§ 5.14.47 - L.R. 21 giugno 1990, n. 82.
Programma di interventi poliennali, finalizzati alla riqualificazione dell'area nord-est di Roma ed alla realizzazione di progetti integrati [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:21/06/1990
Numero:82


Sommario
Art. 1.  1. La Regione, ai sensi degli articoli 44 e 45 dello statuto, con i quali si assume la politica di piano come impegno e metodo d'intervento. con la presente legge predispone un programma di [...]
Art. 2.  1. La Regione, ai sensi del precedente articolo, individua nei seguenti elementi gli obiettivi prioritari secondo cui intervenire:
Art. 3.  1. In relazione agli obiettivi indicati nel precedente articolo 2 saranno posti in essere interventi destinati ad assicurarne la realizzazione secondo i seguenti progetti:
Art. 4.  1. L'assessorato alla programmazione della Regione provvederà a coordinare l'iniziativa integrata dei soggetti pubblici e privati per la realizzazione dei piani e dei progetti di intervento di cui [...]
Art. 5.  1. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente legge è autorizzato uno stanziamento di L. 1.000 milioni.


§ 5.14.47 - L.R. 21 giugno 1990, n. 82. [1]

Programma di interventi poliennali, finalizzati alla riqualificazione dell'area nord-est di Roma ed alla realizzazione di progetti integrati dell'area del parco termale «Acque Albule».

(B.U. 10 luglio 1990, n. 19).

 

Art. 1. 1. La Regione, ai sensi degli articoli 44 e 45 dello statuto, con i quali si assume la politica di piano come impegno e metodo d'intervento. con la presente legge predispone un programma di interventi poliennali, finalizzati alla realizzazione di un progetto di sviluppo del bacino termale relativo alle aree ricadenti nei comuni di Tivoli, Guidonia e Roma.

     2. Tale progetto intende garantire il rilancio di un nuovo scenario di progettazione territoriale integrata del complesso termale di Tivoli, nonché la salvaguardia di zone di valore intrinseco, la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale, il potenziamento e lo sviluppo delle risorse esistenti nel rispetto ed in armonia con le vocazioni peculiari dell'area. Creando, infine, i presupposti per un concreto sviluppo economico collegato alla piena occupazione ed elevamento del tenore di vita delle popolazioni.

 

     Art. 2. 1. La Regione, ai sensi del precedente articolo, individua nei seguenti elementi gli obiettivi prioritari secondo cui intervenire:

     a) interventi di ristrutturazione e riorganizzazione del complesso termale di Tivoli e realizzazione di nuove strutture finalizzate ad una più completa utilizzazione della risorsa termale;

     b) interventi di tutela e di disinquinamento delle risorse idriche superficiali e profonde e del fiume Aniene e relativo programma per un sistema di controllo e depurazione delle acque ai sensi della legge n. 183 del 1989;

     c) interventi di tutela, recupero e valorizzazione delle preesistenze storiche, archeologiche ed in particolare dei centri storici e delle emergenze monumentali;

     d) piani di potenziamento e nuova infrastrutturazione turistica, agrituristica e sportiva;

     e) valorizzazione delle aree di vocazione agricola cui mantenere la destinazione d'uso del suolo ai fini agricoli, zootecnici, forestali;

     f) individuazione di aree protette collegate al sistema ambientale del bacino dell'Aniene;

     g) realizzazione di un nuovo sistema di mobilità che garantisca il collegamento tra l'area del parco termale e l'intera area metropolitana anche con il potenziamento e la valorizzazione del trasporto su ferrovia;

     h) promozione delle attività artigianali dell'area.

 

     Art. 3. 1. In relazione agli obiettivi indicati nel precedente articolo 2 saranno posti in essere interventi destinati ad assicurarne la realizzazione secondo i seguenti progetti:

     a) Progetto terme - Ristrutturazione del complesso termale con interventi di riqualificazione edilizia e di riorganizzazione urbanistica delle aree baricentriche ai comuni di Tivoli e Guidonia, tra lo stabilimento, le sorgenti, il fiume Aniene e l'asse della Tiburtina. Il piano quadro relativo agli obiettivi di cui al precedente articolo 2 è approvato dal Consiglio regionale sentiti i pareri dei comuni di Tivoli, Guidonia e Roma e dell'amministrazione provinciale di Roma.

     b) Progetto Aniene - Disinquinamento e monitoraggio del fiume Aniene, sistemazione e riuso di aree connesse al risanamento ambientale delle sponde sottoposte a grave rischio di definitivo degrado.

     c) Progetto parco storico-archeologico:

a) recupero e valorizzazione di importanti aree archeologiche quali il Tempio di Ercole, Villa d'Este, Villa Gregoriana, Villa di Adriana, Mausoleo dei Plauzii Ponte Lucano, Castello di Lunghezza, da unificarsi attraverso il percorso dell'Aniene anche con opportune infrastrutture culturali;

b) recupero dei centri storici e degli elementi e complessi storici isolati ricadenti nel territorio quali: Tivoli, Montecelio, Casali agricoli, Castello di Lunghezza, Villa Adriana, elementi di archeologia industriale (Cartiera Tivoli, Aeroporto di Guidonia).

     d) Progetto natura - Tutela, ricostituzione e valorizzazione delle risorse ecologiche ed ambientali dell'area con particolare attenzione agli ecosistemi di rilevante interesse quali la zona dei Monti Tiburtini.

     e) Progetto turistico - Nuova organizzazione di un sistema ricettivo che consolidi e sviluppi sia il turismo legato alle terme che quello collegato all'alta valenza territoriale dell'area, strutturato con caratteristiche campeggistiche, agrituristiche alberghiere.

     f) Progetto agricoltura - Protezione, riqualificazione e rilancio delle produzioni agricole che assicuri una migliore ed equilibrata utilizzazione dei terreni, idonea a garantire comunque l'attuale destinazione d'uso. La promozione di opportune azioni di agriturismo potrà, in particolare, garantire il rilancio produttivo della azienda agricola del Cavaliere.

     g) Progetto industria ed artigianato Promozione di attività di servizio alla produzione artigianale ed industriale e studio per la fattibilità di un centro di eccellenza per il design e la comunicazione, anche in relazione all'istituto regionale della comunicazione di Montecelio (di recente istituzione) e l'I.S.I.A. (Istituto superiore industrie artistiche) di Roma. I rapporti tra i soggetti di cui al presente comma saranno regolati da apposite convenzioni.

     h) Progetto mobilità - Potenziamento ed attribuzione di funzioni urbane e metropolitane alla ferrovia Roma-Sulmona per il tratto Roma-Tivoli in modo da permettere il collegamento diretto con l'anello ferroviario romano e con la rete metropolitana di Roma.

 

     Art. 4. 1. L'assessorato alla programmazione della Regione provvederà a coordinare l'iniziativa integrata dei soggetti pubblici e privati per la realizzazione dei piani e dei progetti di intervento di cui ai precedenti articoli.

     2. Ai fini di cui sopra la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove, tra gli interessati, un accordo di programma che è approvato dal Consiglio regionale.

     3. L'accordo determina in particolare la responsabilità, i risultati, i finanziamenti nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nei singoli bilanci, i tempi e le modalità programmate per il compimento dei singoli interventi previsti, nonché le modalità di controllo dell'attuazione degli adempimenti spettanti ai vari soggetti previsti dall'accordo e le misure da adottarsi in caso di inadempienze, nonché le eventuali deleghe.

 

     Art. 5. 1. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente legge è autorizzato uno stanziamento di L. 1.000 milioni.

     2. Detta somma sarà iscritta in aumento degli stanziamenti dei sottoindicati capitoli del bilancio 1990:

     a) capitolo n. 21050 per L. 500 milioni;

     b) capitolo n. 21501 per L. 500 milioni;

afferenti rispettivamente le spese correnti e le spese in conto capitale necessarie per la realizzazione e gestione del parco.

     3. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante utilizzo e conseguente soppressione della posta contabile iscritta all'uopo al capitolo n. 29832, elenco n. 4 del bilancio 1990.

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.