§ 5.14.26 - L.R. 20 novembre 1985, n. 97.
Istituzione dell'orchestra giovanile regionale del Lazio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:20/11/1985
Numero:97


Sommario
Art. 1.  La regione, per contribuire alla diffusione della cultura musicale ed in riferimento alle competenze attribuite dall'articolo 49 del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, [...]
Art. 2.  L'orchestra contribuisce alla maturazione artistica e professionale di giovani musicisti svolgendo attività concertistica all'interno e all'esterno del territorio regionale e promuovendo ogni altra [...]
Art. 3.  Per la formazione dell'orchestra regionale l'Assessorato alla cultura della Regione indice un concorso per borse di studio
Art. 4.  Per lo svolgimento delle selezioni e delle attività dell'orchestra è istituito un comitato artistico organizzativo composto da non più di quattro membri, di cui fanno parte di diritto il presidente [...]
Art. 4 bis.  Le entrate e le spese necessarie per le selezioni, per le borse di studio e per le attività dell'orchestra giovanile saranno contenute in un bilancio autonomo, sia preventivo che consuntivo, [...]
Art. 5.  Ai fini del finanziamento dell'orchestra, il comitato artistico-organizzativo presenta alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio preventivo ed il programma di attività per l'anno [...]
Art. 6.  (Omissis)
Art. 7.  Nella fase di prima attuazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, il comitato artistico-organizzativo presenta alla Regione il programma di gestione e di attività [...]
Art. 8.  Per l'anno 1985 l'onere, derivante dal precedente articolo 5 ed in deroga allo stesso, è fissato nella misura di L. 100 milioni e graverà sui fondi iscritti al capitolo di bilancio n. 16203 [...]


§ 5.14.26 - L.R. 20 novembre 1985, n. 97. [1]

Istituzione dell'orchestra giovanile regionale del Lazio.

(B.U. 30 novembre 1985, n. 33).

 

     Art. 1. La regione, per contribuire alla diffusione della cultura musicale ed in riferimento alle competenze attribuite dall'articolo 49 del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove l'istituzione dell'orchestra giovanile regionale del Lazio [2].

 

     Art. 2. L'orchestra contribuisce alla maturazione artistica e professionale di giovani musicisti svolgendo attività concertistica all'interno e all'esterno del territorio regionale e promuovendo ogni altra iniziativa idonea.

 

     Art. 3. Per la formazione dell'orchestra regionale l'Assessorato alla cultura della Regione indice un concorso per borse di studio [3].

     Il numero delle borse di studio e le modalità del concorso saranno stabilite con apposito regolamento che dovrà essere approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

 

     Art. 4. Per lo svolgimento delle selezioni e delle attività dell'orchestra è istituito un comitato artistico organizzativo composto da non più di quattro membri, di cui fanno parte di diritto il presidente della commissione consiliare permanente competente in materia di cultura e l'assessore alla cultura della Regione Lazio [4].

     Il comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, ed è presieduto, a rotazione, dai due membri di diritto , ciascuno per un anno, ad iniziare dall'assessore regionale.

     Il comitato delibera:

     1) il testo e la pubblicazione del bando di concorso;

     2) l'ammontare, l'assegnazione e il pagamento delle borse di studio;

     3) il programma annuale di attività dell'orchestra;

     4) il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

     5) gli acquisti, le alienazioni e gli altri atti necessari per la realizzazione di quanto previsto dalla presente legge e per il proprio funzionamento;

     6) la graduatoria per la selezione dei componenti l'orchestra con le eventuali integrazioni previste dal regolamento di cui al precedente articolo 3.

     Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario dell'assessorato alla cultura non inferiore all'ottava qualifica funzionale [5].

     Gli atti del comitato sono sottoposti al controllo contabile del collegio dei revisori dei conti composto dal funzionario regionale dirigente del 39° settore (attività culturali) che lo presiede e dai funzionari regionali dirigenti il secondo ufficio del 10° settore ed il primo ufficio del 39° settore. Il collegio assiste alle sedute del comitato e svolge nei confronti dello stesso l'attività di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 14 agosto 1967, n. 800 [6].

 

     Art. 4 bis. Le entrate e le spese necessarie per le selezioni, per le borse di studio e per le attività dell'orchestra giovanile saranno contenute in un bilancio autonomo, sia preventivo che consuntivo, amministrato dal comitato di cui al precedente articolo 4 [7].

 

     Art. 5. Ai fini del finanziamento dell'orchestra, il comitato artistico-organizzativo presenta alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio preventivo ed il programma di attività per l'anno successivo [8].

     La concessione dei finanziamenti è deliberata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente.

     L'ammontare del finanziamento è determinato annualmente con legge di bilancio in misura non inferiore a L. 500 milioni.

     Il finanziamento avverrà in favore del comitato artistico- organizzativo dell'orchestra giovanile del Lazio con quietanza del suo presidente [9].

 

     Art. 6. (Omissis) [10]

 

     Art. 7. Nella fase di prima attuazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, il comitato artistico-organizzativo presenta alla Regione il programma di gestione e di attività dell'orchestra per l'anno in corso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa [11].

 

     Art. 8. Per l'anno 1985 l'onere, derivante dal precedente articolo 5 ed in deroga allo stesso, è fissato nella misura di L. 100 milioni e graverà sui fondi iscritti al capitolo di bilancio n. 16203 «Interventi regionali per la celebrazione dell'anno europeo ed internazionale della musica» che offre sufficiente disponibilità.

     Per il rifinanziamento relativo agli anni successivi si provvederà con la legge di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[2] Articolo così sostituito dall'articolo 1 della L.R. 12/12/1989, n. 79 e successivamente modificato dall'art. 1 della L.R. 24/6/1991, n. 24.

[3] Così modificato dall'art. 2 della L.R. 24/6/1991, n. 24.

[4] Così modificato dall'art. 3 della L.R. 24/6/1991, n. 24.

[5] Articolo così sostituito dall'articolo 2 della L.R. 12/12/1989, n. 79.

[6] Comma così sostituito dalla L.R. 10/5/1990, n. 54.

[7] Articolo aggiunto dall'articolo 3 della L.R. 12/12/1989, n. 79 e successivamente modificato dall'art. 4 della L.R. 24/6/1991, n. 24.

[8] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 12/12/1989, n. 79.

[9] Comma aggiunto dall'articolo 4 della L.R. 12/12/1989, n. 79.

[10] Articolo abrogato dall'articolo 5 della L.R. 12/12/1989, n. 79.

[11] Così modificato dall'art. 5 della L.R. 24/6/1991, n. 24.