§ 5.14.40 - L.R. 25 maggio 1989, n. 28.
Istituzione dell'auditorium laboratorio d'arte dello spettacolo di Genazzano.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:25/05/1989
Numero:28


Sommario
Art. 1.  1. E' istituito nel comune di Genazzano l'auditorium laboratorio d'arte dello spettacolo finalizzato a:
Art. 2.  1. Alla realizzazione dell'auditorium laboratorio provvederà il comune di Genazzano.
Art. 3.  1. La gestione dell'auditorium laboratorio è affidata ad un consorzio da costituirsi tra il comune di Genazzano e la provincia di Roma ed, eventualmente, altri comuni del comprensorio.
Art. 4.  1. Il comune di Genazzano esercita, fino alla costituzione del consorzio di cui al precedente articolo 3, tutte le funzioni che sono a quest'ultimo attribuite dalla presente legge.
Art. 5.  1. Al finanziamento della presente legge si provvede mediante istituzione di appositi capitoli del bilancio di previsione della Regione Lazio, per il 1989:


§ 5.14.40 - L.R. 25 maggio 1989, n. 28. [1]

Istituzione dell'auditorium laboratorio d'arte dello spettacolo di Genazzano.

(B.U. 10 giugno 1989, n. 16).

 

Art. 1. 1. E' istituito nel comune di Genazzano l'auditorium laboratorio d'arte dello spettacolo finalizzato a:

     a) attività del Bussotti Opera Ballet;

     b) iniziative culturali, formative e di ricerca.

 

     Art. 2. 1. Alla realizzazione dell'auditorium laboratorio provvederà il comune di Genazzano.

     1 bis. Le spese relative alla progettazione generale dell'Auditorium, sono liquidate al comune di Genazzano con prelievo dal capitolo di bilancio di previsione 1989, n. 16200, di cui al successivo articolo 5, in deroga alle procedure di cui alla legge regionale 26 giugno 1980 n. 88 [2].

     2. Il progetto dell'opera di cui al precedente comma, redatto a cura del comune di Genazzano, è approvato e finanziato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere della seconda sezione del Comitato tecnico consultivo regionale.

     3. I relativi lavori dovranno essere eseguiti sotto la vigilanza del settore infrastrutturale dell'assessorato regionale ai lavori pubblici ed il contributo sarà erogato con le modalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

 

     Art. 3. 1. La gestione dell'auditorium laboratorio è affidata ad un consorzio da costituirsi tra il comune di Genazzano e la provincia di Roma ed, eventualmente, altri comuni del comprensorio.

     2. La gestione contempla anche le spese relative alle attività di cui al precedente articolo 1.

     3. Tale consorzio esercita le proprie funzioni secondo il regolamento di attuazione che esso approverà entro 6 mesi dalla sua costituzione.

     4. La Regione contribuisce agli oneri di gestione per l'anno 1989 nella misura di lire 300 milioni.

 

     Art. 4. 1. Il comune di Genazzano esercita, fino alla costituzione del consorzio di cui al precedente articolo 3, tutte le funzioni che sono a quest'ultimo attribuite dalla presente legge.

 

     Art. 5. 1. Al finanziamento della presente legge si provvede mediante istituzione di appositi capitoli del bilancio di previsione della Regione Lazio, per il 1989:

     a) n. 16200 denominato «Costituzione dell'auditorium laboratorio d'arte dello spettacolo di Genazzano», con iscrizione, in termini di competenza, della somma di L. 1.000.000.000;

     b) n. 16201 denominato «Contributo regionale per la gestione dell'auditorium laboratorio d'arte dello spettacolo di Genazzano», con iscrizione, in termini di competenza, della somma di L. 300.000.000.

     2. Alla copertura finanziaria del predetto onere di L. 1.300.000.000 si farà fronte, per L. 1.000.000.000 mediante riduzione di pari importo del fondo globale, iscritto al capitolo n. 29852, lettera f), elenco 4, del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1989, e per L. 300.000.000, mediante riduzione di pari importo del fondo globale, iscritto al capitolo n. 29841, lettera a), elenco 4, del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1989.

     3. All'onere relativo agli anni successivi, fino al completamento dell'opera, si provvederà con legge di bilancio.

     4. Agli oneri di gestione si farà fronte con leggi di bilancio, successivamente al completamento dell'opera o di stralci funzionali di essa.

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[2] Comma aggiunto dalla L.R. 30/12/1989, n. 82.