§ 3.2.8 - L.R. 6 settembre 1979, n. 69.
Modificazioni e integrazioni della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28: Interventi per la zootecnia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 zootecnia
Data:06/09/1979
Numero:69


Sommario
Art. 1.      La Regione Lazio, con le disposizioni della presente legge, attua, su tutto il territorio regionale, programmi di intervento nel settore della zootecnia, ivi compresi i comparti delle produzioni [...]
Art. 2.      Per il conseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo 1 sono previsti i seguenti interventi:
Art. 3.      A sostegno degli investimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi generali indicati nella presente legge, l'intervento della Regione è regolato dalle seguenti priorità:
Art. 4.      Nella formazione dei piani di sviluppo di cui alla legge n. 1102 del 3 dicembre 1971 nonché alla legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 le comunità montane si atterranno per lo sviluppo zootecnico [...]
Art. 5.  (Fecondazione artificiale).
Art. 6.  (Miglioramento genetico: selezione, controlli funzionali, tenuta dei libri genealogici).
Art. 7.  (Prove di "performance" e di progenie, prove eritrocitarie).
Art. 8.  (Ricerca, sperimentazione e indagini conoscitive).
Art. 9.  (Risanamento del bestiame e salvaguardia del patrimonio zootecnico - Centro latte qualità).
Art. 10.  (Istituzione dello schedario degli allevamenti zootecnici).
Art. 11.  (Sostegno e salvaguardia delle razze bovine da carne e delle razze ovine autoctone).
Art. 12.  (Strutture ed opere di miglioramento al servizio della zootecnia).
Art. 13.  (Acquisto bestiame).
Art. 14.  (Contributi a favore della foraggicoltura).
Art. 14 bis.  (Contributi per la raccolta ed il trasporto del latte).
Art. 15.  (Strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione).
Art. 16.  (Consorzi per i prodotti tipici zootecnici regionali).
Art. 17.      La presente legge ed il relativo regolamento di attuazione modificano ed integrano la legge regionale 12 febbraio 1975, numero 28 «Interventi per la zootecnia» e il regolamento 7 luglio 1975, [...]
Art. 18.      In attesa dell'entrata in vigore del regolamento di cui al precedente articolo le provvidenze previste nella presente legge sono concesse dalla Giunta regionale, sentita la commissione [...]
Art. 19.      Per l'attuazione della prima serie degli interventi di cui alla presente legge, nel quadriennio 1980-1983, viene disposta l'adozione di un programma nei limiti della spesa complessiva di L. [...]
Art. 20.      La spesa complessiva di L. 15.500.000.000, di cui al precedente art. 19, relativa allo stato di previsione per l'anno 1980, sarà iscritta nei sottoelencati capitoli del bilancio pluriennale [...]


§ 3.2.8 - L.R. 6 settembre 1979, n. 69.

Modificazioni e integrazioni della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28: Interventi per la zootecnia.

(B.U. 29 settembre 1979, n. 27).

 

Art. 1.

     La Regione Lazio, con le disposizioni della presente legge, attua, su tutto il territorio regionale, programmi di intervento nel settore della zootecnia, ivi compresi i comparti delle produzioni avicole e cunicole, dell'acquacoltura, della elicicoltura, della apicoltura e della foraggicoltura.

     Obiettivi degli interventi sono:

     la valorizzazione, il miglioramento e il potenziamento del patrimonio zootecnico e delle relative produzioni, l'equilibrio territoriale, l'adeguamento delle strutture, il consolidamento socio-economico delle imprese zootecniche, l'ampliamento della base produttiva, il raggiungimento di più elevati livelli di occupazione, la promozione e lo sviluppo delle forme associative con particolare riferimento alla cooperazione.

 

     Art. 2.

     Per il conseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo 1 sono previsti i seguenti interventi:

I - Interventi per la fornitura dei servizi.

     istituzione del centro regionale di fecondazione artificiale previsto nella legge regionale 22 settembre 1978, n. 59;

     diffusione della fecondazione artificiale attraverso l'erogazione dei contributi almeno per un quinquennio;

     selezione, miglioramento genetico, controlli funzionali e tenuta dei libri genealogici;

     attuazione e prove di «performance», di progenie e di prove eritrocitarie;

     risanamento del bestiame;

     ricerca e sperimentazione;

     assistenza tecnica, formazione e qualificazione professionale;

     istituzione dello schedario degli allevamenti zootecnici;

     istituzione del «centro latte qualità» di riferimento presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana per l'attuazione di quanto previsto nella legge regionale 18 novembre 1977, n. 45.

II - Interventi nella fase della produzione e della realizzazione di strutture produttive:

     A) realizzazione di organiche strutture produttive nonché di miglioramenti fondiari aziendali e interaziendali al servizio della zootecnia;

     B) valorizzazione e potenziamento degli allevamenti preferibilmente associati e cooperativi.

III - Interventi nelle fasi della trasformazione, conservazione e commercializzazione:

     A) interventi a sostegno e per la realizzazione di strutture per la trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni zootecniche;

     B) promozione e potenziamento di consorzi per i prodotti tipici zootecnici.

 

     Art. 3.

     A sostegno degli investimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi generali indicati nella presente legge, l'intervento della Regione è regolato dalle seguenti priorità:

     1) interventi di interesse collettivo la cui richiesta sia presentata da associazioni di produttori zootecnici riconosciute ai sensi della normativa vigente, da cooperative e loro consorzi purché i citati organismi siano costituiti da coltivatori diretti proprietari e affittuari, mezzadri, coloni e braccianti nonché da cooperative costituite ai sensi della legge regionale 5 giugno 1978, n. 23;

     2) interventi di interesse collettivo la cui richiesta sia presentata da associazioni di produttori zootecnici riconosciute ai sensi della normativa vigente, da cooperative e loro consorzi, purché nei citati organismi gli interessi rappresentati siano in maggioranza dei coltivatori diretti proprietari ed affittuari, mezzadri, coloni e braccianti, nonché dalle comunità montane, dalle università agrarie e da altri enti pubblici [1].

     3) interventi svolti da coltivatori diretti singoli proprietari e affittuari, mezzadri e coloni, anche facenti parte di associazioni di produttori;

     4) interventi attuati da altri imprenditori singoli o associati con preferenza per questi ultimi.

     Agli interventi di cui ai punti n. 1, n. 2, n. 3 del presente articolo dovrà comunque essere riservato il 70 per cento degli stanziamenti previsti.

     Potranno attuare le iniziative di cui all'art. 2, gruppo III, lettere A) e B) utilizzando i benefici previsti nella presente legge, esclusivamente:

     1) le associazioni di produttori zootecnici riconosciute ai sensi della normativa vigente, le cooperative e loro consorzi - purché i citati organismi siano costituiti da coltivatori diretti proprietari e affittuari, mezzadri, coloni e braccianti - nonché da cooperative costituite ai sensi della legge regionale 5 giugno 1978, n. 23;

     2) le associazioni di produttori zootecnici riconosciute ai sensi della normativa vigente, le cooperative e loro consorzi, purché nei citati organismi gli interessi rappresentati siano in maggioranza dei coltivatori diretti proprietari e affittuari, mezzadri, coloni e braccianti.

 

     Art. 4.

     Nella formazione dei piani di sviluppo di cui alla legge n. 1102 del 3 dicembre 1971 nonché alla legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 le comunità montane si atterranno per lo sviluppo zootecnico del comprensorio di competenza, alle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 5. (Fecondazione artificiale).

     La Regione, al fine di perseguire il miglioramento genetico ed il risanamento del bestiame, istituisce il centro di fecondazione artificiale, previsto nella legge regionale 22 settembre 1978, n. 59 e concede contributi in conto capitale:

     a) fino al 70 per cento della spesa ammessa per l'impianto di recapiti provinciali di fecondazione artificiale e il potenziamento di quelli esistenti presso enti, associazioni e cooperative qualificati;

     b) fino al 100 per cento della spesa ammessa per l'attuazione della fecondazione artificiale;

     c) fino al 100 per cento della spesa ammessa per la realizzazione di corsi di specializzazione per veterinari presso l'Istituto zooprofilattico del Lazio e della Toscana con particolare riguardo alla fecondazione artificiale e alla cura della sterilità;

     d) fino al 100 per cento della spesa ammessa - riducibile al 50 per cento in caso di intervento della Cassa per il Mezzogiorno per la realizzazione di corsi per fecondatori pratici.

     Il 70 per cento degli stanziamenti previsti per l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera b) del presente articolo è riservato ai beneficiari di cui ai punti n. 1, n. 2, n. 3 del precedente art. 3.

 

     Art. 6. (Miglioramento genetico: selezione, controlli funzionali, tenuta dei libri genealogici). [2]

     1. La Regione Lazio, onde consentire la massima diffusione delle attività di selezione e miglioramento del patrimonio zootecnico regionale e tenuto conto di quanto disposto all'articolo 7, commi 5 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, nonché di quanto deliberato dalla Giunta regionale a seguito del disposto di cui al comma 4 dell'articolo 46 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7, può finanziare le attività connesse con la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici delle diverse specie e razze allevate ed il controllo delle attitudini produttive del bestiame finalizzato all'attività di miglioramento genetico.

     2. Per le attività di tenuta dei libri genealogici delle specie di interesse zootecnico può essere concesso un contributo annuale fino al 100 per cento della spesa determinata con il metodo forfait di cui alla circolare del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 3 ed effettivamente sostenuta e documentata dai soggetti di cui al comma 4.

     3. Per il controllo delle attitudini produttive del bestiame di interesse zootecnico finalizzate al miglioramento genetico dello stesso, può essere concesso un contributo annuale fino al 70 per cento della spesa determinata con il metodo forfait di cui alla circolare ministeriale richiamata al comma 2 ed effettivamente sostenuta e documentata dai soggetti di cui al comma 4.

     4. Le attività connesse allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 3 sono svolte dalle associazioni provinciali allevatori del Lazio e dall'associazione regionale allevatori del Lazio, tenuto conto di quanto deliberato dalla Giunta regionale a seguito del disposto di cui al comma 4 dell'articolo 46 della l.r. 7/1999.

     5. La Regione può concedere all'associazione regionale allevatori del Lazio, per le attività ed entro i limiti fissati ai paragrafi 14 e 15 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della comunità Europea dell'1 febbraio 2000 n. C28/2, contributi per la realizzazione di iniziative coerenti con quelle comprese al paragrafo 4.4 del programma operativo regionale per lo svolgimento delle attività connesse alla selezione del bestiame di interesse zootecnico di cui alla deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2000, n. 1582 [3].

     6. La somma di lire 6 miliardi necessaria per le attività di cui ai commi precedenti per l'anno 2001 è iscritta, in termini di competenza e cassa, al capitolo numero 21138 con la seguente denominazione: "Contributi per il miglioramento genetico, controlli funzionali, tenuta dei libri genealogici ed attività connesse" [3].

 

     Art. 7. (Prove di "performance" e di progenie, prove eritrocitarie).

     Sono finanziabili, nella misura del 100 per cento della spesa ammessa, prove di "performance", prove di progenie per la individuazione di riproduttori maschi miglioratori, nonché prove eritrocitarie, proposte dai destinatari della presente legge, tramite le organizzazioni e le associazioni di categoria, o dalla Regione stessa.

     I programmi ritenuti validi verranno assegnati dalla Regione ad istituti, enti e centri di ricerca e sperimentazione pubblici ed aventi specifiche competenze nella materia oggetto del programma.

 

     Art. 8. (Ricerca, sperimentazione e indagini conoscitive).

     Sono finanziabili nella misura del 100 per cento della spesa ammessa, studi, ricerche e indagini conoscitive di interesse regionale, nel settore zootecnico, proposte dai destinatari della presente legge, tramite le organizzazioni e associazioni di categoria, o dalla Regione stessa.

     I programmi, ritenuti validi, verranno assegnati dalla Regione ad istituti, enti, centri di ricerca e sperimentazione pubblici ed aventi specifiche competenze nella materia oggetto del programma.

 

     Art. 9. (Risanamento del bestiame e salvaguardia del patrimonio zootecnico - Centro latte qualità).

     Sono finanziabili, nella misura del 100 per cento della spesa ammessa, organici programmi pubblici di profilassi e di risanamento del bestiame, concordati tra i competenti organi agricoli e sanitari regionali, nonché interventi a salvaguardia del patrimonio zootecnico, concessi alla insorgenza di malattie o comunque di calamità biologiche e naturali.

     Per l'attuazione dei programmi nazionali e regionali di lotta contro la sterilità, ipofecondità, infertilità, la mortalità e le malattie neonatali, la Regione si avvale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana e concede contributi in conto capitale.

     Sono altresì finanziabili:

     fino all'80 per cento della spesa ammessa, le analisi del latte bovino, ovino e bufalino, collegate con il miglioramento qualitativo del prodotto stesso effettuate presso laboratori riconosciuti dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 novembre 1977, numero 45;

     fino al 100 per cento della spesa ammessa le opere e gli acquisti necessari alla istituzione del «centro latte qualità» di riferimento presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.

 

     Art. 10. (Istituzione dello schedario degli allevamenti zootecnici).

     Allo scopo di attuare una politica di programmazione degli interventi e degli investimenti, adeguata alle reali esigenze del settore zootecnico, la Regione istituisce lo schedario degli allevamenti zootecnici presso l'Assessorato regionale all'agricoltura.

     La Regione provvede alla spesa necessaria all'istituzione, al funzionamento e all'aggiornamento dello schedario.

 

     Art. 11. (Sostegno e salvaguardia delle razze bovine da carne e delle razze ovine autoctone). [4]

     Per sostenere ed ampliare la base selettiva delle razze bovine da carne - in particolare delle razze maremmana, chianina, marchigiana - e delle razze ovine autoctone - in particolare della razza sopravissana al fine di salvaguardare il relativo patrimonio genetico, la Regione concede nel quadriennio 1983-1986:

     a) un premio dell'importo di L. 100.000 per ogni manza da 16 a 24 mesi di età iscritta al libro genealogico;

     b) un premio dell'importo di L. 150.000 per ogni giovenca fino a 36 mesi di età iscritta al libro genealogico;

     c) un premio dell'importo di L. 50.000 per ogni agnella in età di riproduzione iscritta al libro genealogico.

     Potranno essere premiate anche le femmine bovine ed ovine, delle razze ed alle età di cui al precedente comma, figlie di soggetti non iscritti, purché abbiano i requisiti morfologici per l'iscrizione ai relativi libri genealogici e costituiscano nuovi nuclei di selezione.

     Considerata la particolare natura dell'intervento, i premi verranno erogati agli allevatori in deroga alle proprietà di cui al precedente articolo 3, primo comma.

 

     Art. 12. (Strutture ed opere di miglioramento al servizio della zootecnia).

     Per la realizzazione di organiche strutture produttive zootecniche in allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini, suini, equini, cunicoli ed avicoli, per realizzazioni nei comparti della acquacoltura, (compatibili con l'ambiente naturale e gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali), elicicoltura e apicoltura, nonché di miglioramenti fondiari aziendali e interaziendali al servizio della zootecnia la Regione Lazio concede:

     a) contributi in conto capitale:

     1) contributi in conto capitale pari al 25 per cento della spesa ammessa, elevato al 40 per cento nei territori classificati montani e svantaggiati, ai sensi della direttiva C.E.E. - Comunità economica europea

- 268/75 e art. 15 legge 27 dicembre 1977, n. 984, a favore di coltivatori

diretti, proprietari, affittuari, mezzadri e coloni;

     2) contributi in conto capitale pari al 35 per cento della spesa ammessa, elevata al 50 per cento nei territori classificati montani e svantaggiati, ai sensi della direttiva C.E.E. (Comunità Economica Europea) 268/75 e dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, a favore:

     - delle associazioni di produttori zootecnici riconosciute ai sensi della normativa vigente, delle cooperative e loro consorzi, purché i citati organismi siano costituiti da coltivatori diretti proprietari ed affittuari, mezzadri, coloni e braccianti, nonché delle cooperative costituite ai sensi della legge regionale 5 giugno 1978, n. 23;

     - delle associazioni di produttori zootecnici riconosciute ai sensi della normativa vigente, delle cooperative e loro consorzi, purché nei citati organismi gli interessi rappresentati siano in maggioranza dei coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, mezzadri, coloni e braccianti;

     - delle comunità montane, delle università agrarie e di altri enti pubblici [5];

     delle università agrarie e altri enti pubblici che gestiscono in proprio attività zootecniche;

     b) concorso regionale nel pagamento degli interessi per mutui a tasso agevolato della durata di anni quindici, oltre a due annualità per il periodo di pre-ammortamento, fino alla concorrenza del 100 per cento della spesa ammessa non coperta da contributo, ad integrazione dei contributi di cui alla lettera a); il ricorso alla forma mista di finanziamento (contributo più mutuo integrativo) esclude la possibilità di utilizzare i finanziamenti di cui alla successiva lettera c);

     c) concorso regionale nel pagamento degli interessi per mutui a tasso agevolato della durata di anni venti, oltre a due annualità per il periodo di pre-ammortamento, per l'intero ammontare della spesa ammessa.

     Il pagamento degli interessi di pre-ammortamento viene esteso a tutte le domande di mutuo a tasso agevolato della durata di anni dieci e di anni venti facenti parte dei programmi già approvati dalla Regione negli anni 1976, 1977, 1978 e 1979, ai sensi della legge 12 febbraio 1975, n. 28 art. 12, lettere a), b) e c).

     Sono esclusi dai finanziamenti regionali i progetti per l'allevamento dei bovini da carne destinati alla macellazione precoce (vitelli a carne bianca).

 

     Art. 13. (Acquisto bestiame). [6]

     Per l'acquisto di capi appartenenti a razze bovine, ovine, caprine, equine, bufaline da destinare alla riproduzione la Regione Lazio concede il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti a tasso agevolato della durata non superiore a cinque anni, oltre una semestralità di preammortamento, per l'intero ammontare della spesa ammessa.

     Per l'acquisto di capi appartenenti a razze suine e per tutti gli altri capi da riproduzione diversi da quelli di cui al comma precedente, e, comunque, indicati all'articolo 1, la Regione Lazio concede il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti a tasso agevolato della natura non superiore a tre anni, oltre ad una semestralità di preammortamento per l'intero ammontare della spesa ammessa.

     Per l'acquisto di bestiame bovino, bufalino, suino, ovino, caprino ed equino destinato all'allevamento per ingrasso, la Regione Lazio concede il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti a tasso agevolato della durata non superiore a due anni, per l'intero ammontare della spesa ammessa.

     Per i prestiti di cui ai commi precedenti il tasso a carico dei beneficiari è quello minimo fissato dalla normativa statale.

     Il concorso regionale è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento stabilita dallo Stato, quella di ammortamento calcolata al tasso a carico dei beneficiari nella misura indicata al precedente comma.

     Alla liquidazione a favore degli istituti di credito del concorso regionale nel pagamento degli interessi si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base degli appositi rendiconti che sono trasmessi all'Assessorato regionale agricoltura e foreste e ai competenti settori decentrati regionali dell'Assessorato stesso.

     Esclusivamente per l'acquisto dei riproduttori maschi, appartenenti alla specie bovina, bufalina, caprina, ovina, suina, equina, allo scopo di potenziare lo sviluppo e il miglioramento del patrimonio zootecnici regionale, la Regione, in alternativa al concorso nel pagamento degli interessi per i prestiti a tasso agevolato, concede contributi in conto capitale pari al 50 per cento della spesa ammessa.

 

     Art. 14. (Contributi a favore della foraggicoltura).

     La Regione interviene nel momento della produzione dei foraggi erogando contributi in conto capitale, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammessa, elevabile all'80 per cento a favore delle categorie di cui ai punti n. 1, n. 2 e n. 3 del primo comma del precedente art. 3, per l'impianto e il miglioramento dei pascoli e dei prati pascoli nei territori classificati montani e svantaggiati ai sensi della direttiva C.E.E. - Comunità economica europea, 268/75 e dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

 

     Art. 14 bis. (Contributi per la raccolta ed il trasporto del latte). [7]

     Per la raccolta ed il trasporto del latte bovino, bufalino, ovino e caprino dagli allevamenti di produzione agli stabilimenti di utilizzazione, compreso lo stoccaggio e primo condizionamento nelle centraline intermedie, la Regione Lazio concede:

     a) contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa ammessa elevabile al 70 per cento nei territori classificati montani e svantaggiati ai sensi della direttiva C.E.E. n. 268/75 e dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 a favore degli organismi di cui ai punti n. 1 e n. 2 del primo comma del precedente articolo 3;

     b) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento della spesa ammessa elevabile al 60 per cento nei territori classificati montani e svantaggiati ai sensi della direttiva C.E.E. n. 268/75 e dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 a favore del primo comma del precedente articolo 3.

     La spesa ammessa di cui al precedente comma, indicata Per unità di prodotto, potrà essere definita per gruppi di allevamenti omogenei soprattutto riguardo alla quantità di prodotto disponibile, in funzione della distanza media dagli stabilimenti di utilizzazione del latte e della viabilità, tenuto conto dell'eventuale stoccaggio e primo condizionamento del latte nelle centraline intermedie.

 

     Art. 15. (Strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione).

     La Regione Lazio finanzia le associazioni, le cooperative e i consorzi di cooperative indicati nei punti n. 1 e n. 2 del terzo comma dell'art. 3 della presente legge, per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento e l'acquisto di strutture per la trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti zoo-tecnici, nonché strutture per la produzione, conservazione e commercializzazione dei mangimi.

     L'acquisto del suolo necessario alla costruzione di strutture nuove viene finanziato solo nel caso in cui la cooperativa, il consorzio e l'associazione non posseggano in proprietà un'area idonea per l'attuazione del progetto.

     Per la realizzazione delle strutture di cui al primo comma, previste nell'ambito della programmazione regionale nonché ove esistano, nell'ambito dei progetti di sviluppo comprensoriali o zonali la Regione concede:

     a) contributi in conto capitale pari al 30 per cento della spesa ammessa elevati al 40 per cento nei territori classificati montani e svantaggiati ai sensi della direttiva C.E.E. - Comunità economica europea, 268/75 e dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, numero 984;

     b) concorso nel pagamento degli interessi per mutui a tasso agevolato per la durata di anni quindici, oltre a due annualità per il periodo di pre-ammortamento, fino alla concorrenza del 100 per cento della spesa ammessa non coperta da contributo.

     Il pagamento degli interessi di pre-ammortamento viene esteso a tutte le domande di mutuo a tasso agevolato della durata di anni venti facenti parte dei programmi già approvati dalla Regione negli anni 1976, 1977, 1978 e 1979 ai sensi della legge 12 febbraio 1975, n. 28 art. 17, lettera b).

 

     Art. 16. (Consorzi per i prodotti tipici zootecnici regionali).

     La Regione promuove la costituzione e l'avviamento di consorzi regionali per la valorizzazione e diffusione dei prodotti tipici zootecnici della Regione Lazio e concede contributi, per la durata di quattro anni, fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa riconosciuta per la costituzione, avviamento e gestione dei consorzi stessi.

     La Regione concede alle associazioni dei produttori zootecnici, alle cooperative agricole e ai consorzi di cooperative agricole, di cui ai punti n. 1 e n. 2 del terzo comma dell'art. 3 della presente legge, per la realizzazione di strutture consortili, il concorso nel pagamento degli interessi per mutui a tasso agevolato della durata di anni venti, oltre a due annualità per il periodo di pre-ammortamento, fino alla concorrenza del 100 per cento della spesa ammessa.

     Per la promozione e la diffusione dei prodotti zootecnici la Regione finanzia mostre collettive, con presentazione degli stessi nella misura del 100 per cento della spesa ammessa.

 

     Art. 17.

     La presente legge ed il relativo regolamento di attuazione modificano ed integrano la legge regionale 12 febbraio 1975, numero 28 «Interventi per la zootecnia» e il regolamento 7 luglio 1975, numero 3.

 

     Art. 18.

     In attesa dell'entrata in vigore del regolamento di cui al precedente articolo le provvidenze previste nella presente legge sono concesse dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente per l'agricoltura.

     Alla liquidazione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 12 ed alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 15, si farà luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti.

     La procedura di cui al precedente comma si applica anche ai mutui agevolati di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 12 ed alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 17, della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28 [8].

 

     Art. 19.

     Per l'attuazione della prima serie degli interventi di cui alla presente legge, nel quadriennio 1980-1983, viene disposta l'adozione di un programma nei limiti della spesa complessiva di L. 71.500 milioni:

     15.500 milioni di lire nell'esercizio 1980;

     16.500 milioni di lire nell'esercizio 1981;

     19.000 milioni di lire nell'esercizio 1982;

     20.500 milioni di lire nell'esercizio 1983.

     Le somme suindicate sono destinate: (milioni di lire). Articolo 15 - (Fecondazione artificiale)

     L. 1.300 per l'esercizio 1980;

     L. 1.100 per l'esercizio 1981;

     L. 1.100 per l'esercizio 1982;

     L. 1.100 per l'esercizio 1983.

Articolo 6 - (Miglioramento genetico: selezione, controlli funzionali, tenuta dei libri genealogici)

     L. 1.380 per l'esercizio 1980;

     L. 1.500 per l'esercizio 1981;

     L. 1.880 per l'esercizio 1982;

     L. 2.000 per l'esercizio 1983.

Articolo 7 e 8 - (Prove di «performance» e di progenie, prove eritrocitarie, ricerca, sperimentazione ed indagini conoscitive)

     L. 200 per l'esercizio 1980;

     L. 200 per l'esercizio 1981;

     L. 200 per l'esercizio 1982;

     L. 300 per l'esercizio 1983.

Articolo 9 - (Risanamento del bestiame e salvaguardia del patrimonio

zootecnico-centro latte qualità)

     L. 1.200 per l'esercizio 1980;

     L. 1.200 per l'esercizio 1981;

     L. 1.200 per l'esercizio 1982;

     L. 1.200 per l'esercizio 1983.

Articolo 10 - (Schedario degli allevamenti zootecnici)

     L. 10 per l'esercizio 1980;

     L. 10 per l'esercizio 1981;

Articolo 11 - (Sostegno e salvaguardia razze bovine da carne)

     L. 600 per l'esercizio 1980;

     L. 400 per l'esercizio 1981;

     L. 400 per l'esercizio 1982;

     L. 400 per l'esercizio 1983.

Articolo 12, lettera a) - (Strutture e opere di miglioramento al servizio

della zootecnia)

     L. 5.000 per l'esercizio 1980;

     L. 4.100 per l'esercizio 1981;

     L. 4.500 per l'esercizio 1982;

     L. 4.000 per l'esercizio 1983.

Articolo 13, secondo comma - (Acquisto bestiame)

     L. 200 per l'esercizio 1980;

     L. 200 per l'esercizio 1981;

     L. 200 per l'esercizio 1982;

     L. 200 per l'esercizio 1983.

Articolo 14 - (Contributi a favore della foraggicoltura)

     L. 2.350 per l'esercizio 1980;

     L. 2.300 per l'esercizio 1981;

     L. 2.300 per l'esercizio 1982;

     L. 2.240 per l'esercizio 1983.

Articolo 15 - (Strutture di trasformazione, conservazione e

commercializzazione)

     L. 1.200 per l'esercizio 1980;

     L. 1.500 per l'esercizio 1981;

     L. 1.100 per l'esercizio 1982;

     L. 1.100 per l'esercizio 1983.

Articolo 16, terzo comma - (Consorzi per i prodotti tipici zootecnici

regionali)

     L. 280 per l'esercizio 1980;

     L. 220 per l'esercizio 1981;

     L. 300 per l'esercizio 1982;

     L. 220 per l'esercizio 1983.

     b) Concorso regionale nel pagamento degli interessi per mutui a tasso agevolato della durata di anni quindici, oltre a due annualità di pre- ammortamento, previsti nell'art. 12, lettera b), e art. 15, lettera b):

     L.   510 per l'esercizio 1980;

     L. 1.070 per l'esercizio 1981;

     L. 1.640 per l'esercizio 1982;

     L. 2.190 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1996;

     L. 1.680 per l'esercizio 1997;

     L. 1.120 per l'esercizio 1998;

     L.   560 per l'esercizio 1999;

     c) concorso regionale nel pagamento degli interessi per mutui a tasso agevolato della durata di anni venti, oltre a due annualità di pre- ammortamento, previsti nell'art. 12, lettera c), e art. 16, secondo comma:

     L.   670 per l'esercizio 1980;

     L. 1.500 per l'esercizio 1981;

     L. 2.380 per l'esercizio 1982;

     L. 3.250 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2001;

     L. 2.580 per l'esercizio 2002;

     L. 1.750 per l'esercizio 2003;

     L.   870 per l'esercizio 2004,

     d) concorso regionale nel pagamento degli interessi per prestiti a tasso agevolato della durata massima di anni cinque, oltre ad una semestralità di pre-ammortamento, previsto dall'art. 13, primo comma:

     L.   600 per l'esercizio 1980;

     L. 1.200 per l'esercizio 1981;

     L. 1.800 per l'esercizio 1982;

     L. 2.400 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985;

     L. 1.800 per l'esercizio 1986;

     L. 1.200 per l'esercizio 1987;

     L.   600 per l'esercizio 1988.

 

     Art. 20.

     La spesa complessiva di L. 15.500.000.000, di cui al precedente art. 19, relativa allo stato di previsione per l'anno 1980, sarà iscritta nei sottoelencati capitoli del bilancio pluriennale 1979-1981 secondo gli stanziamenti di seguito elencati su capitoli esistenti e sugli ultimi quattro da istituire riportati tutti con la relativa denominazione:

     «Contributi per la fecondazione artificiale» (art. 5) L. 1.300.000.000;

     «Contributi per il miglioramento genetico: controlli funzionali, tenuta dei libri genealogici» (art. 6) L. 1.380.000.000;

     «Spese per ricerca, sperimentazione ed indagini conoscitive, prove di "performance", di progenie e prove eritrocitarie» (articoli 7 e 8) L. 200.000.000;

     «Contributi per il risanamento del bestiame, salvaguardia del patrimonio zootecnico e centro latte qualità» (art. 9) L. 1.200.000.000;

     «Contributi per strutture e opere di miglioramento al servizio della zootecnia» (art. 12, lettera a) L. 5.000.000.000;

     «Contributi per acquisto riproduttori maschi» (art. 13, secondo comma) L. 200.000.000;

     «Contributi a favore della foraggicoltura» (art. 14) L. 2.350.000.000;

     «Contributi per strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione» (art. 15, lettera a) L. 1.200.000.000;

     «Concorso negli interessi dei mutui integrativi per strutture ed opere di miglioramento al servizio della zootecnia» (art. 12, lettera b), e art. 15, lettera b) lire 510.000.000;

     «Concorso negli interessi per mutui ventennali per strutture ed opere di miglioramento al servizio della zootecnia e per la costituzione e l'avviamento di consorzi per i prodotti tipici regionali» (art. 12, lettera c) e art. 16, secondo comma) L. 670.000.000;

     «Spese per l'istituzione dello schedario degli allevamenti zootecnici» (art. 10) L. 10.000.000;

     «Premi a sostegno e salvaguardia delle razze bovine da carne» (art. 11) L. 600.000.000;

     «Spese per mostre collettive, promozione e diffusione dei prodotti zootecnici» (art. 16, terzo comma) L. 280.000.000;

     «Concorso regionale nel pagamento degli interessi per prestiti a tasso agevolato della durata massima di anni cinque» (art. 13, primo comma) L. 600.000:000.

     Alla copertura dell'onere di L. 15.500.000.000 si provvederà mediante utilizzazione dei fondi iscritti al capitolo 10.15.99 «Fondo globale del bilancio regionale pluriennale per l'anno 1980».

     Per gli anni successivi la spesa necessaria per la presente legge sarà determinata annualmente con la legge di bilancio.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, al bilancio 1980 le necessarie variazioni.

 

 


[1] Numero così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 luglio 1987, n. 43.

[2] Articolo così modificato dall'art. unico della L.R. 11 maggio 1984, n. 11.

[3] Comma così sostituito dall'art. 252 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[3] Comma così sostituito dall'art. 252 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 gennaio 1983, n. 6.

[5] Punto così modificato dall'art. 1 della L.R. 17 luglio 1987, n. 43.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1983, n. 6.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 24 gennaio 1983, n. 6.

[8] Commi aggiunti dall'art. 1 della L.R. 24 giugno 1983, n. 46.