubblica ovvero acquisibili al patrimonio pubblico, per una quota non superiore al 90 per cento della spesa occorrente.

 

     Art. 4. Presentazione delle domande.

     1. Per ottenere i contributi di cui al precedente articolo 3 le amministrazioni comunali interessate debbono avanzare apposita richiesta alla rispettiva provincia corredata da:

     a) progetto di massima dell'opera da eseguire con relativo computo metrico ed analisi dei costi;

     b) idonea documentazione attestante la disponibilità legale dell'area dove dovrà sorgere il manufatto, ovvero dell'immobile da ristrutturare;

     c) indicazione della copertura finanziaria per la parte eccedente il contributo regionale.

     2. Le province devono redigere, entro il 30 giugno di ogni anno, un piano per la realizzazione di un sistema provinciale dei centri prima accoglienza corredato da:

     a) analisi delle più recenti dinamiche di insediamenti degli immigrati e dei fabbisogni di prima accoglienza nel territorio provinciale;

     b) relazione sugli obiettivi del giorno;

     c) valutazione funzionale, tecnica, economica dei progetti presentati.

 

     Art. 5. Modalità di concessione dei contributi.

     1. La concessione dei contributi è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per i problemi del lavoro, emigrazione ed immigrazione, sulla scorta delle indicazioni contenute nel piano provinciale e tenendo conto dell'utilità dell'opera in relazione alle sue dimensioni correlate alla presenza di immigrati extracomunitari nel territorio dell'amministrazione richiedente ed alla possibilità della loro integrazione nel tessuto socio-economico dell'area interessata.

 

     Art. 6. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

     2. Ad essa si farà fronte mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29832, partita contabile contrassegnata alla lettera e), del bilancio di previsione per l'esercizio 1991.

     3. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1991 è istituito il capitolo n. 07758 denominato: «Contributi ai comuni della Regione per la realizzazione di strutture permanenti per la prima accoglienza agli immigrati extracomunitari» con lo stanziamento di L. 5.000 milioni.

     4. Gli oneri relativi agli anni 1992 e 1993 graveranno sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

 

     Art. 7. Norma transitoria.

     1. In sede di prima applicazione il termine di presentazione dei piani provinciali di cui al precedente articolo 4 è fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.