§ 5.14.94 - L.R. 14 luglio 2003, n. 18.
Teatro e cinema senza barriere ed in sicurezza [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:14/07/2003
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Beneficiari dei contributi).
Art. 3.  (Indirizzi e criteri per la erogazione dei contributi).
Art. 4.  (Norma finanziaria).


§ 5.14.94 - L.R. 14 luglio 2003, n. 18. [1]

Teatro e cinema senza barriere ed in sicurezza [2].

(B.U. 9 agosto 2003, n. 22 – S.O. n. 6).

 

Art. 1. (Finalità). [3]

     1. La Regione eroga contributi per la realizzazione di progetti relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla messa in sicurezza e alla dotazione di ausili audiovisivi o interpreti LIS nei teatri e cinema, per permettere a tutti i cittadini la proiezione di tali servizi, in condizioni di accessibilità e sicurezza.

 

     Art. 2. (Beneficiari dei contributi).

     1. Possono beneficiare dei contributi previsti dall’articolo 1 i privati proprietari o gestori dei teatri e dei cinema.

 

     Art. 3. (Indirizzi e criteri per la erogazione dei contributi).

     1. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’assessore competente in materia di lavori pubblici, una deliberazione di indirizzi nella quale, in particolare, sono stabiliti [4]:

     a) le modalità per la presentazione, da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, delle istanze di finanziamento;

     b) i criteri per la valutazione delle istanze di finanziamento e per la formazione di una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità;

     c) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento e la percentuale dei contributi concedibili;

     d) le condizioni per l’eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubbliche;

     e) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti, nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi e del recupero delle somme erogate.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. Per le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2003 è istituito apposito capitolo, nell’ambito dell’unità previsione di base G13, con lo stanziamento di euro 250.000,00 in termini di competenza e cassa.

     2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzazione degli stanziamenti iscritti all’UPB T21.

     3. Alla determinazione della spesa per gli esercizi finanziari successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 17 della L.R. 2 luglio 2020, n. 5.

[2] Titolo così modificato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 27.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 27.

[4] Alinea così modificato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 27.