§ 1.4.24 - L.R. 18 febbraio 1989, n. 12. - Interpretazione autentica
dell'articolo 6 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4, relativa alla determinazione delle spettanze dei consiglieri [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:1. organi statutari
Capitolo:1.4 consiglieri regionali
Data:18/02/1989
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Le norme di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4, che stabiliscono la liquidazione della differenza fra la misura dell'indennità di fine mandato in vigore all'atto della [...]


§ 1.4.24 - L.R. 18 febbraio 1989, n. 12. - Interpretazione autentica

dell'articolo 6 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4, relativa alla determinazione delle spettanze dei consiglieri regionali non rieletti e successivamente subentrati.

(B.U. 10 marzo 1989, n. 7).

 

Art. 1. Le norme di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4, che stabiliscono la liquidazione della differenza fra la misura dell'indennità di fine mandato in vigore all'atto della riassunzione in carica e l'importo precedentemente liquidato, così come le analoghe norme precedenti relative alla liquidazione del premio di reinserimento, vanno interpretate nel senso che debbono essere applicate anche nei confronti dei consiglieri ai quali è stata liquidata l'indennità di fine mandato od il premio di reinserimento per dieci anni.