§ 2.3.47 - Legge 8 luglio 1975, n. 306.
Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:08/07/1975
Numero:306


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di favorire lo sviluppo della produzione zootecnica e di garantire adeguati livelli di reddito alle aziende agricole singole e associate, il prezzo di vendita del latte alla [...]
Art. 2.      Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, le regioni stabiliranno con proprie leggi, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti per la [...]
Art. 3.      Per la contrattazione e per la valorizzazione del prodotto previste dalla presente legge è costituito in ogni Regione un comitato economico, di cui fanno parte i rappresentanti delle [...]
Art. 4.      Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli gli imprenditori singoli o associati proprietari o enfiteuti od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i [...]
Art. 5.      L'accertamento dei requisiti delle associazioni è effettuato dalle regioni entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle associazioni
Art. 6.  [7]
Art. 7.      Alle spese necessarie per l'organizzazione e l'esercizio della loro attività le associazioni provvedono mediante contributi a carico degli associati, la cui misura è stabilita annualmente [...]
Art. 8.      Il prezzo di vendita del latte alla produzione, a qualunque uso destinato, sarà determinato, tenuto conto della particolare situazione del settore previa indicazione di uno standard merceologico [...]
Art. 9.      La maggiorazione di cui alla lettera b) del precedente art. 8 è riferita ad aumenti percentuali del prezzo base a secondo delle diverse destinazioni del latte, tenuto conto:
Art. 10.      Qualora le parti non vi abbiano autonomamente provveduto, la regione promuove su richiesta di una delle parti, immediatamente e comunque due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, [...]
Art. 11.  [11]
Art. 12.      Fino a quando non operano le associazioni previste dalla presente legge, e comunque non oltre le due campagne lattiero-casearie successive alla entrata in vigore della legge medesima, gli [...]
Art. 13.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.


§ 2.3.47 - Legge 8 luglio 1975, n. 306. [1]

Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.

(G.U. 23 luglio 1975, n. 194).

 

     Art. 1.

     Allo scopo di favorire lo sviluppo della produzione zootecnica e di garantire adeguati livelli di reddito alle aziende agricole singole e associate, il prezzo di vendita del latte alla produzione di provenienza bovina e di ogni altra specie animale, a qualsiasi uso destinato, è determinato secondo i criteri previsti dalla presente legge, nel rispetto e in armonia con le norme comunitarie e la programmazione nazionale e regionale.

 

          Art. 2.

     Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, le regioni stabiliranno con proprie leggi, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti per la costituzione di associazioni di produttori zootecnici.

     Sono equiparate alle regioni, a tutti gli effetti della presente legge, le province autonome di Trento e di Bolzano.

     Le associazioni, costituite su iniziativa di produttori agricoli, devono avere i seguenti requisiti:

     1) avere quali soci produttori agricoli di latte singoli o associati e loro cooperative, che abbiano la disponibilità del prodotto;

     2) essere aperte a tutti i produttori della zona in cui opera la singola associazione, condizionando l'ammissione alla presentazione della domanda e al possesso dei requisiti previsti dallo statuto e garantire, comunque, negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza proporzionale delle minoranze;

     3) essere disciplinate da norme statutarie che prevedano in particolare:

     a) la deliberazione di regolamenti e di programmi di produzione e di vendita vincolanti per i produttori associati e l'obbligo per gli stessi produttori di provvedere alla vendita del latte per il tramite dell'associazione secondo modalità stabilite in conformità delle disposizioni statutarie;

     b) la propaganda e la promozione di studi e di ricerche utili al miglioramento e alla valorizzazione del prodotto, nonchè di iniziative dirette ad incrementarne la produzione, il consumo e ad agevolarne la vendita;

     c) una dimensione organizzativa ed economica che, avuto riguardo al numero degli associati, al volume della produzione e all'attitudine dell'organismo associativo a gestire attrezzature eventualmente esistenti nella zona, sia tale da esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato nella zona in cui gli associati svolgono la loro attività [2].

     Gli statuti devono prevedere il voto pro capite e il voto proporzionale al numero dei soci per le cooperative. Essi possono prevedere che alle associazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe a quelle in cui siano costituite le corrispondenti associazioni, semprechè i produttori medesimi non facciano già parte di altre associazioni previste dalla presente legge [3].

     Le cooperative anche di trasformazione e i loro consorzi aventi i requisiti predetti possono essere riconosciute come associazioni dei produttori ai fini della presente legge; qualora tale riconoscimento sia stato accordato ad un consorzio di cooperative, gli enti ad esso aderenti non possono ottenere a loro volta il predetto riconoscimento [4].

     Le associazioni possono costituire associazioni di secondo e terzo grado a più ampia base territoriale, per il raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo e per il necessario coordinamento, garantendo negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza proporzionale delle minoranze [5].

 

          Art. 3.

     Per la contrattazione e per la valorizzazione del prodotto previste dalla presente legge è costituito in ogni Regione un comitato economico, di cui fanno parte i rappresentanti delle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 5, primo e terzo comma. Ai soli fini del coordinamento interno dei propri lavori il comitato nomina nel proprio seno un segretario.

     Il comitato economico è assistito dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, le quali provvedono a designare ciascuna un proprio rappresentante.

     La regione promuove, nel più breve tempo possibile, l'insediamento del comitato, di cui al comma precedente, che dura in carica tre anni.

     La regione provvede, altresì, entro trenta giorni dalla scadenza, agli adempimenti necessari al rinnovo di detto comitato.

 

          Art. 4.

     Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli gli imprenditori singoli o associati proprietari o enfiteuti od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziari ed in genere coloro che, a qualsiasi titolo, siano titolari di una impresa agricola anche in forma associata ed abbiano la disponibilità del relativo prodotto.

 

          Art. 5.

     L'accertamento dei requisiti delle associazioni è effettuato dalle regioni entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle associazioni [6] .

     Il provvedimento della regione che accerta o nega l'esistenza dei requisiti deve essere motivato e può essere impugnato dinanzi al tribunale amministrativo regionale, nel termine di trenta giorni.

     Qualora l'associazione operi nel territorio di più regioni, il riconoscimento è effettuato separatamente da ciascuna regione interessata, alla quale deve essere presentata separata istanza.

 

          Art. 6. [7]

     Gli aderenti alle associazioni assumono l'obbligo:

     1) di effettuare la vendita del latte unicamente per il tramite delle associazioni stesse;

     2) di dare adempimento alle disposizioni legalmente adottate dall'associazione a norma dello statuto;

     3) di corrispondere i contributi dovuti all'associazione;

     4) di astenersi da ogni attività in contrasto con quella dell'associazione;

     5) di sottoporsi ai controlli ed alle sanzioni stabiliti dall'associazione.

     Le deliberazioni che impegnino i produttori associati per un periodo superiore ad un anno, relative agli investimenti in impianti ed attrezzature, sono di spettanza dell'assemblea.

 

          Art. 7.

     Alle spese necessarie per l'organizzazione e l'esercizio della loro attività le associazioni provvedono mediante contributi a carico degli associati, la cui misura è stabilita annualmente dall'assemblea, con deliberazione sottoposta all'approvazione dell'assessore o degli assessori regionali competenti [8].

     Alle associazioni di cui alla presente legge le regioni possono concedere, in rapporto alla produzione venduta o valorizzata direttamente e al numero dei soci, con gradualità decrescente, per un periodo non superiore a cinque anni, contributi per le spese di avviamento occorrenti per il funzionamento delle associazioni stesse [9].

     Le associazioni sono comunque abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti dalla C.E.E.

 

          Art. 8.

     Il prezzo di vendita del latte alla produzione, a qualunque uso destinato, sarà determinato, tenuto conto della particolare situazione del settore previa indicazione di uno standard merceologico minimo, secondo i seguenti criteri:

     a) fissazione di un prezzo base determinato ai sensi dei commi successivi;

     b) maggiorazione percentuale riferita alle qualità del latte e anche alle condizioni igienico-sanitarie del bestiame, ai sensi del successivo art. 9.

     Il prezzo di cui alla lettera a) del precedente comma è determinato, per le singole zone di produzione, per ciascuna annata agraria, attraverso la contrattazione collettiva con la partecipazione di tutte le parti interessate e con particolare riferimento alla dinamica dei costi di produzione del latte.

     A tal proposito è stabilita la revisione semestrale riferita al prezzo degli alimenti del bestiame e al costo del lavoro.

 

          Art. 9.

     La maggiorazione di cui alla lettera b) del precedente art. 8 è riferita ad aumenti percentuali del prezzo base a secondo delle diverse destinazioni del latte, tenuto conto:

     a) del contenuto in grasso e proteine;

     b) del valore batteriologico;

     c) delle condizioni igienico-sanitarie del bestiame;

     d) della refrigerazione del latte alla stalla.

     Le regioni indicano le associazioni, gli istituti e i laboratori presso i quali espletare le analisi per la definizione delle caratteristiche del latte, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

     Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni, sentito il parere delle parti contraenti e, fino alla loro costituzione, delle organizzazioni di cui all'art 12, determinano con proprie leggi, fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali:

     1) lo standard merceologico minimo del latte;

     2) le percentuali di maggiorazione di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma, percentuali che possono essere variate annualmente con provvedimenti delle regioni stesse, sentito il parere delle parti sopraindicate;

     3) le norme tecniche per la valutazione e i controlli del contenuto in grasso e in proteine del latte, del suo valore batteriologico e delle condizioni sanitarie del bestiame in modo da fornire ogni garanzia alle parti interessate.

 

          Art. 10.

     Qualora le parti non vi abbiano autonomamente provveduto, la regione promuove su richiesta di una delle parti, immediatamente e comunque due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, l'incontro del comitato economico, di cui al precedente art. 3, degli industriali del settore e delle centrali del latte, allo scopo di favorire la contrattazione per la determinazione del prezzo di vendita del latte di cui ai precedenti articoli 8 e 9.

     Il comitato partecipa all'incontro con l'intervento dei suoi componenti.

     (Omissis) [10].

     Qualora la fissazione del prezzo interessi una zona ricadente nel territorio di più regioni, l'incontro per la contrattazione è promosso dalla regione nel cui territorio si determina la maggiore produzione rispetto alla zona.

 

          Art. 11. [11]

 

          Art. 12.

     Fino a quando non operano le associazioni previste dalla presente legge, e comunque non oltre le due campagne lattiero-casearie successive alla entrata in vigore della legge medesima, gli assessori regionali dell'agricoltura convocano, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 8 e 9, almeno tre mesi prima della scadenza dell'annata agraria e per la prima volta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i rappresentanti delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli e delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, delle industrie di trasformazione del latte, private e pubbliche, e delle centrali del latte.

     (Omissis) [12].

 

          Art. 13.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1976, n. 248, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla sua applicazione nella provincia autonoma di Bolzano.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1976, n. 248, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla sua applicazione nella provincia autonoma di Bolzano.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1976, n. 248, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla sua applicazione nella provincia autonoma di Bolzano.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1976, n. 248, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla sua applicazione nella provincia autonoma di Bolzano.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1976, n. 248, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, quanto all'imposizione del termine di sessanta giorni, limitatamente alla sua applicazione nella provincia autonoma di Bolzano.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1976, n. 248, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente alla sua applicazione nella provincia autonoma di Bolzano.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1976, n. 248, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla sua applicazione nella provincia autonoma di Bolzano.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1976, n. 248, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla sua applicazione nella provincia autonoma di Bolzano.

[10] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 20 giugno 1988, n. 235.

[11] Articolo modificato dalla L. 19 marzo 1980, n. 77 e abrogato dall'art. 1 della L. 20 giugno 1988, n. 235.

[12] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 20 giugno 1988, n. 235.