§ 2.4.22 - L.R. 19 gennaio 1993, n. 5.
Contributo al comune di Ponza per acquistare area ex società SAMIP (Società mineraria per l'estrazione della bentonite).


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.4 enti locali
Data:19/01/1993
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. In attuazione alla legge regionale 9 agosto 1991, n. 38, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo di L. 2 miliardi al comune di Ponza per l'acquisizione dell'area dell'ex [...]
Art. 2.      1. La deliberazione della giunta municipale di Ponza dovrà contenere la decisione sulla destinazione dell'area predisponendo il relativo piano di risanamento
Art. 3.      1. La deliberazione della Giunta regionale verrà impegnata sul capitolo n. 25611, già esistente in bilancio denominato: "Interventi finanziari per un piano di progetti organici di sviluppo delle [...]
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 2.4.22 - L.R. 19 gennaio 1993, n. 5. [1]

Contributo al comune di Ponza per acquistare area ex società SAMIP (Società mineraria per l'estrazione della bentonite).

(B.U. 1 febbraio 1993, n. 3, S.O. n. 5).

 

Art. 1.

     1. In attuazione alla legge regionale 9 agosto 1991, n. 38, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo di L. 2 miliardi al comune di Ponza per l'acquisizione dell'area dell'ex miniera SAMIP in vendita da parte della curatela fallimentare.

     2. L'erogazione verrà disposta con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare permanente bilancio e programmazione su richiesta del comune di Ponza deliberata dalla Giunta municipale.

 

     Art. 2.

     1. La deliberazione della giunta municipale di Ponza dovrà contenere la decisione sulla destinazione dell'area predisponendo il relativo piano di risanamento.

 

     Art. 3.

     1. La deliberazione della Giunta regionale verrà impegnata sul capitolo n. 25611, già esistente in bilancio denominato: "Interventi finanziari per un piano di progetti organici di sviluppo delle Isole Pontine", che per l'anno finanziario 1992, viene dotato di uno stanziamento di L. 2 miliardi, mediante utilizzo di analogo accantonamento esistente nel fondo globale capitolo n. 29822, elenco n. 4, lettera l), del medesimo bilancio 1992.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.