§ 3.2.14 - L.R. 18 novembre 1977, n. 45.
Norme per il miglioramento qualitativo della produzione e per la commercializzazione dei prodotti zootecnici nonché per la determinazione prezzo di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 zootecnia
Data:18/11/1977
Numero:45


Sommario
Art. 1.  La Regione con la presente legge si propone di promuovere lo sviluppo della produzione zootecnica, di consentire alle aziende agricole singole ed associate adeguati livelli di reddito e di favorire [...]
Art. 2.  Le Associazioni costituite su iniziativa di produttori agricoli, debbono presentare tutti i requisiti previsti dall'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306.
Art. 3.  Alle Associazioni dei produttori zootecnici, oltre a quelli previsti dall'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306 e in conformità con le finalità della stessa, sono attribuiti i seguenti [...]
Art. 4.  Il Comitato economico di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 1975, n. 306 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 5.  Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli gli imprenditori, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, proprietari o enfiteuti od usufruttuari, gli assegnatari, [...]
Art. 6.  La Giunta regionale, previo accertamento dei requisiti delle Associazioni, entro sessanta giorni dalla presentazione delle istanze delle Associazioni, su proposta dell'Assessorato all'agricoltura, [...]
Art. 7.  Gli obblighi degli aderenti alle Associazioni sono disciplinati da quanto disposto dall'art. 6 della legge n. 306 dell'8 luglio 1975 e dalle leggi vigenti in materia.
Art. 8.  Alle spese per l'organizzazione e l'esercizio della loro attività le Associazioni provvedono mediante contributi a carico degli associati la cui misura è stabilita annualmente dall'Assemblea la cui [...]
Art. 9.  Lo standard merceologico minimo del latte a qualunque uso destinato per la campagna che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno per tutto il territorio regionale è determinato secondo la [...]
Art. 10.  Le analisi per la definizione delle caratteristiche del latte possono essere espletate concordemente dalle parti contraenti presso i seguenti laboratori: i laboratori delle università degli studi o [...]
Art. 11.  Nell'attuazione degli accertamenti per la definizione delle caratteristiche del latte dovranno essere osservate le seguenti norme tecniche:
Art. 12.  Per gli interventi di cui al precedente articolo 8, terzo comma, è autorizzata una spesa di L. 200.000.000 che viene iscritta nello stato di previsione dei bilancio per l'esercizio finanziario 1976 [...]
Art. 13.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 3.2.14 - L.R. 18 novembre 1977, n. 45. [1]

Norme per il miglioramento qualitativo della produzione e per la commercializzazione dei prodotti zootecnici nonché per la determinazione prezzo di vendita del latte alla produzione.

(B.U. 10 dicembre 1977, n. 34).

 

Art. 1. La Regione con la presente legge si propone di promuovere lo sviluppo della produzione zootecnica, di consentire alle aziende agricole singole ed associate adeguati livelli di reddito e di favorire il miglioramento qualitativo della produzione zootecnica mediante la costituzione di Associazioni dei produttori zootecnici, in armonia ed in applicazione della legge 8 luglio 1975, n. 306, nonché di fissare i criteri per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione di provenienza bovina e di ogni altra specie animale a qualsiasi uso destinato in armonia con le norme comunitarie e la programmazione regionale e nazionale.

 

     Art. 2. Le Associazioni costituite su iniziativa di produttori agricoli, debbono presentare tutti i requisiti previsti dall'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306.

     La dimensione minima territoriale nella quale operano le Associazioni viene individuata nei comprensori economico-urbanistici istituiti con legge regionale 12 giugno 1975, n. 71 e nelle Comunità montane.

     Per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge tale dimensione viene individuata per zone di produzione a livello intercomunale su decisione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare agricoltura.

     Le Cooperative agricole di produttori zootecnici anche di trasformazione ed i loro Consorzi possono essere riconosciuti come Associazioni, in applicazione dell'art. 2, penultimo comma, della legge 8 luglio 1975, n. 306. A tali Associazioni possono aderire, per la sola attività di associazione, produttori zootecnici del territorio nel quale opera la Cooperativa.

     Le Cooperative di cui al precedente comma che abbiano ottenuto il riconoscimento debbono mantenere la contabilità per l'attività di associazione separata da quella per l'attività di cooperazione.

     Gli statuti delle Associazioni debbono prevedere per i singoli soci il voto pro-capite; per le Cooperative il numero dei voti è dato dal numero degli effettivi soci produttori zootecnici.

     Gli statuti debbono altresì prevedere la ripartizione dei seggi col sistema proporzionale garantendo la presenza delle minoranze anche negli organi esecutivi.

     Per il conseguimento degli obiettivi di cui agli artt. 1 e 3 della presente legge e per il necessario coordinamento delle attività delle Associazioni, possono essere costituite Associazioni di secondo e terzo grado a più ampia base territoriale per le quali si applica quanto disposto dall'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306 Per voto proporzionale al numero dei soci si intende un numero di voti che rispecchi la reale entità dell'impresa.

     Le Associazioni di secondo grado dovranno essere costituite da Associazioni di primo grado riconosciute.

     Le Associazioni di terzo grado dovranno essere costituite da Associazioni di secondo grado riconosciute.

     Alle Associazioni, qualora vengano meno i requisiti previsti nella presente legge, su richiesta del Comitato economico di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 1975, n. 306 la Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, può revocare il riconoscimento di cui al successivo art. 6.

 

     Art. 3. Alle Associazioni dei produttori zootecnici, oltre a quelli previsti dall'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306 e in conformità con le finalità della stessa, sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) proporre alla Regione, sulla base delle indicazioni dei piani comprensoriali e, in assenza di questi, in armonia con gli indirizzi regionali di politica economica ed eventualmente tenendo conto delle strutture pubbliche esistenti, programmi di ristrutturazione, realizzazione e risanamento concernenti le strutture di produzione, trasformazione del latte, dei prodotti lattiero-caseari e zootecnici in genere;

     b) promuovere rapporti di collaborazione con gli organismi associativi degli allevatori produttori zootecnici per la realizzazione di programmi di miglioramento del bestiame, la diffusione e il perfezionamento delle tecniche della fecondazione artificiale ai fini di contribuire allo sviluppo della zootecnia.

     Possono svolgere, inoltre, ogni attività ad esse affidate dalla Regione, mediante specifici provvedimenti, in materia di interventi nella produzione, trasformazione e mercati, nonché di gestione di provvedimenti regionali a sostegno della zootecnia, in armonia con l'istituto della delega di poteri in materia agricola.

 

     Art. 4. Il Comitato economico di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 1975, n. 306 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Di esso fanno parte, con funzioni consultive, oltre ai rappresentati regionali delle Organizzazioni professionali agricole, rappresentanti regionali delle Organizzazioni cooperative legalmente riconosciute a livello nazionale e delle Associazioni regionali degli allevatori produttori zootecnici.

 

     Art. 5. Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli gli imprenditori, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, proprietari o enfiteuti od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i coloni miglioratari, i mezzadri, i coloni parziari ed in genere coloro che, a qualsiasi titolo, siano titolari di una impresa agricola in forma associata ed abbiano la disponibilità del relativo prodotto.

 

     Art. 6. La Giunta regionale, previo accertamento dei requisiti delle Associazioni, entro sessanta giorni dalla presentazione delle istanze delle Associazioni, su proposta dell'Assessorato all'agricoltura, delibera il riconoscimento.

     L'Assessorato all'agricoltura formulerà la proposta sentito il parere delle Organizzazioni professionali e Cooperative agricole più rappresentative sul piano regionale e delle Associazioni già riconosciute nonché della Commissione consiliare competente.

 

     Art. 7. Gli obblighi degli aderenti alle Associazioni sono disciplinati da quanto disposto dall'art. 6 della legge n. 306 dell'8 luglio 1975 e dalle leggi vigenti in materia.

 

     Art. 8. Alle spese per l'organizzazione e l'esercizio della loro attività le Associazioni provvedono mediante contributi a carico degli associati la cui misura è stabilita annualmente dall'Assemblea la cui deliberazione viene sottoposta all'approvazione dell'Assessore regionale all'agricoltura e diviene esecutiva qualora tale approvazione non venga accordata entro trenta giorni dalla data di ricezione.

     Le Associazioni dei produttori riconosciute possono beneficiare per le attività di loro competenza, delle provvidenze regionali, statali e comunitarie previste per le Cooperative agricole.

     La Regione Lazio concede alle Associazioni di cui alla presente legge in rapporto alla produzione venduta o valorizzata direttamente e al numero dei soci, con gradualità decrescente, per un periodo non superiore a cinque anni, contributi per le spese di avviamento occorrenti per il funzionamento delle Associazioni stesse nonché per le relative spese di raccolta ed analisi dei campioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

     La Regione annualmente stabilirà l'entità massima del contributo erogabile a ciascuna Associazione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e della relativa documentazione.

     Le Associazioni sono comunque abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti della Comunità economica europea.

 

     Art. 9. Lo standard merceologico minimo del latte a qualunque uso destinato per la campagna che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno per tutto il territorio regionale è determinato secondo la procedura dell'art. 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306 nel seguente modo:

     Per il latte bovino lo standard merceologico è il seguente:

     materia grassa: non inferiore alla percentuale minima prevista dalle norme vigenti (3,2 per cento);

     materia proteica: non inferiore al 3 per cento;

     densità: 1,029-1,034 a 15°C;

     acidità: pH tra 6,60 e 6,50 ovvero comportamento normale alla prova dell'alcool - alizarina;

     residuo secco magro: non inferiore a 8,5 ovvero punto crioscopico compreso tra -0,54 e -0,56.

     Maggiorazioni percentuali sul prezzo base:

     0,5 per cento per ogni 0,10 di grasso al di sopra del 3,4 per cento;

     1,0 per cento per ogni 0,10 di proteine al di sopra del 3,3 per cento;

     2,0 per cento per la refrigerazione;

     2,0 per cento per decolorazione non completa della resazurina da 10° a 37°C;

     2,5 per cento per carica microbica totale inferiore a 3.000.000 per carica microbica termoresistenti inferiori a 50.000;

     3,0 per cento per carica microbica totale inferiore a 1.500.000 per carica microbica termoresistenti inferiori a 30.000;

     3,5 per cento per carica microbica totale inferiore a 500.000 per carica microbica termoresistenti inferiori a 15.000;

     0,5 per cento per latte proveniente da allevamenti indenni da TBC e brucellosi;

     0,5 per cento per latte contenente un numero di cellule somatiche inferiore a 300.000 per mi.

     Per lo standard merceologico relativo al latte ovino si considerano i seguenti valori:

     latte di pecora sarda: materia grassa 6 per cento, peso specifico 1034-1036,5;

     latte di pecora sopravvissana: materia grassa 8,5 per cento, peso specifico 1036,5-1038.

     Gli standard per il latte proveniente da greggi di pecora e miste sono compresi mediamente tra i valori indicati per la pecora sarda e per la pecora sopravvissana.

     Per lo standard merceologico relativo al latte bufalino si considerano i seguenti valori:

     materia grassa: 6,50 per cento;

     proteine: 5,60 per cento delle quali 4,30 per cento caseina;

     residuo secco magro: 19,40 per cento.

     Per ogni linea di grasso in più sul latte ovino e bufalino sarà praticato un aumento sul prezzo base dello 1,0 per cento.

     La Regione Lazio, sentito il parere delle parti contraenti, può determinare con proprie leggi, per le successive campagne, variazioni dello standard merceologico e delle percentuali di maggiorazione di cui all'art. 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306 apportare modifiche alle norme tecniche di determinazione delle caratteristiche del latte, di cui al successivo art. 11, nonché adeguare le disposizioni della presente legge alle norme che saranno emanate dallo Stato qualora venisse adottato il progetto di regolamento del Consiglio delle Comunità europee relativo alle Associazioni dei produttori.

 

     Art. 10. Le analisi per la definizione delle caratteristiche del latte possono essere espletate concordemente dalle parti contraenti presso i seguenti laboratori: i laboratori delle università degli studi o degli istituti zooprofilattici, nonché i laboratori degli istituti sperimentali lattiero - caseari ed ogni altro laboratorio abilitato per l'espletamento delle analisi nel campo lattiero-caseario.

     I laboratori indicati debbono essere dotati di attrezzature adeguate e personale idoneo all'espletamento delle analisi relative ad un elevato numero di campioni; il responsabile del laboratorio prescelto deve essere persona abilitata al rilascio dei certificati di analisi.

     L'accertamento dei requisiti di cui ai commi precedenti è demandato ai servizi regionali competenti.

     Le parti hanno facoltà di seguire con propri rappresentanti l'espletamento degli accertamenti analitici e chiedere eventualmente il doppio campionamento nel successivo prelievo. In tal caso l'esame del secondo campione sarà effettuato da un diverso laboratorio scelto di comune accordo dalle parti o, in difetto di tale accordo, dall'Assessorato all'agricoltura.

 

     Art. 11. Nell'attuazione degli accertamenti per la definizione delle caratteristiche del latte dovranno essere osservate le seguenti norme tecniche:

     i metodi ufficiali F.I.L., in assenza di metodiche ufficiali italiane, saranno scelti in via preferenziale per l'esecuzione degli accertamenti, ovvero come riferimento per la taratura degli apparecchi destinati all'espletamento di grandi serie di analisi. In via subordinata potranno essere scelti metodi ufficiali dettati da altre organizzazioni nazionali ed internazionali;

     i laboratori di cui all'art. 10 comunicheranno alla Giunta regionale le tecniche e le apparecchiature che intendono adottare per l'espletamento delle analisi;

     le condizioni sanitarie sono accertate mediante le attestazioni di allevamento indenne rilasciate, a norma delle leggi vigenti, dai servizi sanitari competenti per territorio;

     i campioni, non inferiori a due in ciascun trimestre, dovranno essere rappresentativi delle effettive caratteristiche del latte, prelevati da personale abilitato del laboratorio che esegue i controlli, salvo diverso accordo tra le parti, immessi in contenitori che possono essere chiusi ermeticamente e condizionati in modo da evitare variazioni dei requisiti da analizzare;

     per quanto attiene la determinazione del valore batteriologico deve essere adottato ogni accorgimento atto ad ovviare il verificarsi di alterazioni dei valori di analisi rispetto alla effettiva carica microbica del campione;

     la valutazione del valore batteriologico viene effettuata in assenza di attività inibenti la crescita e il metabolismo della microflora, tenendo conto della destinazione del latte.

     La organizzazione e la realizzazione della raccolta dei campioni e le relative analisi sono affidate alle Associazioni dei produttori, salvo diverso accordo tra le parti.

 

     Art. 12. Per gli interventi di cui al precedente articolo 8, terzo comma, è autorizzata una spesa di L. 200.000.000 che viene iscritta nello stato di previsione dei bilancio per l'esercizio finanziario 1976 al capitolo di nuova istituzione 26.21.45 con la seguente denominazione:

     contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le spese di avviamento occorrenti per il funzionamento delle Associazioni dei produttori zootecnici, per l'attuazione dei programmi, per la trasformazione e/o riqualificazione del personale dirigente, nonché per le relative spese di raccolta ed analisi dei campioni del latte.

     All'onere di L. 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 17.27.53 dello stato di previsione per l'anno finanziario 1976.

     Per gli esercizi successivi, si provvederà alla spesa medesima mediante l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione delle spese dotato dello stanziamento di L. 200.000.000.

 

     Art. 13. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.