§ 5.14.50 - L.R. 19 dicembre 1990, n. 91.
Istituzione del centro di scienze teatrali applicate.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:19/12/1990
Numero:91


Sommario
Art. 1.  1. E' istituito nel comune di Fara Sabina il centro di scienze teatrali finalizzate alla realizzazione di iniziative culturali, formative, di produzione e diffusione di spettacoli, di studio e di [...]
Art. 2.  1. Alla realizzazione del centro di scienze teatrali applicate provvede il comune di Fara Sabina con la collaborazione del teatro Potlach.
Art. 3.  1. La gestione del centro di scienze teatrali applicate è affidata ad un consorzio da costituirsi tra il comune di Fara Sabina e l'amministrazione provinciale di Rieti, detto consorzio si avvale [...]
Art. 4.  1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare annualmente, sentita la competente commissione consiliare permanente, al consorzio per la gestione del centro di scienze teatrali applicate contributi [...]
Art. 5.  1. In attesa della costituzione del consorzio per la gestione gli stanziamenti di cui alla presente legge sono attribuiti al comune di Fara Sabina che provvede a tutti i compiti inerenti il [...]
Art. 6.  1. Al finanziamento della presente legge si provvede mediante istituzione di appositi capitoli sul bilancio di previsione della Regione Lazio per il 1990:


§ 5.14.50 - L.R. 19 dicembre 1990, n. 91. [1]

Istituzione del centro di scienze teatrali applicate.

(B.U. 29 dicembre 1990, n. 36).

 

     Art. 1. 1. E' istituito nel comune di Fara Sabina il centro di scienze teatrali finalizzate alla realizzazione di iniziative culturali, formative, di produzione e diffusione di spettacoli, di studio e di ricerca.

 

     Art. 2. 1. Alla realizzazione del centro di scienze teatrali applicate provvede il comune di Fara Sabina con la collaborazione del teatro Potlach.

     2. Il centro ha sede presso i locali del complesso ex teatro comunale.

     3. Per la ristrutturazione dei locali di cui al precedente secondo comma il comune di Fara Sabina redige un progetto che è approvato e finanziato con decreto del Presidente della Giunta regionale previo parere della seconda sezione del comitato tecnico consultivo regionale.

     4. Le spese relative al progetto di cui al precedente terzo comma sono liquidate al comune di Fara Sabina con prelievo dal capitolo di previsione 1990 n. 16219 denominato:

     «Costituzione del centro di scienze teatrali applicate di Fara Sabina» di cui al successivo articolo 6 in deroga alle procedure di cui alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

     5. I relativi lavori dovranno essere eseguiti sotto la vigilanza del competente settore dell'assessorato ai lavori pubblici ed il contributo sarà erogato con le modalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

 

     Art. 3. 1. La gestione del centro di scienze teatrali applicate è affidata ad un consorzio da costituirsi tra il comune di Fara Sabina e l'amministrazione provinciale di Rieti, detto consorzio si avvale della collaborazione del teatro Potlach.

     2. La gestione contempla anche le spese relative alle attività di cui al precedente articolo 1.

     3. Lo statuto del consorzio determina i modi e le proporzioni, rispetto al finanziamento regionale, della partecipazione del comune di Fara Sabina e dell'amministrazione provinciale di Rieti alle spese di gestione del centro e definisce rapporti e modalità per particolari convenzioni con le istituzioni scolastiche.

     4. La Regione contribuisce per gli oneri di avviamento del centro con un contributo straordinario di lire 250 milioni per l'anno 1990.

 

     Art. 4. 1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare annualmente, sentita la competente commissione consiliare permanente, al consorzio per la gestione del centro di scienze teatrali applicate contributi a sostegno delle spese di funzionamento e per i programmi di attività del centro stesso.

     2. Il consorzio provvede a trasmettere all'assessorato alla cultura della Regione Lazio, all'atto della loro approvazione, il proprio bilancio di previsione e il conto consuntivo, nonché ampie documentate relazioni tecniche sulla programmazione delle attività del centro e sul loro svolgimento entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno.

     3. L'assessorato regionale alla cultura provvede a formulare annualmente motivate proposte di finanziamento del centro, ai fini della predisposizione del bilancio regionale di previsione.

 

     Art. 5. 1. In attesa della costituzione del consorzio per la gestione gli stanziamenti di cui alla presente legge sono attribuiti al comune di Fara Sabina che provvede a tutti i compiti inerenti il funzionamento del centro.

 

     Art. 6. 1. Al finanziamento della presente legge si provvede mediante istituzione di appositi capitoli sul bilancio di previsione della Regione Lazio per il 1990:

     capitolo n. 16219 denominato: «Costituzione del centro di scienze teatrali applicate di Fara Sabina" con iscrizione, in  termini di competenza della somma di lire 250 milioni;

     capitolo n. 16220 denominato "Contributo straordinario regionale per l'avvio del centro di scienze teatrali applicate di Fara Sabina" con iscrizione, in termini di competenza, della somma di lire 250 milioni.

     2. Alla copertura di predetto onere complessivo di lire 500 milioni si provvede mediante utilizzo della somma all'uopo accantonata alla posta contabile iscritta al capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera i), del bilancio regionale 1990.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.