§ 4.4.99 - L.R. 27 dicembre 1996, n. 60.
Azione di valorizzazione dei beni storici e naturalistici della Tuscia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:27/12/1996
Numero:60


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Programma di interventi.
Art. 3.  Piani annuali di attuazione.
Art. 4.  Modalità di adozione e approvazione del programma e dei piani.
Art. 5.  Coordinamento tecnico ed assistenza.
Art. 6.  Criteri e modalità per l'erogazione e il controllo dei finanziamenti regionali.
Art. 7.  Norma finanziaria.


§ 4.4.99 - L.R. 27 dicembre 1996, n. 60. [1]

Azione di valorizzazione dei beni storici e naturalistici della Tuscia.

(B.U. 13 gennaio 1996, n. 1 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. Nelle more dell'approvazione del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale a norma della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, la Regione Lazio promuove un programma biennale di interventi, da elaborare e attuare a cura dell'Amministrazione provinciale di Viterbo, al fine di favorire la valorizzazione integrata dei beni storici, archeologici, ambientali e paesaggistici presenti nel territorio della provincia di Viterbo e di incrementare l'occupazione con particolare riguardo a quella giovanile.

 

     Art. 2. Programma di interventi.

     1. Il programma di interventi di cui all'articolo 1, di seguito denominato programma, individua i seguenti obiettivi:

     a) acquisizione, recupero e valorizzazione di siti e di manufatti di interesse storico e archeologico;

     b) valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente circostante i beni di interesse storico e archeologico, anche a fini di promozione turistica;

     c) costituzione di sistemi integrati e coordinati tesi ad ottimizzare la fruizione dei beni, quali itinerari turistici, strutture di ricreazione e di ristoro, allestimento di aree didattiche, ad integrazione ed in coerenza con i sistemi territoriali di servizi culturali individuati dalla Regione;

     d) predisposizione di servizi informativi computerizzati in rete secondo standard compatibili con quelli realizzati dalla Regione;

     e) organizzazione di attività turistiche e didattiche finalizzate a specifiche tipologie di utenza;

     f) realizzazione di corsi di formazione professionale e di management specializzato in campo culturale e ambientale, in coerenza con i criteri del piano regionale pluriennale in cui all'articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23.

     2. Nel programma sono, altresì, indicati, nel rispetto delle esigenze di trasparenza amministrativa, le procedure per la presentazione dei progetti da elencare nei piani di attuazione, i criteri per la valutazione dei progetti stessi e per la concessione dei contributi pubblici, nonché i termini per l'adozione dei piani annuali di attuazione di cui all'articolo 3.

 

     Art. 3. Piani annuali di attuazione.

     1. Ai fini dell'attuazione del programma di cui all'articolo 2, sono elaborati dall'Amministrazione provinciale singoli piani annuali, in cui sono elencati, previa selezione e coordinamento, i progetti di intervento, settoriali e intersettoriali, per il perseguimento degli obiettivi individuati dal programma, proposti dalla stessa Amministrazione provinciale e da altri enti e soggetti pubblici e privati.

     2. Per ciascun progetto d'intervento sono specificati:

     a) le opere fisiche e/o i servizi relativi all'esecuzione del progetto;

     b) l'area territoriale su cui il progetto prevalentemente agisce;

     c) l'articolazione in fasi temporali dell'esecuzione del progetto;

     d) gli enti e gli altri soggetti incaricati di eseguire il progetto;

     e) le risorse finanziarie occorrenti per l'esecuzione;

     f) i contributi pubblici a favore degli enti e dei soggetti cui viene affidata l'esecuzione e la quota della spesa, a carico degli stessi, di importo non inferiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo;

     g) i riflessi occupazionali previsti;

     h) le procedure per l'eventuale modificazione del progetto durante le fasi di esecuzione, per esigenze di carattere finanziario o di altra natura;

     i) le modalità di controllo nelle varie fasi di esecuzione del progetto.

 

     Art. 4. Modalità di adozione e approvazione del programma e dei piani.

     1. L'Amministrazione provinciale predispone il programma, con il concorso dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane compresi nel proprio territorio e sentite le organizzazioni sociali e sindacali operanti a livello provinciale.

     2. Il programma è adottato con deliberazione del Consiglio provinciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è inviato all'Assessorato regionale alle politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo e del turismo.

     3. La Giunta regionale, entro ulteriori sessanta giorni, previo parere della competente Commissione consiliare, approva il programma adottato dalla provincia di Viterbo, previa verifica della compatibilità con gli atti della programmazione regionale.

     4. L'Amministrazione provinciale adotta i piani di attuazione nei termini indicati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e li invia all'assessorato regionale alle politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo e del turismo, il quale li sottopone entro trenta giorni dal ricevimento, alla Giunta regionale per l'approvazione.

     5. Per l'elaborazione del programma e dei piani di attuazione l'amministrazione provinciale può avvalersi della collaborazione di un comitato tecnico-scientifico costituito da esperti esterni. Le spese per l'attività del comitato sono indicate nel programma e nei piani di attuazione ai quali le spese stesse si riferiscono.

 

     Art. 5. Coordinamento tecnico ed assistenza.

     1. L'Amministrazione provinciale di Viterbo assicura l'informazione, l'assistenza ed il coordinamento tecnico per l'attuazione del programma. In particolare:

     a) provvede alla diffusione delle notizie riguardanti il programma attraverso i mezzi di informazione;

     b) fornisce assistenza agli altri enti e soggetti proponenti per la progettazione e la gestione degli interventi, verificandone la conformità agli obiettivi programmatici e la fattibilità;

     c) assume iniziative per scambi culturali, scientifici, formativi e gestionali, nel rispetto della normativa vigente, anche con organismi internazionali.

 

     Art. 6. Criteri e modalità per l'erogazione e il controllo dei finanziamenti regionali.

     1. La Regione contribuisce all'attuazione del programma di cui alla presente legge mediante concessione di finanziamenti, nei limiti degli stanziamenti iscritti nel capitolo di spesa di cui all'articolo 7.

     2. I finanziamenti regionali sono concessi alla Provincia di Viterbo all'atto dell'approvazione da parte della Giunta regionale del programma e dei piani cui i finanziamenti stessi si riferiscono.

     3. L'Amministrazione provinciale concede i contributi regionali agli enti ed ai soggetti incaricati dell'esecuzione dei progetti elencati nei piani di attuazione secondo i criteri indicati nel programma ai sensi dell'articolo 2, comma 2, che devono, comunque, privilegiare i progetti d'interesse provinciale e quelli proposti dagli enti locali. Detti criteri stabiliscono, altresì, la quota di finanziamento a carico degli enti o soggetti beneficiari dei contributi regionali, in una misura non inferiore al dieci per cento dell'importo complessivo della spesa ritenuta ammissibile.

     4. L'erogazione dei contributi concessi ai sensi del comma 3 è effettuata dall'Amministrazione provinciale con le seguenti modalità:

     a) per gli interventi di carattere edilizio, a norma dell'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni;

     b) per tutti gli altri interventi:

     1) con un primo anticipo del dieci per cento alla data di esecutività della deliberazione provinciale di concessione del contributo;

     2) con un secondo anticipo, pari al cinquanta per cento del contributo concesso, ad avvenuta trasmissione dei provvedimenti di acquisto e di incarico relativi all'esecuzione del progetto;

     3) con il saldo del restante quaranta per cento, o del minore importo necessario, a seguito della presentazione della rendicontazione della spesa complessiva effettivamente sostenuta per l'esecuzione del progetto.

     5. La Giunta regionale esercita il controllo sull'utilizzazione dei finanziamenti regionali e sull'attuazione dei relativi interventi.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in lire 500 milioni per l'anno 1996 e in lire 500 milioni per l'anno 1997, viene iscritto in termini di competenza al capitolo n. 44237, di nuova istituzione, con la seguente denominazione: «Interventi di valorizzazione dei beni storici e naturalistici della Tuscia». La relativa copertura finanziaria viene assicurata mediante utilizzazione degli stanziamenti indicati nel capitolo n. 49002, lettera a), dei fondi globali, elenco n. 4, allegato al bilancio di previsione 1996/98.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.