§ 2.4.42 - L.R. 2 Settembre 2003, n. 28.
"Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 concernente "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.4 enti locali
Data:02/09/2003
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 124 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 concernente “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”).
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 125 della l.r. 14/1999).


§ 2.4.42 - L.R. 2 Settembre 2003, n. 28.

"Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 concernente "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo"".

(B.U. 30 settembre 2003, n. 27).

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 124 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 concernente “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”).

     1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 124 della l.r. 14/1999 è sostituita dalla seguente: “c) la progettazione, la costruzione, la gestione, la manutenzione straordinaria e la vigilanza della rete viaria regionale, ivi comprese le funzioni previste dal d.lgs. 285/1992 nonché la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la gestione delle autostrade regionali, cui si provvede mediante concessione;”.

 

          Art. 2. (Modifiche all’articolo 125 della l.r. 14/1999).

     1. Il comma 2 dell’articolo 125 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:

     “2. E’ altresì delegato alle province l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la manutenzione ordinaria della rete viaria regionale, con esclusione delle tratte gestite dalla Regione mediante le concessioni di cui all’articolo 124, comma 1, lettera e), in attuazione delle previsioni dei programmi pluriennali ed annuali e nel rispetto dei criteri di cui allo stesso articolo 124, comma 1, lettera a), numero 4).”