§ 1.4.20 - L.R. 7 gennaio 1987, n. 4.- Istituzione del fondo per la
liquidazione dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:1. organi statutari
Capitolo:1.4 consiglieri regionali
Data:07/01/1987
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Istituzione del fondo per la liquidazione dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali). Il fondo di solidarietà tra i consiglieri della Regione Lazio previsto dall'articolo 8 della [...]
Art. 2.  (Comitato di amministrazione del fondo). Il fondo è amministrato da apposito comitato costituito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, integrato da un componente per ciascun gruppo [...]
Art. 3.  (Risorse del fondo). Il fondo per la liquidazione dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali è alimentato da:
Art. 4.  (Attribuzione dell'indennità di fine mandato). L'indennità di fine mandato è corrisposta ai consiglieri regionali non rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno [...]
Art. 5.  (Misura dell'indennità). La misura dell'indennità di fine mandato è pari all'ultima indennità mensile lorda detratto il rimborso riconosciuto ai consiglieri regionali per spese di trasporto [...]
Art. 6.  (Spettanze dei consiglieri regionali non rieletti e successivamente subentrati). Il consigliere regionale, ai quale sia stata corrisposta l'indennità di fine mandato od analogo premio in base a [...]
Art. 7.  (Bilancio del fondo). Il comitato di amministrazione approva con atti separati il bilancio di previsione ed il conto consuntivo delle spese del fondo per la liquidazione dell'indennità di fine [...]
Art. 8.  (Abrogazione di norme precedenti). Sono abrogati:
Art. 9.  (Disposizioni finanziarie). 1. Agli oneri derivanti dal precedente art. 3, lettera d), si farà fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo n. 26001 del bilancio di previsione della Regione [...]


§ 1.4.20 - L.R. 7 gennaio 1987, n. 4.- Istituzione del fondo per la

liquidazione dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali.

(B.U. 30 gennaio 1987, n. 3).

 

Art. 1. (Istituzione del fondo per la liquidazione dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali). Il fondo di solidarietà tra i consiglieri della Regione Lazio previsto dall'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, è soppresso.

     E' istituito il fondo per la liquidazione dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali.

     L'ufficio «Fondo di previdenza e solidarietà dei consiglieri regionali» viene sottratto dal VI settore di cui alla tabella «A» della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 e viene iscritto nella stessa tabella fra gli uffici autonomi con la denominazione «Ufficio autonomo fondi di previdenza e per la liquidazione dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali».

     Le attività e le passività costituenti il patrimonio del soppresso fondo di solidarietà sono trasferite al fondo dell'indennità di fine mandato.

 

     Art. 2. (Comitato di amministrazione del fondo). Il fondo è amministrato da apposito comitato costituito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, integrato da un componente per ciascun gruppo consiliare che non sia già rappresentato nello stesso Ufficio di Presidenza.

     Il Consiglio regionale adotterà apposito regolamento per l'esercizio delle funzioni del comitato di amministrazione previste dalla presente legge.

     Per la liquidazione ed il pagamento dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali il comitato si avvale dell'ufficio «Fondi di previdenza e per la liquidazione dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali».

 

     Art. 3. (Risorse del fondo). Il fondo per la liquidazione dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali è alimentato da:

     a) contributi obbligatori dei consiglieri in carica nella misura del 4 per cento dell'indennità mensile lorda stabilita per i consiglieri stessi, in relazione alle funzioni di istituto espletate [1];

     b) rendite di origine patrimoniale ed interessi sulle disponibilità finanziarie del fondo;

     c) eventuali donazioni od elargizioni;

     d) finanziamenti a carico del bilancio regionale di importo pari alla somma occorrente per coprire le carenze del fondo quali emergano da apposita certificazione del comitato di amministrazione di cui al precedente articolo 2.

 

     Art. 4. (Attribuzione dell'indennità di fine mandato). L'indennità di fine mandato è corrisposta ai consiglieri regionali non rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano presentato la loro candidatura.

     Tale indennità spetta altresì ai consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura.

     L'indennità viene altresì attribuita agli aventi causa del consigliere in caso di decesso di quest'ultimo durante l'espletamento del mandato.

     Nel caso di annullamento dell'elezione di un consigliere, questi ha diritto alla sola restituzione dei contributi versati in applicazione del precedente articolo 3.

 

     Art. 5. (Misura dell'indennità). La misura dell'indennità di fine mandato è pari all'ultima indennità mensile lorda detratto il rimborso riconosciuto ai consiglieri regionali per spese di trasporto liquidate mensilmente ai consiglieri stessi, per ogni anno di mandato, fino ad un massimo di dieci mensilità.

     La frazione di anno inferiore a sei mesi non viene computata; quella superiore a sei mesi viene equiparata ad un anno intero. L'indennità da corrispondere al consigliere od al suo avente causa sarà decurtata di una quota pari ai contributi da versare per il completamento dell'anno.

     Il consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato, nel caso di rielezione a legislatura non immediatamente successiva a quella per la quale ha avuto luogo la liquidazione, ha diritto alla corresponsione di una ulteriore indennità di fine mandato fino alla concorrenza di dieci mensilità comprese quelle già percepite.

 

     Art. 6. (Spettanze dei consiglieri regionali non rieletti e successivamente subentrati). Il consigliere regionale, ai quale sia stata corrisposta l'indennità di fine mandato od analogo premio in base a norme precedenti la presente legge, che assume la carica per un periodo non inferiore ad un anno nel corso della successiva legislatura, ha diritto alla liquidazione della differenza fra la misura dell'indennità in vigore all'atto della riassunzione della carica e l'importo precedentemente liquidato [2].

 

     Art. 7. (Bilancio del fondo). Il comitato di amministrazione approva con atti separati il bilancio di previsione ed il conto consuntivo delle spese del fondo per la liquidazione dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali.

     Per ciascun esercizio finanziario detti atti sono allegati come gestione speciale a quelli corrispondenti del Consiglio regionale.

 

     Art. 8. (Abrogazione di norme precedenti). Sono abrogati:

     a) l'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42;

     b) l'articolo 2 della legge regionale 12 aprile 1979, n. 29;

     c) l'articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 51, e comunque ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 9. (Disposizioni finanziarie). 1. Agli oneri derivanti dal precedente art. 3, lettera d), si farà fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo n. 26001 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1986 e per gli esercizi seguenti [3].

 

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. n. 34/1990.

[2] Articolo successivamente interpretato da L.R. 18/2/89, n. 12.

[3] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 17 gennaio 1992, n. 3 (B.U. n. 3 del 30 gennaio 1992).