§ 2.5.28 - L.R. 29 ottobre 1991, n. 71.
Intervento straordinario per il risanamento igienico-sanitario dei centri urbani ed il recupero dei centri storici, situati all'interno del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.5 comunità montane
Data:29/10/1991
Numero:71


Sommario
Art. 1.      1. La Regione, al fine di sostenere le attività connesse all'attuazione del programma di sviluppo della III comunità montana, cui è indispensabile assicurare il miglioramento delle condizioni [...]
Art. 2.      1. La Regione concede, per le finalità di cui al precedente articolo, ai comuni situati all'interno della III comunità montana, un contributo in capitale di importo fino alla concorrenza del 50 [...]
Art. 3.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di L. 4.000 milioni da iscrivere nel capitolo n. 19105 che viene istituito nel bilancio regionale 1991 con la [...]


§ 2.5.28 - L.R. 29 ottobre 1991, n. 71. [1]

Intervento straordinario per il risanamento igienico-sanitario dei centri urbani ed il recupero dei centri storici, situati all'interno del territorio della III comunità montana.

(B.U. n. 33 del 30 novembre 1991).

 

Art. 1.

     1. La Regione, al fine di sostenere le attività connesse all'attuazione del programma di sviluppo della III comunità montana, cui è indispensabile assicurare il miglioramento delle condizioni ambientali dei centri urbani posti all'interno del proprio territorio, anche per la promozione delle iniziative turistiche congeniali alla particolare area geografica, concede ai comuni situati nell'ambito territoriale della stessa comunità montana contributi finalizzati al risanamento igienico-sanitario dei rispettivi centri urbani ed al recupero dei centri storici.

     2. A tale scopo, i comuni interessati devono presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, progetti di interventi straordinari, redatti in base ai criteri informatori del piano regionale di risanamento delle acque, di cui alla legge regionale 9 novembre 1981, n. 30, debitamente approvati con deliberazione dai rispettivi consigli comunali, sentita la III comunità montana ai sensi dell'articolo 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 2.

     1. La Regione concede, per le finalità di cui al precedente articolo, ai comuni situati all'interno della III comunità montana, un contributo in capitale di importo fino alla concorrenza del 50 per cento dello stanziamento indicato al successivo articolo 3.

     2. Il contributo viene erogato con le procedure di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 9 novembre 1981, n. 30, e secondo le modalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

 

     Art. 3.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di L. 4.000 milioni da iscrivere nel capitolo n. 19105 che viene istituito nel bilancio regionale 1991 con la seguente denominazione: «Trasferimenti straordinari per la realizzazione di opere igienico- sanitarie nei comuni posti all'interno della III comunità montana».

     2. Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione dell'importo di lire 4.000 milioni del capitolo n. 29852 del bilancio regionale 1991 ed utilizzazione della partita contabile di cui alla lettera b) del relativo elenco n. 4, allegato al bilancio stesso.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.